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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2024, n. 34803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34803 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL VL nato il [...] AU SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPE SASSOINE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34803 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/07/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NI CH e ES RA alla pena ritenuta di giustizia (sei mesi di reclusione ed euro 5000,00 di multa ciascuno) e al risaricimento dei danni in favore delle costituite parti civili, avendone affermato la responsabilità in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 474, secondo comma, cod. pen., per avere, la prima quale legale rappresentante della W ON s.r.l.s. k il secondo quale incaricato della gestione degli affari contabili della medesima società, posto in vendita merce con marchi contraffatti (LP RE Europa s.a r.I., GUo GU s.p.a., RG NI s.p.a. HU SS IT s.p.a., CA EI Trademark Trust). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 diSp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale, disattendendo la richiesta di rinvio formulata con memoria integrativa presentata appena il difensore, il 23 ottobre 2023, si era reso conto che nel fascicolo d'ufficio erano state inserite tre corpose memorie delle parti civili del cui deposito non gli era mai stata data comunicazione, aveva rigettato l'appello, recependo gran parte delle argomentazioni svolte in tali memorie, alle quali la difesa non aveva potuto replicare. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello disatteso la richiesta di concessione della Sospensione condizionale della pena, omettendo poi di dare l'avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., per consentire alla difesa di formulare richiesta di pena soStitutiva. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violaziohe di legge, in relazione alla indeterminatezza del capo di imputazione che aveva attribuito agli imputati di avere posto in vendita merce contraffatta, senza alcuna descrizione degli elementi di fatto della condotta e delle circostanze di tempo e di luogo necessarie per il compiuto dispiegarsi del diritto di difesa. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la sentenza impugnata fondato le proprie conclusioni su documenti acquisiti con modalità tali da renderne incerta la provenienza, la f rmazione e l'utilizzo. Si osserva: a) che non era mai stato acquisito o sottoposto a perizia alcun bene acquistato o proveniente con certezza dalla W ON posto che gli agenti della Guardia di Finanza incaricati delle indagini avevano acquisito 1 beni - la cui riconducibilità alla società amministrata dalla ricorrente era rimasta non provata - da soggetti la cui identità non era mai stata accertata formalmente;
b) che del tutto inidoneo alla formazione della prova era l'esperimen consentito dal Tribunale al teste di parte civile TT, che aveva o giudiziale confrontato un prodotto originale della LP RE con altro bene che sarebbe stato acquistato collegandosi ad un sito interne di impresa che, a dire della estimone e in assenza di documentazione probatoria, avrebbe acquistato beni da una società che si sarebbe fornita anche dalla società W ON;
c) che del tutto incontrollabile era il percorso che aveva condotto all'acquisizione delle copie di iatture vere alterate in alcuni elementi essenziali prodotte in giudizio dalla parte c vile;
d) che del tutto generica era l'affermazione del teste Simula in ordine l carattere "sospetto" delle società coinvolte nell'attività della società W ON;
e) che erano stati del tutto ignorati i documenti attestanti che quest'ultima societ - che non aveva mai avuto il possesso dei prodotti che poneva in vendita a distanza - svolgeva attività di mera intermediazione commerciale, con un minimo ricarico, operando a mezzo di rappresentanti che agivano attraverso i propri canali commerciali gestiti autonomamente con proprie inserzioni online. 2.5. Col quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato le peculiarità apperla descritte dell'attività della W ON e aver ritenuto la sussistenza del dolo del rau - mero intermediario linguistico tra la CH e il commercialista della soCietà - sulla base di una relazione tra i due insussistente e ricostruita in termini congetturali. 2.6. Con il sesto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazio meramente ne di legge, in relazione alle statuizioni civili, anche alla luce della mancata dimoStrazione di qualunque correlazione dell'attività svolta con prodotti delle società RIph RE, RG NI e HU SS. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte dél Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Sassone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile RG NI s.p.a. e della parte civile LP RE ON of Europe s.r I. e, infine, conclusioni, che hanno fatto seguito alla dichiarazione del difensore d ei ricorrenti di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024. Considerato in diritto 2 1. Occorre preliminarmente considerare la rilevanza giu idica della dichiarazione dei difensori degli imputati di aderire all'astensione proclamata dagli organismi di categoria. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio d cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione;
nello stesso senso, v. anche, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - O). 2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, sia perché non sorretto da alcuna deduzione e dimostrazione, ad es., mediante attestazione di cancelleria, del momento nel quale le memorie delle parti civili sarebbero state rese ostensibili alla difesa dell'imputato sia perché l'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, conv. con I. n. 176 del 2020 prevede, nel rito cartolare in appello, un termine unico per il deposito delle memorie delle parti diverse del p.m., sia perché il motivo neppure indica quali innovativi profili difensivi, risp tto a quelli illustrati in precedenza, sarebbero stati dedotti nelle memorie delle quali si tratta. 3. Il secondo motivo è infondato, dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, ih ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01) In ogni caso, la doglianza neppure deduce in termini puntuali i presupposti di applicazione dell'istituto del quale si tratta. 4. Il terzo motivo è infondato, posto che l'indicazione, nel capo di imputazione, del periodo nel quale le attività di vendita di beni contraffatti si sono Irealizzate e 3 dei marchi interessati dalla contraffazione, consente di individuare con sufficiente precisione l'oggetto della contestazione. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01). 5. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto, in termini reiterativi delle clifese svolte dinanzi alla Corte territoriale e puntualmente confutate da quest'ultima, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di legittimità. Premesso che il legame criminoso tra i due imputati, indipendenternente dalla formalizzazione del matrimonio, è stato razionalmente fondato dai giudici di merito sulle dichiarazioni del teste RL, commercialista della società', quanto al rapporto personale tra i due, sulla stessa elezione di domicilio del RA e soprattutto sulla concreta operatività di quest'ultimo, si osserva che: a) la prova della contraffazione non richiede il necessario svolgimento di una pèrizia, in un sistema informato al principio del libero convincimento del giudice (fra le molte, in tema di falsità, v., ad es., Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865 - 0); b) che la correlazione tra l'attività di vendita dei beni contraffatti e la riconducibilità degli stessi beni alla società della quale la riccirrente era l'amministratrice emerge dalla razionale ricostruzione delle prove téstinnoniali, dalla falsificazione delle fatture comprovanti l'acquisto a monte, dal 'assenza di qualunque ricostruzione alternativa, idonea a documentare la provenienza dei beni posti in vendita;
c) che, infatti, il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plaus`bilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assuntje nella loro oggettiva consistenza;
d) che è, dunque, necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo esso dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 4 - 04); e) che, pertanto, senza che possa configurarsi un'inversione dell 'onere della prova, l'assenza di indicazioni alternative, saldamente ancorate alle risultanze processuali preclude la possibilità di far venire meno l'univocità delle conclusioni raggiunte attraverso l'esame delle evidenze istruttorie. 6. Il sesto motivo è inammissibile, dal momento che articola in termini generici censure, senza indicare quando le questioni, evidentemente destinate ad involgere profili fattuali, sarebbero state devolute - e in che termini al giudice d'appello. 7. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. iDel pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spesè sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attiVità svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, RG NI s.p.a. e LP RE Europe s.r.I., che liquida in complessivi euro 4.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/07/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPE SASSOINE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34803 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/07/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NI CH e ES RA alla pena ritenuta di giustizia (sei mesi di reclusione ed euro 5000,00 di multa ciascuno) e al risaricimento dei danni in favore delle costituite parti civili, avendone affermato la responsabilità in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 474, secondo comma, cod. pen., per avere, la prima quale legale rappresentante della W ON s.r.l.s. k il secondo quale incaricato della gestione degli affari contabili della medesima società, posto in vendita merce con marchi contraffatti (LP RE Europa s.a r.I., GUo GU s.p.a., RG NI s.p.a. HU SS IT s.p.a., CA EI Trademark Trust). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 diSp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale, disattendendo la richiesta di rinvio formulata con memoria integrativa presentata appena il difensore, il 23 ottobre 2023, si era reso conto che nel fascicolo d'ufficio erano state inserite tre corpose memorie delle parti civili del cui deposito non gli era mai stata data comunicazione, aveva rigettato l'appello, recependo gran parte delle argomentazioni svolte in tali memorie, alle quali la difesa non aveva potuto replicare. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello disatteso la richiesta di concessione della Sospensione condizionale della pena, omettendo poi di dare l'avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., per consentire alla difesa di formulare richiesta di pena soStitutiva. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violaziohe di legge, in relazione alla indeterminatezza del capo di imputazione che aveva attribuito agli imputati di avere posto in vendita merce contraffatta, senza alcuna descrizione degli elementi di fatto della condotta e delle circostanze di tempo e di luogo necessarie per il compiuto dispiegarsi del diritto di difesa. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la sentenza impugnata fondato le proprie conclusioni su documenti acquisiti con modalità tali da renderne incerta la provenienza, la f rmazione e l'utilizzo. Si osserva: a) che non era mai stato acquisito o sottoposto a perizia alcun bene acquistato o proveniente con certezza dalla W ON posto che gli agenti della Guardia di Finanza incaricati delle indagini avevano acquisito 1 beni - la cui riconducibilità alla società amministrata dalla ricorrente era rimasta non provata - da soggetti la cui identità non era mai stata accertata formalmente;
b) che del tutto inidoneo alla formazione della prova era l'esperimen consentito dal Tribunale al teste di parte civile TT, che aveva o giudiziale confrontato un prodotto originale della LP RE con altro bene che sarebbe stato acquistato collegandosi ad un sito interne di impresa che, a dire della estimone e in assenza di documentazione probatoria, avrebbe acquistato beni da una società che si sarebbe fornita anche dalla società W ON;
c) che del tutto incontrollabile era il percorso che aveva condotto all'acquisizione delle copie di iatture vere alterate in alcuni elementi essenziali prodotte in giudizio dalla parte c vile;
d) che del tutto generica era l'affermazione del teste Simula in ordine l carattere "sospetto" delle società coinvolte nell'attività della società W ON;
e) che erano stati del tutto ignorati i documenti attestanti che quest'ultima societ - che non aveva mai avuto il possesso dei prodotti che poneva in vendita a distanza - svolgeva attività di mera intermediazione commerciale, con un minimo ricarico, operando a mezzo di rappresentanti che agivano attraverso i propri canali commerciali gestiti autonomamente con proprie inserzioni online. 2.5. Col quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato le peculiarità apperla descritte dell'attività della W ON e aver ritenuto la sussistenza del dolo del rau - mero intermediario linguistico tra la CH e il commercialista della soCietà - sulla base di una relazione tra i due insussistente e ricostruita in termini congetturali. 2.6. Con il sesto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazio meramente ne di legge, in relazione alle statuizioni civili, anche alla luce della mancata dimoStrazione di qualunque correlazione dell'attività svolta con prodotti delle società RIph RE, RG NI e HU SS. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte dél Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Sassone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile RG NI s.p.a. e della parte civile LP RE ON of Europe s.r I. e, infine, conclusioni, che hanno fatto seguito alla dichiarazione del difensore d ei ricorrenti di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024. Considerato in diritto 2 1. Occorre preliminarmente considerare la rilevanza giu idica della dichiarazione dei difensori degli imputati di aderire all'astensione proclamata dagli organismi di categoria. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio d cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione;
nello stesso senso, v. anche, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - O). 2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, sia perché non sorretto da alcuna deduzione e dimostrazione, ad es., mediante attestazione di cancelleria, del momento nel quale le memorie delle parti civili sarebbero state rese ostensibili alla difesa dell'imputato sia perché l'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, conv. con I. n. 176 del 2020 prevede, nel rito cartolare in appello, un termine unico per il deposito delle memorie delle parti diverse del p.m., sia perché il motivo neppure indica quali innovativi profili difensivi, risp tto a quelli illustrati in precedenza, sarebbero stati dedotti nelle memorie delle quali si tratta. 3. Il secondo motivo è infondato, dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, ih ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01) In ogni caso, la doglianza neppure deduce in termini puntuali i presupposti di applicazione dell'istituto del quale si tratta. 4. Il terzo motivo è infondato, posto che l'indicazione, nel capo di imputazione, del periodo nel quale le attività di vendita di beni contraffatti si sono Irealizzate e 3 dei marchi interessati dalla contraffazione, consente di individuare con sufficiente precisione l'oggetto della contestazione. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01). 5. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto, in termini reiterativi delle clifese svolte dinanzi alla Corte territoriale e puntualmente confutate da quest'ultima, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di legittimità. Premesso che il legame criminoso tra i due imputati, indipendenternente dalla formalizzazione del matrimonio, è stato razionalmente fondato dai giudici di merito sulle dichiarazioni del teste RL, commercialista della società', quanto al rapporto personale tra i due, sulla stessa elezione di domicilio del RA e soprattutto sulla concreta operatività di quest'ultimo, si osserva che: a) la prova della contraffazione non richiede il necessario svolgimento di una pèrizia, in un sistema informato al principio del libero convincimento del giudice (fra le molte, in tema di falsità, v., ad es., Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865 - 0); b) che la correlazione tra l'attività di vendita dei beni contraffatti e la riconducibilità degli stessi beni alla società della quale la riccirrente era l'amministratrice emerge dalla razionale ricostruzione delle prove téstinnoniali, dalla falsificazione delle fatture comprovanti l'acquisto a monte, dal 'assenza di qualunque ricostruzione alternativa, idonea a documentare la provenienza dei beni posti in vendita;
c) che, infatti, il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plaus`bilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assuntje nella loro oggettiva consistenza;
d) che è, dunque, necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo esso dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 4 - 04); e) che, pertanto, senza che possa configurarsi un'inversione dell 'onere della prova, l'assenza di indicazioni alternative, saldamente ancorate alle risultanze processuali preclude la possibilità di far venire meno l'univocità delle conclusioni raggiunte attraverso l'esame delle evidenze istruttorie. 6. Il sesto motivo è inammissibile, dal momento che articola in termini generici censure, senza indicare quando le questioni, evidentemente destinate ad involgere profili fattuali, sarebbero state devolute - e in che termini al giudice d'appello. 7. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. iDel pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spesè sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attiVità svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, RG NI s.p.a. e LP RE Europe s.r.I., che liquida in complessivi euro 4.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/07/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente