Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Stabilimenti Italiani Gavarry S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ER AN, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, Sez. 1^, n. 100/99 del 4 novembre 1998, depositata il 22 febbraio 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 1995, la società Stabilimenti Italiani Gavarry S.p.A. conveniva innanzi al Tribunale di Genova il Ministero delle Finanze per ivi sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa sulle concessioni governative per le società relativamente agli anni dal 1985 al 1992, per l'importo complessivo di L. 78 milioni, con rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al saldo.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 963/96 del 25 marzo 1996, depositata il 30 marzo 1996, accoglieva la domanda attrice, condannando l'Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di L. 78 milioni, con gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione. La sentenza era impugnata dal Ministero delle Finanze, in via principale, e dalla società, in via incidentale. Il Ministero chiedeva in via gradata dichiararsi la nullità della procura alle liti, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma, la decadenza totale o parziale della società dal diritto al rimborso, l'infondatezza nel merito della domanda (rinunciava poi, nel corso del giudizio, alle eccezioni relative alla dedotta incompetenza territoriale e all'infondatezza nel merito della domanda attrice). La società appellante incidentale chiedeva la riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla decorrenza degli interessi, che chiedeva fissarsi dalla data della richiesta di rimborso in via amministrativa.
La Corte d'appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'Amministrazione finanziaria al rimborso a favore della società contribuente della somma di L. 63 milioni (riducendo l'importo complessivo richiesto da essa società per intervenuta decadenza in ordine ad alcune annualità) e confermava la decorrenza degli interessi (nella misura legale) dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Avverso tale sentenza, la società Stabilimenti Italiani Gavarry S.p.A., con atto notificato il 31 marzo 2000, propone ricorso per Cassazione con due motivi. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 8 maggio 2000, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente provvedere a riunire il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Nell'analisi e nella valutazione di entrambi i ricorsi riuniti, sembra prioritario l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, il quale, se accolto, avrebbe carattere assorbente. Con tale motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, D.P.R. n. 641/1972 e dell'art. 6, D.P.R. n. 1199/1971, in quanto "erroneamente il Giudice d'appello non (avrebbe) tenuto in considerazione l'eccezione, riproposta in secondo grado dal Ministero delle Finanze, relativa all'intervenuta decadenza processuale ex art. 12, D.P.R. m. 641/1972, concernente il termine per l'esperibilità dell'azione giudiziale avverso il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico presentato dal contribuente al Ministro dopo che l'Amministrazione locale non aveva dato seguito alle istanze di rimborso".
Il motivo è inammissibile e infondato. L'Amministrazione ricorrente incidentale sembra prospettare, senza denunciarlo formalmente con riferimento alL'art. 112 c.p.c., un vizio di omessa pronuncia: tale vizio, "che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per Cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) ne' tanto meno come vizio di motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.)" (cfr. Cass. n. 604/2003; n. 9159/2002; n. 11260/2000). Inoltre, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, l'Amministrazione ricorrente incidentale avrebbe dovuto specificare (a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto) in quale atto difensivo o verbale di udienza - in primo grado ed in appello - l'eccezione relativamente alla quale si lamenta l'omessa pronuncia sia stata formulata (e riproposta), onde consentirne la verifica della ritualità, tempestività e, con esse, della decisività della questione: il vizio di omessa pronuncia che configura una fattispecie di "error in procedendo" per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", "non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere della Suprema Corte di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di indicarli compiutamente (non essendo compito della Corte stessa quello di cercarli autonomamente)" (Cass. n. 13833/2002). Infine, si può rilevare, ad abundantiam, che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 12, D.P.R. n. 641/1972 nella parte in cui precludeva l'esperibilità dell'azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del medesimo decreto (Corte cost. n. 56/1995), rendeva comunque, irrilevante l'esperimento nel caso di specie del ricorso amministrativo.
Passando all'esame dei motivi del ricorso principale, si può rilevare che essi possono considerarsi unitariamente, in quanto sostanzialmente funzionali ad un'unica censura - svolta sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione (primo motivo) e della violazione di legge (secondo motivo) - relativamente alla ratio decidendo in base alla quale la Corte di merito ha ritenuto (almeno per quanto riguarda il rimborso degli interessi) di individuare nella fattispecie de qua una ipotesi di indebito oggettivo assoggettabile alla disciplina civilistica di tale istituto, traendone coerenti conseguenze ai fini della valutazione dello stato soggettivo di buona fede o di mala fede del percipiente e di individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi.
Infatti con il primo motivo la società ricorrente principale denuncia "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", rilevando che la sentenza impugnata, da un lato, "per quanto riguarda il rimborso in linea capitale" avrebbe qualificato "la fattispecie come avente natura e/o carattere tributario, ritenendo applicabile lo specifico termine decadenziale di cui all'art. 13, D.P.R. n. 641/1972" e dall'altro, "per quanto riguarda il rimborso degli interessi", avrebbe, invece, ritenuto "applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., relativa al pagamento dell'indebito oggettivo". Con il secondo motivo, invece, la società ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 5, L. n. 29/1961 e del principio comunitario di equivalenza sancito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee: tale motivo sembra in qualche misura analogo al terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. difetto di motivazione e reclama l'applicazione dell'art. 11, L. n. 448/1998, sostenendo che in materia tributaria è inapplicabile l'art. 2033 c.c. e che gli interessi sono dovuti a decorrere dal tempo della domanda (anche in via amministrativa) nella misura stabilita dall'indicato ius superveniens.
Sicché sembra possibile procedere all'esame del terzo motivo del ricorso incidentale unitamente all'esame dei due motivi del ricorso principale: la sentenza impugnata risulta così investita da una censura complessa che concerne tanto il capo relativo alla decorrenza degli interessi, su cui insiste il ricorso principale (ed anche il ricorso incidentale), quanto il capo relativo alla misura degli interessi, su cui insiste dichiaratamente il ricorso incidentale (ed implicitamente il ricorso principale).
La censura è fondata nei limiti seguenti. Questa Suprema Corte ha già affermato il principio, che qui si ritiene di condividere, secondo il quale, quando si tratti di controversia di natura tributaria, gli interessi applicabili al credito di rimborso non sono quelli di diritto comune correlati alla ripetizione di quanto indebitamente pagato e previsti dall'art. 2033 c.c., ma quelli previsti dalla ricordata legge 29 gennaio 1961 n. 29 e successive modifiche, a decorrere dalla data della domanda di rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti (Cass. n. 5313/1999; n. 8651/1998, pronunciate, peraltro, proprio in riferimento a controversie relative alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società per contrasto con il diritto comunitario). Deve, pertanto, considerarsi errata l'applicazione da parte della Corte d'appello alla fattispecie de qua dell'art. 2003 c.c. in luogo delle specifiche disposizioni di cui alla L. n. 29/1961 e successive modifiche, le quali devono, quindi, ritenersi le sole disposizioni applicabili tanto con riferimento alla decorrenza degli interessi - da ricondurre alla richiesta in via amministrativa del rimborso - quanto con riferimento alla misura degli interessi medesimi, senza che possa avere, rispetto a quest'ultima, alcuna rilevanza lo ius supervenies di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, come vorrebbe l'Amministrazione ricorrente incidentale.
Infatti, la Corte di Giustizia delle Comunità Europea, nella sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite CC Prisco S.r.l. e Amministrazione delle Finanze dello Stato (C-216/99) e Ministero delle Finanze e/ CASER S.p.A. (C-222/99), proprio esaminando le modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, comma 3, L. n. 448/1998 (punti da 76 a 79), ha affermato il seguente principio: "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (punto 79). Orbene l'art. 11, L. n. 448/1998 - poiché prevede una specifica modalità di calcolo che concerne il solo rimborso della tassa sulle concessioni governative dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e che è meno favorevole di quella prevista in via generale dagli artt. 1 e 5, L. n. 29/1961 per le azioni di rimborso di tutte le altre tasse e imposte fondate sul diritto interno - si palesa in contrasto con il diritto comunitario e deve essere disapplicato, privilegiando l'applicazione all'azione di rimborso della tassa sulle concessioni governative della misura degli interessi stabilita dal combinato disposto degli artt. 1 e 5, l. n. 29/1961, prima, e dall'art. 13, commi 2^ e 3^, D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni con L. n. 133/1994, poi. Ad analoghe conclusioni - inapplicabilità dello ius supervenies costituito dall'art. 11, L. n. 448/1998 - si deve arrivare in ordine al secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale l'Amministrazione finanziaria chiede appunto l'applicazione della citata norma legislativa e la conseguente detrazione dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso degli importi relativi tanto alla tassa di iscrizione per l'atto costitutivo quanto alla tassa di iscrizione degli altri atti sociali. Il motivo non è fondato. Dalla citata sentenza del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia delle Comunità Europea (punti da 47 a 57), pronunciata proprio con riferimento alla compatibilità dell'art. 11, L. n. 448/1998 con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n.
69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, emerge che lo ius superveniens così come invocato dall'Amministrazione finanziaria non è applicabile per contrasto con il diritto comunitario.
La Corte di Giustizia - osservato che "la tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, in quanto viene versata al momento dell'iscrizione delle nuove società, è direttamente compresa nel divieto stabilito dall'art. 10 della direttiva" e che "ad un'analoga conclusione si deve altresì pervenire allorché sono dovuti diritti per l'iscrizione degli altri atti societari, poiché sono anch'essi riscossi in ragione di una formalità connessa alla forma giuridica delle società di cui trattasi" (punto n. 49) - ricorda che "la distinzione tra i tributi vietati ai sensi dell'art. 10 della direttiva e i diritti di carattere remunerativo implica che questi ultimi comprendano soltanto le remunerazioni, riscosse per l'iscrizione di atti societari, la cui entità è calcolata in base al costo del servizio reso. Una remunerazione la cui entità sia priva di qualunque nesso con il costo di tale particolare servizio ovvero il cui importo sia calcolato in funzione non del costo dell'operazione di cui essa costituisce il corrispettivo, bensì dell'insieme dei costi di gestione e d'investimento del servizio incaricato della detta operazione dev'essere considerata come un tributo che non può che ricadere sotto il divieto di cui all'art. 10 della direttiva" (punto 51).
Tanto chiarito, la Corte afferma che "per quanto riguarda le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998, risulta che, pur se tali tasse vengono ad aggiungersi a tasse di concessione già versate nel corso degli anni 1985-1992 per l'iscrizione degli stessi atti nell'ambito del regime inizialmente applicabile e pur se, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dall'art. 13 del decreto n. 641/1972, le società interessate non possono ottenere la restituzione di queste ultime tasse, le autorità italiane hanno già riscosso, nell'ambito dell'iscrizione di detti atti, tasse analoghe che si considerano aver remunerato il servizio reso. Di conseguenza, senza che sia necessario accertare se il costo connesso all'iscrizione dei suddetti atti sia o no anche già coperto dai diritti di cancelleria, le suddette tasse forfetarie non possono considerarsi avere carattere remunerativo" (punto 52). "Per quanto riguarda la tassa di concessione retroattiva dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, anch'essa istituita dall'art. 11 della legge n. 448/1998", lo stesso ragionamento svolto nel or ora citato punto 52
della sentenza, si applica, a giudizio della Corte, "nei confronti delle società che hanno già versato una tassa di concessione per l'iscrizione dell'atto costitutivo tra il 1985 e il 1992 e che, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dal n. 2 di tale articolo e dall'art. 13 del decreto n. 641/1972, non possono esigerne la restituzione" (punto 54): mentre "per quanto riguarda le società che possono esigere la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 e il 1992 per l'iscrizione dell'atto costitutivo o di altri atti, spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite per tali operazioni abbiano o no carattere remunerativo", tenuto conto dei principi espressi nelle sentenze Ponente Carni e FA (punto 55). Tenuto conto cioè del fatto che "l'art. 10 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali, anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società" (sentenza Ponente Carni); nonché del fatto che "l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva va interpretato nel senso che, per avere carattere remunerativo, gli importi riscossi per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e degli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, fermo restando che detti importi possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni minori effettuate gratuitamente" (sentenza FA).
Alla luce di queste conclusioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, deve ritenersi che l'art. 11, L. n. 448/1998 si palesi in contrasto con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. n. 69/335/CEE e debba essere disapplicato con riferimento al caso di specie, stante anche l'assoluta mancanza di qualsiasi eccezione in ordine al carattere in concreto remanerativo dei tributi in questione.
Pertanto devono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, tutti per quanto di ragione in ordine alla inapplicabilità nella fattispecie de qua, della disciplina di cui all'art. 2033 c.c.,, con riferimento alla misura e alla decorrenza degli interessi: deve, quindi, affermarsi che sulla somma dovuta alla società ricorrente a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dal combinato disposto degli artt. 1 e 5, L. n. 29/1961 (e successive modifiche) a decorrere dalle singole istanze di rimborso in via amministrativa. Devono essere, invece, rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve di conseguenza, essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, li accoglie entrambi per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004