Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2008, n. 45801
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Sentenza 17 settembre 2008

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Il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico (anestesia e conseguente operazione chirurgica) non deve essere espresso necessariamente per iscritto e può dedursi anche dal comportamento complessivo tenuto dal paziente e dalla interpretazione datane dai prossimi congiunti. (Nella specie, i giudici di merito, con ragionamento ritenuto incensurabile dalla Suprema Corte, hanno ritenuto che la paziente, deceduta per un arresto cardiaco irreversibile in conseguenza della somministrazione di sostanze anestetiche, avesse implicitamente acconsentito ad essere sottoposta all'anestesia e all'operazione chirurgica, essendosi rifiutata di esprimere per iscritto la propria volontà esclusivamente per paura dell'intervento, ed avendo prestato collaborazione all'incannulazione della vena, mentre il marito accettava di firmare il modulo di consenso e i figli non esprimevano alcun parere contrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2008, n. 45801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45801
    Data del deposito : 17 settembre 2008

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