Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2016, n. 50814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50814 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
50 8 1 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2016 Composta da: Sent. n. sez.1864 VINCENZO ROTUNDO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.44267/2016 STEFANO MOGINI MOTIVAZIONE SEMPLI FICHTH EMANUELE DI SALVO GAETANO DE AMICIS Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HV SH nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per ie rigetto del челю Udit i difensor Avv.; ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2016 la Corte d'appello di Milano ha disposto, a soddisfatta giustizia italiana, la consegna alle Autorità tedesche del cittadino georgiano AL AS, in quanto destinatario di un m.a.e. processuale emesso il 17 agosto 2016 sulla base di un provvedimento in data 10 agosto 2016 della Pretura di Friburgo per i reati di insolvenza fraudolenta, furto di due cellulari e uso abusivo di carte di credito, ivi commessi nell'ottobre 2015. 2. Avverso la su indicata decisione ha personalmente proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, che ha dedotto tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamentano l'inosservanza dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. ed il contestuale vizio di motivazione riguardo all'eccezione sul punto sollevata dalla difesa, per avere la Corte d'appello omesso di considerare la prospettata esigenza di traduzione nella lingua di origine ossia quella georgiana della misura cautelare - - personale emessa nei suoi confronti. Irrilevante deve ritenersi, al riguardo, il conferimento di un incarico all'interprete presente in udienza, che ha provveduto a tradurre solo oralmente il contenuto del mandato di arresto interno, apparendo invece necessaria la traduzione scritta del provvedimento cautelare.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deduce l'inosservanza dell'art. 6 della legge n. 69/2005 per la totale carenza delle informazioni circa le ragioni che hanno determinato l'emissione del m.a.e., quanto meno sotto il profilo della indicazione delle relative fonti di prova, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono vizi di motivazione circa la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione agli artt. 17 e 18, lett. t), legge citata, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare quanto indicato - peraltro in misura insufficiente - nel provvedimento emesso dalle Autorità tedesche, senza effettuare il vaglio critico al riguardo imposto dalla legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. La prima doglianza non tiene conto del fatto che la Corte d'appello ha conferito ad un interprete l'incarico di tradurre nella lingua della persona richiesta in consegna sia il contenuto del m.a.e. che quello del mandato di arresto interno. Tale incombente, peraltro, è stato espletato immediatamente nel corso dell'udienza ed il ricorrente, per Ли 1 quanto espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha dimostrato di avere correttamente compreso il contenuto delle contestazioni a suo carico, producendo altresì documentazione volta a contestarne le risultanze probatorie. L'art. 3, par. 7, della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 consente, in relazione a documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna (come il mandato di arresto europeo, non certo il mandato di arresto interno sul quale si concentra invece il su indicato motivo di ricorso), di fornire una traduzione orale o un riassunto orale, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale, come avvenuto nel caso in esame, non pregiudichi l'equità del procedimento. Nessuna specifica eccezione sul punto è stata formulata, del resto, nella competente sede di merito, né alcuna espressa e motivata richiesta di traduzione scritta del m.a.e. è stata avanzata in applicazione del quadro dei principii stabiliti dalla su citata direttiva 2010/64/UE (arg. ex art. 3, par. 6), così come da questa Suprema Corte stabilito riguardo alla materia qui presa in esame (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639). Sotto altro profilo, e il rilievo è dirimente in relazione allo specifico punto investito dall'oggetto del su indicato motivo di ricorso, una eventuale traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero può essere, se del caso, correttamente richiesta e accordata dinanzi alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.. 3. Manifestamente infondate, inoltre, devono ritenersi le residue doglianze difensive, ove si consideri, alla luce dei principii ormai da tempo stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466), che, in tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma 4 della legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Non è necessario, pertanto, che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, - dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo du 2 carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente. Nel caso in esame, correttamente uniformandosi a tale insegnamento, la Corte di merito ha dato conto, sulla base degli atti disponibili, della completezza delle informazioni trasmesse dall'Autorità emittente, non solo ricostruendo in maniera chiara e soddisfacente le modalità, il luogo e la data di commissione delle condotte delittuose ascritte al soggetto richiesto in consegna (accusato di aver sottratto in due occasioni un telefono cellulare a passeggeri di mezzi pubblici, nonché di essersi recato in numerosi negozi per acquistare merce tramite carte di credito a lui intestate con la consapevolezza della mancanza di ogni disponibilità sul conto), ma indicandone anche le correlative fonti di prova. a. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 24 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Vincenzo Rotundo Ann Zin женню DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito