Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20386
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza del coefficiente psicologico sotteso all’applicazione dell’art. 116 cod. pen.

    Le argomentazioni spese nel giudizio di secondo grado realizzano una corretta applicazione dei principi in tema di azione collettiva, con congrua applicazione del fattore di attenuazione di cui all’art.116 cod. pen. Vi è stata una comune volontà di sottoporre la vittima ad una aggressione fisica di particolare violenza, portata in modo congiunto da più soggetti, il che richiama la nozione di azione collettiva con reciproco rafforzamento anche del mero nesso psichico che sorregge la condotta del gruppo. La prevedibilità è una forma di imputazione psicologica che viene equiparata solo normativamente al dolo in ragione della forma collettiva di azione e di produzione dell’evento. Le concrete modalità dell’azione (superiorità numerica schiacciante, violenza posta in essere come punizione per precedente condotta della vittima, scelta del luogo appartato) non contengono alcun profilo di illogicità in rapporto all’attribuzione collettiva - sub specie prevedibilità dello sviluppo – del tentativo di omicidio, proprio in ragione dell’analisi concreta dei fatti, nella misura attenuata di cui all’art.116 cod. pen.

  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto

    Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente non si confronta con la dimensione normativa del concorso anomalo. Nella costruzione legislativa è rilevante il reato commesso (il tentato omicidio) cui accede la condotta del concorrente. Nessuno dubita del fatto che l’animus del XXXXXXXXXX fosse orientato alle lesioni (altrimenti non avrebbe trovato applicazione la particolare circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen.) ma la condotta finale è in modo logico e coerente stata apprezzata nel tentativo di omicidio (in ragione del mezzo usato, della forza impressa e della zona attinta). Nessun rilievo può avere la pretesa assenza del pericolo di vita, fermo restando che le conseguenze dell’azione collettiva sono state esposte in termini di immediata gravità, posto che l’intenzione dell’agente finale va qualificata sulla base degli ordinari indicatori della volontà in termini di dolo alternativo (compresenza del finalismo di lesioni gravi o morte).

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

    Il motivo è inammissibile. La determinazione della pena è stata operata con doppia attenuazione in ragione della minore età e della applicazione dell’art.116 cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente argomentato in ragione della impossibilità di valorizzare a tal fine aspetti già ricompresi nelle due attenuanti tipiche e del negativo giudizio in punto di personalità in ragione del segnalato fallimento della AP. Si tratta di una circostanza post factum valutabile in chiave di giudizio complessivo sulla personalità ed in rapporto alla quale le doglianze appaiono meramente rivalutative e non apprezzabili in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20386
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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