Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7556 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
A E 6 I 5 8 N . R 9 1 O N A I / - 4 Z T / IN NOME DEL0 7556/02 A B 6 U 18621/1999 Udienza del 19.2.2002 Oggetto: imposta di registro R 2 . B L T . I L S R . I R A REPUBBLICA ITALIANA. T G . B E B R L A A I E T D A R 1 I D 3 E S 1 T N CORTES PREMA DI CASSAZIONE E . E A T S N N I M E A SEZIONE TRIBUTARIA S E composta dai sigg.ri Magistrati: Consigliere Слои глози Presidente Dott. Enrico Papa Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Nino Fico ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Società pel Risanamento di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zefelippo, con il quale é elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Rossi, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 38, n. 111/38/1998, del 25.6/21.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.2.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
867 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Società pel Risanamento di Napoli s.p.a. presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Napoli avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di quella città dell'importo complessivo di lire 43.944.000, oltre interessi, con riferimento all'acquisto da parte della contribuente in data lou atto 15.12.1962, registrato il 4.1.1963, di un'area fabbricabile sita in Napoli tra via Posillipo e via Petrarca sulla quale la medesima aveva poi costruito quattro edifici. Deduceva la ricorrente che le costruzioni oggetto dell'avviso di liquidazione non avevano caratteristiche di lusso, così come richiesto per usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della legge 2.7.1949 n. 408. Con decisione del 4.3.1996 la Commissione tributaria di 1° grado, ritenuto che non erano sufficientemente documentate le caratteristiche degli edifici, rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto dalla società sul rilievo che la documentazione prodotta non dimostrava che sussistevano i requisiti per ottenere l'agevolazione richiesta. In particolare, l'attestato rilasciato dal sindaco di Napoli il 19.12.1996 non conteneva alcun elemento da cui potesse desumersi la natura non di lusso degli stabili;
il riconoscimento da parte dell'Ufficio delle II. DD. del diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (ora llor) per i quattro S edifici non aveva alcuna rilevanza ai fini della decisione. Propone ricorso per cassazione la società denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 2.7.1949 n. 408 e l'insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che l'attestato rilasciato dal sindaco di Napoli era rilevante perché dimostrava che l'area acquistata era stata completamente utilizzata per l'edificazione.
2 -Quanto al riconoscimento del diritto all'esenzione venticinquennale non era affatto precisato perché la documentazione prodotta sarebbe stata insufficiente. Al contrario, la prova che la società aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati ( ora Ilor) ex art. 13 della legge 408/1949 ben poteva essere fatta valere per ottenere anche il beneficio previsto dal successivo art. 14 ai fini dell'imposta di registro. Anche la classificazione catastale (A/2) dimostrava, infine, la natura non di lusso delle costruzioni. L'Amministrazione finanziaria si é costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva mediante controricorso ma al solo fine di avere dal cancelliere la comunicazione dell'udienza. Motivi della decisione Il ricorso é infondato. La dimostrazione del possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali é a carico di chi le invoca, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Nel caso di specie la società avrebbe dovuto provare che le case di abitazione in questione non avevano le caratteristiche di lusso previste dal d.m.
2.8.1969. Invece, anziché fornire la prova delle caratteristiche obiettive degli immobili, la contribuente si é limitata a produrre un attestato del sindaco di Napoli sull'utilizzazione edificatoria dell'area acquistata a ragione ritenuto irrilevante dall'Ufficio, nonché documentazione comprovante il riconoscimento dell'Ufficio delle II. DD. del diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati (ora. Hor) e la categoria catastale degli immobili (A/2). Senonché, tali ultimi documenti hanno un valore meramente indiziario ai fini del beneficio fiscale invocato nella presente vertenza;
sicché non é sindacabile in sede di legittimità, perché priva di errori logico-giuridici, la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto non sufficientemente provate le caratteristiche non di lusso delle abitazioni sulla base di 3 atti privi della descrizione degli immobili e rilasciati ad altri fini dalla Pubblica Amministrazione Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministrazione intimata attività difensiva in questa sede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Roma, 19.2.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Exenis Ruan trico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 09 23. MAG. 2002. 1. CANCELLIERE C1 innocum Battista E 6 N 8 5 9 O . 1 I / Z N A 4 I A - / 6 R R B 2 T . A . S I L R T . L G P U . A E D R . R I B L P A E A A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T S . N I N E A A S E M 4