Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, non va annullata la sentenza che si sia limitata ad assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 316, comma primo ter cod. pen., ravvisando nella condotta esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma della citata disposizione, senza ordinare ai sensi dell'art. 41 L. 24 novembre 1981, n 689, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo quest'ultima essere disposta separatamente anche dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2006, n. 19080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19080 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 05/05/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 601
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - N. 4892/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel ricorso proposto da:
RT ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9.11.2004 della Corte di Appello di Catanzaro;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Rotundo Vincenzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa trasmissione alla autorità amministrativa.
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza in data 18.6.2003 il Tribunale di Crotone ha dichiarato RT ME colpevole del reato di cui all'art. 316 c.p., ter c, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione.
Con sentenza in data 19.11.2004 la Corte di Appello di Catanzaro, sezione II penale, in riforma della suindicata decisione, impugnata da RT ME, ha assolto il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, in quanto il contributo indebitamente percepito non aveva superato la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316 c.p., comma 2 ter, ravvisando nella sua condotta esclusivamente un illecito amministrativo.
2. - Avverso quest'ultima sentenza del 19.11.2004 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro per violazione dell'art.316 ter c.p. e della L. n. 689 del 1981, art. 41, avendo la Corte
di merito omesso di disporre la trasmissione degli atti alla Autorità amministrativa competente secondo quanto disposto dalla disposizione da ultimo citata.
3. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello di Catanzaro ha mandato assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 316 ter c.p. a lui ascritto per insussistenza del fatto per non avere il contributo indebitamente percepito superato la soglia di punibilità prevista dall'art. 316 ter c.p., comma 2, affermando che nella condotta posta in essere dal RT era ravvisabile "esclusivamente un illecito amministrativo". Tuttavia la mancata conseguente trasmissione alla autorità amministrativa competente non costituisce un vizio della sentenza, potendo ben essere disposta anche dal Pubblico Ministero, come emerge dal testo della disposizione citata dal ricorrente che attribuisce tale potere alla "autorità giudiziaria".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006