Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Nel procedimento di riesame il termine di cinque giorni entro i quali l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale della libertà decorre dal giorno della presentazione della richiesta, ed ai fini del suo computo si applicano le regole generali poste dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., che esclude dal calcolo il giorno di inizio della decorrenza del termine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2000, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Verola Presidente del 19/01/2000
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lionello Marini " N. 315
3. Dott. Nicola Bottalico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Danza " N. 41327/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OR DO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 24-8-1999 del tribunale distrettuale del riesame di Venezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. TO Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e diritto
Il tribunale di Venezia, con ordinanza del 24-8-1999, confermava il provvedimento del GIP che aveva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN TO e DO OR, il cui difensore, proponendo istanza di riesame, ne aveva eccepito la sopravvenuta inefficacia per violazione del termine previsto dall'art. 309, cm 5, C.P.P., sul rilevo che la richiesta era stata fatta il 10-8-99 e gli atti era pervenuti al tribunale del riesame il 16-8-99, oltre la scadenza del detto termine di gg. 5 con conseguente inefficacia delle misure ai sensi del successivo comma 10.
Il tribunale respingeva l'istanza osservando che il "dies a quo" non era computabile a norma dell'art. 172 C.P.P. e che, coincidendo il giorno della scadenza - 15/8/99 - con un giorno festivo a norma del cm 3 di detta disposizione doveva ritenersi prorogato al 16-8- 1999.
Ricorre per cassazione il difensore di DO OR denunciando violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, C.P.P. in relazione all'art. 583, cm 2, C.P.P., deducendo che l'istanza doveva considerarsi presentata il giorno 10-8-99 - giorno di spedizione con racc.ta A.R., in applicazione dell'art. 583, cm 2, C.P.P. e che, ai fini della decorrenza del termine di giorni 5 doveva includersi anche quella iniziale in deroga alla previsione generale dell'art. 172 C.P.P., così come statuito dalle Sez. Unite di questa Corte;
sicché
essa era venuta a scadenza il 14-8-99, senza che gli atti fossero stati ancora trasmessi in cancelleria;
donde l'inefficacia della misura sanzionata dal comma 10 dell'art. 309.
Osserva la Corte che le censure contenute nel ricorso sono prive di fondamento.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 309 C.P.P. nella parte in cui sembrerebbe non sancire la perdita di efficacia della misura cautelare nell'evenienza della comunicazione o notificazione non immediata dell'avviso di presentazione della richiesta di riesame, con la nota sentenza n. 232/1998 ha dato un'interpretazione conforme alla costituzione della normativa sospettata di illegittimità facendo coincidere l'inizio di decorrenza del termine di gg. 5, di cui al comma quinto, con il giorno stesso di presentazione della richiesta, "inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante" (posto che i termini fissati dalla norma "sono stabiliti a giorni").
La questione, affrontata e risolta nel senso della legittimità costituzionale dell'art. 309 C.P.P., come interpretato in coerenza con la legge fondamentale dello stato, ottiene propriamente alla individuazione del giorno iniziale di decorrenza del termine in esame, non già alle modalità di computo del termine stesso, delle quali la sentenza non si ? occupata, come può arguirsi da un'attenta lettura della motivazione, anche perché tale profilo era rimasto estraneo al tema effettivo sottoposto alla cognizione della corte. Esclusa, dunque, dall'interpretazione di rigetto la questione relativa alla modalità di computo del termine delineato nel suo momento iniziale (giorno di presentazione dell'istanza di riesame nella cancelleria del tribunale della libertà, cioè nell'ufficio indicato dal combinato disposto dai commi 4 e 7 dell'art. 309), inevitabilmente, in sede applicativa, della disposizione interpretata in armonia con la Costituzione, si e posto il problema se, trattandosi di termine a giorni, quello iniziale di cui al cm. 5 debba rientrare o meno nel computo, ed è prevalso l'indirizzo (cfr., per tutte, sent. di questa sezione n. 501 del 29-9-1999, C.C. 28-1- 1999) secondo il quale, in mancanza di una diversa previsione legislativa, non può che provare applicazione la disposizione generale dell'art. 172, cm 4, C.P.P., che esclude dal computo il giorno di inizio della decorrenza del termine. Nè la lettura della sentenza di questa Corte a S.U., n. 25 del 18-1-1999 (C.C. 16-12- 1998, Alagni) richiamata nel ricorso, autorizza l'illazione, come al contrario afferma il ricorrente, che con essa sia stata affrontata la questione della modalità di computo del termine (in riferimento al giorno iniziale individuato dalla corte costituzionale) e risolta nel senso auspicato dallo stesso ricorrente, poiché detta sentenza ha inteso semplicemente adeguarsi all'interpretazione data dal giudice delle leggi stabilendo, appunto, che il termine in questione decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame. D'altra parte, ne' la corte costituzionale ne' la cassazione in detta sentenza, pronunciata a sezioni unite, hanno affrontato le questione, del tutto estranea al tema controverso, connessa all'evenienza che l'istanza di riesame, nella sua sostanziale natura di atto di impugnazione, venga presentata, anziché nella cancelleria del tribunale della libertà competente a decidere, in alcuno degli altri uffici indicati dallo art. 582 C.P.P. o con spedizione nelle forme presunte dall'art. successivo, giusto espresso rinvio contenuto nel comma 4 dell'art. 309: vale a dire nessuna delle due pronunce in simile eventualità ha affermato che il giorno iniziale del termine deve decorrere da quello della presentazione o spedizione ai sensi rispettivamente degli artt. 582 e 583 C.P.P., anziché dalla data in cui l'istanza perviene nella cancelleria del tribunale competente a prenderla in esame, data alla quale si riferisce espressamente l'inizio del termine così come individuato nella più volte richiamata sentenza n. 232/1998. Orbene, non può sottacersi, al fine di dare a quest'ultima questione una soluzione coerente con detta pronuncia interpretativa, che in tema di misure cautelari e, con specifico riguardo ai procedimenti relativi, i termini ex art. 309, richiamati, per quanto necessario, anche dalle successive due norme, sono regolati con un dinamismo peculiare collegato alla esigenza fondamentale di tutela della libertà: si tratta perciò di termini brevi comprendenti lassi di tempo strettamente funzionali al compimento delle attività procedurali per cui sono prescritti, onde non vanificare la rapidità dei procedimenti, posti a salvaguardia essenziale del principio di inviolabilità della libertà personale, secondo il precetto contenuto nell'art. 13 della Costituzione. Tuttavia tale dinamismo non può andare a detrimento della regolarità dei procedimenti cautelari fino al punto da compromettere altri interessi costituzionalmente rilevanti, desumibili dallo stesso art. 13, dando luogo, ad esempio, a decadenze o inefficacia delle misure che non siano in alcun modo riconducibili a inerzia o irregolarità dell'autorità procedente, bensì a libera scelta ed iniziativa della persona a tutela della cui posizione soggettiva il termine è essenzialmente prescritto. In questa ottica deve escludersi che, ove l'interessato, nel dare impulso al procedimento di riesame, si avvalga della facoltà di presentare l'istanza ai sensi dei citati artt. 582 e 583 C.P.P., il termine iniziale di giorni 5, oggetto di disamina, debba decorrere dal giorno in cui tale facoltà venga esercitata, anziché da quello della ricezione dell'istanza da parte della cancelleria del giudice competente a decidere: infatti, condividendo la tesi contraria, si dovrebbe necessariamente ammettere l'eventualità che, in caso - ad esempio - di spedizione a mezzo di raccomandata, l'istanza pervenga alla cancelleria del tribunale del riesame quando il termine di gg. 5, entro cui l'autorità procedente deve eseguire la trasmissione degli atti, sia ormai gi... decorso, e che di conseguenza la misura diven inefficace a norma del cm. 10 dell'art. 309 C.P.P. prima addirittura che il presidente del tribunale sia stato messo nella condizione di inoltrare tempestivamente l'avviso stesso.
Dalle considerazioni che precedono non può che trarsi la conseguenza giuridicamente corretta che le facoltà alternative di presentazione dell'istanza di riesame secondo la previsione degli artt. 582 e 583 C.P.P. valgono a giustificare la tempestività del gravame, come è principio generale in materia di impugnazione per cui le due norme sono formulate, ma non certo anche a dar corso alla decorrenza del termine ex art. 309, cm. 5, C.P.P., la quale, giusta la soluzione cui è pervenuta la corte costituzionale, deve avere inizio nel giorno di presentazione o ricezione dell'istanza di riesame nella cancelleria del tribunale della libertà, allorquando detto giudice è messo in condizione di poter dar corso, nei brevi termini prescritti, alle attività di tutto il procedimento relativo, così come è stato disciplinato dall'art. 309 C.P.P. Da tutte le considerazioni che precedono appare evidente, contrariamente all'assunto del ricorrente, che anche al voler ritenere, in ipotesi, come "dies a quo", per la comunicazione dello avviso, quello di spedizione dell'istanza, gli atti sono stati trasmessi tempestivamente al tribunale della libertà il 16 agosto successivo, non computandosi il giorno iniziale (10 agosto) e tenendo presente la proroga al giorno successivo (16 agosto 1999) del dì (15 agosto) di scadenza, perché festivo (art. 172, cm 3, C.P.P.). Il ricorso, in definitiva, dev'essere rigettato con condanna del OR al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 C.P.P.). Consegue l'adempimento ex art. 94, cm 1 ter, disp. att. C.P.P.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento . Si provveda a norma dell'art. 94, cm 1 - ter, disp. att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2000