CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20386 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Aldo Esposito ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso nel reato di tentato omicidio commesso in danno del quindicenne XXXXXXXXXXXXXXXX (fatto avvenuto in Catania il 5 gennaio 2021). Applicata la circostanza attenuante della minore età e ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., la pena è stata quantificata in anni cinque e mesi due di reclusione. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 4 luglio 2025 ha confermato la prima decisione. I fatti sono stati ricostruiti attraverso deposizioni testimoniali, frames di videoriprese e Penale Sent. Sez. 1 Num. 20386 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 certificazioni relative alla aggressione subìta dalla vittima. In estrema sintesi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato identificato in uno degli otto ragazzi che hanno aggredito la vittima – dopo un primo litigio che si era verificato tra il XXXXXXX ed il fratello XXXXXXXXXXXXXXX– costringendola a fare ingresso in un vicolo appartato dove il XXXXXXXXè stato oggetto di percosse portate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, una volta a terra, raggiunto da due coltellate. La decisione di primo grado analizza i vari segmenti dell’azione ed evidenzia il particolare attivismo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in riferimento a quanto risulta dai fotogrammi delle 19.28.39 e 19.28.45). Fermo restando che i colpi di coltello (con profonda ferita al torace che determinava piccola lacerazione del polmone sinistro e conseguente pneumotorace) sono stati portati da altro componente del gruppo, non vi è dubbio – secondo i giudici del merito – circa il chiaro intento punitivo che animava la condotta degli aggressori. Da ciò deriva la considerazione della esatta qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, sia pure con il riconoscimento – a vantaggio del XXXXXXXXXX – della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. in ragione della maggiore gravità dell’evento (sia pure prevedibile) rispetto a quanto (le lesioni) presumibilmente concordato dai soggetti agenti diversi dall’esecutore materiale. In particolare, la Corte di secondo grado analizza le concrete modalità dell’azione collettiva e ritiene che nonostante la minore età il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavesse perfettamente compreso il contesto aggressivo di cui si è reso protagonista, con estensione dell’evento più grave (il tentato omicidio) sia pure nella forma attenuata di cui all’art. 116 cod. pen. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche si valorizza la particolare gravità del fatto commesso e la negativa esperienza del fallimento del percorso di messa alla prova (AP). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a tre motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza del coefficiente psicologico sotteso all’applicazione dell’art. 116 cod. pen. Si contesta la ritenuta prevedibilità dell’evento più grave come logico sviluppo dell’azione concordata. Ciò in ragione della giovane età dell’imputato e del fatto che costui era all’oscuro della presenza dell’arma (portata dallo Spampinato). In modo illogico, pertanto, la Corte di secondo grado avrebbe argomentato circa la prevedibilità in concreto dell’evento, né poteva prendersi spunto da quanto avvenuto posteriormente in sede di AP (con incriminazione per fatto lesivo in danno di un operatore sanitario), dovendosi rapportare la valutazione al momento e alle circostanze concrete del fatto. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. 2 Si contesta l’utilizzo degli ordinari criteri presuntivi di sussistenza del dolo omicidiario (in riferimento al mezzo utilizzato ed alla zona corporea attinta), posto che nel caso in esame al più poteva riconoscersi un dolo di lesioni. Ciò in ragione della mancanza di reale pericolo di vita in capo alla vittima e in ragione del fatto che l’aggressione è avvenuta in presenza anche di amici della vittima. Il dolo di lesioni era riconoscibile, in particolare, nella condotta del ricorrente che si allontana – al momento del fatto- spaventato per quanto accaduto. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che la volontà di riallineamento sociale emergeva dall’iniziale scelta di sottoposizione alla AP e dal buono comportamento processuale. La difficoltà di adattamento che ha portato alla interruzione della prova è stata posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche senza un adeguato bilanciamento rispetto ai valori positivi emersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo è infondato. Le argomentazioni spese nel giudizio di secondo grado realizzano una corretta applicazione dei principi in tema di azione collettiva più volte ribaditi in sede nomofilattica, con congrua applicazione del fattore di attenuazione (correlato al coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto dell’evento più grave rispetto a quello voluto) di cui all’art.116 cod. pen. Le fonti di prova, ampiamente analizzate nelle decisioni di merito, fanno inequivoco riferimento ad una azione collettiva con rilievo concorsuale delle singole condotte e unitarietà del reato «realizzato» a carico di tutti i concorrenti ai sensi dell’art.110 cod. pen. In simile contesto va ricordato che l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. non comporta mutamento del titolo di reato (che resta il tentato omicidio) ma esclusivamente una mitigazione della pena. Vi è stata una comune volontà di sottoporre la vittima, in un angolo cieco della strada, ad una aggressione fisica di particolare violenza, portata in modo congiunto da più soggetti, il che richiama la nozione di azione collettiva con reciproco rafforzamento anche del mero nesso psichico che sorregge la condotta del gruppo. 3. Va dunque ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - la compartecipazione a singole fasi di una condotta complessa – al di là del segmento finale - accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori la volontà collettiva di pervenire nel modo più agevole al risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalità psichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso a stabilizzare e rafforzare un proposito criminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure in 3 contesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principio contenute in Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267812 - 01). In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa a realizzare una condotta con uso di violenza fisica - è di per sè fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell’ art. 110 cod.pen. (v. già, Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, [...], Rv. 178884 - 01 secondo cui in tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione;
v. altresì Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, [...], Rv. 194696 - 01 secondo cui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato). L'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti in frazioni esecutive della deliberazione, al di là della attribuzione del gesto finale (tipico) che conduce alla consumazione del reato. Per essere punibile ai sensi dell’art.110 cod. pen. il contributo psichico, al di là della ipotesi dell’istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispetto all’evento preso di mira e deve – in qualsiasi modo – risultare idoneo a realizzare una semplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell’azione collettiva. Le forme realizzative della agevolazione possono risultare sia meramente verbali che accompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica. 4. Nel caso in esame è stata correttamente argomentata la compartecipazione sia materiale che psichica del XXXXXXXXXXXma si pone doglianza sul coefficiente psicologico della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen., declinato nei noti termini (v. Corte cost., sent. n.42 del 1965) della prevedibilità. 4 Si tratta di doglianza infondata perché la prevedibilità è una forma di imputazione psicologica (a proposito del quale v. subito infra le indicazioni di Sez. 1, n. 1452 del 05/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268845 – 01 ) che viene equiparata solo normativamente al dolo in ragione della forma collettiva di azione e di produzione dell’evento. Lì dove, nelle azioni collettive, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni»di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare e argomentare l'avvenuta «previsione» in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' come aspetto probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale, ove la fattispecie lo tolleri (in tal senso, in caso di omicidio, v. Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266647 - 01; Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, [...], Rv. 267038 - 01); lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di simile evento si avrà, nei confronti del soggetto diverso dall’autore della condotta tipica, concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva «del tutto imprevedibile» lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti (leggasi a coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Tutto ciò deriva dal fatto che - come evidenziato, tra le altre, dalla citata Sez. 1, n. 1452 del 05/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268845 – 01, –, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato dalla ordinaria colpa, quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost., sent. n. 42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva: il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta adesione). Ciò spiega perché il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con 5 attenuazione sanzionatoria, del reato consumato più grave qualificato normativamente come reato doloso, anche ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. come ritenuto nel citato arresto (in tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stata ritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.). Ora, le argomentazioni esposte nella decisione di primo grado e relative alle concrete modalità dell’azione (superiorità numerica schiacciante, violenza posta in essere come punizione per precedente condotta della vittima, scelta del luogo appartato) non contengono alcun profilo di illogicità in rapporto alla attribuzione collettiva - sub specie prevedibilità dello sviluppo – del tentativo di omicidio, proprio in ragione dell’analisi concreta dei fatti, nella misura attenuata di cui all’art.116 cod. pen. 5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente non si confronta con la dimensione normativa del concorso anomalo, prima illustrata, e rapporta la invocata qualificazione giuridica di lesioni all’atteggiamento psicologico del medesimoXXXXXXXXXXXXX Ma nella costruzione legislativa ad essere rilevante è il reato commesso (il tentato omicidio) cui accede la condotta del concorrente (assistita dalla prevedibilità dell’evento più grave). Nessuno dubita del fatto che l’animus del XXXXXXXXXX fosse orientato alle lesioni (altrimenti non avrebbe trovato applicazione la particolare circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen.) ma la condotta finale è in modo logico e coerente stata apprezzata nel tentativo di omicidio (in ragione del mezzo usato, della forza impressa e della zona attinta). Nessun rilievo può avere la pretesa assenza del pericolo di vita, fermo restando che le conseguenze dell’azione collettiva sono state esposte in termini di immediata gravità, posto che l’intenzione dell’agente finale va qualificata sulla base degli ordinari indicatori della volontà in termini di dolo alternativo (compresenza del finalismo di lesioni gravi o morte). 6. Inammissibile è, altresì, il motivo sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena è stata operata con doppia attenuazione in ragione della minore età e della applicazione dell’art.116 cod. pen Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente argomentato in ragione della impossibilità di valorizzare a tal fine aspetti già ricompresi nelle due attenuanti tipiche e del negativo giudizio in punto di personalità in ragione del segnalato fallimento della AP . Si tratta di una circostanza post factum valutabile in chiave di giudizio complessivo sulla personalità ed in rapporto alla quale le doglianze appaiono meramente rivalutative e non apprezzabili in sede di legittimità. 6 Il ricorso va, nel suo complesso rigettato, senza condanna del ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Aldo Esposito ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso nel reato di tentato omicidio commesso in danno del quindicenne XXXXXXXXXXXXXXXX (fatto avvenuto in Catania il 5 gennaio 2021). Applicata la circostanza attenuante della minore età e ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., la pena è stata quantificata in anni cinque e mesi due di reclusione. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 4 luglio 2025 ha confermato la prima decisione. I fatti sono stati ricostruiti attraverso deposizioni testimoniali, frames di videoriprese e Penale Sent. Sez. 1 Num. 20386 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 certificazioni relative alla aggressione subìta dalla vittima. In estrema sintesi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato identificato in uno degli otto ragazzi che hanno aggredito la vittima – dopo un primo litigio che si era verificato tra il XXXXXXX ed il fratello XXXXXXXXXXXXXXX– costringendola a fare ingresso in un vicolo appartato dove il XXXXXXXXè stato oggetto di percosse portate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, una volta a terra, raggiunto da due coltellate. La decisione di primo grado analizza i vari segmenti dell’azione ed evidenzia il particolare attivismo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in riferimento a quanto risulta dai fotogrammi delle 19.28.39 e 19.28.45). Fermo restando che i colpi di coltello (con profonda ferita al torace che determinava piccola lacerazione del polmone sinistro e conseguente pneumotorace) sono stati portati da altro componente del gruppo, non vi è dubbio – secondo i giudici del merito – circa il chiaro intento punitivo che animava la condotta degli aggressori. Da ciò deriva la considerazione della esatta qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, sia pure con il riconoscimento – a vantaggio del XXXXXXXXXX – della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. in ragione della maggiore gravità dell’evento (sia pure prevedibile) rispetto a quanto (le lesioni) presumibilmente concordato dai soggetti agenti diversi dall’esecutore materiale. In particolare, la Corte di secondo grado analizza le concrete modalità dell’azione collettiva e ritiene che nonostante la minore età il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavesse perfettamente compreso il contesto aggressivo di cui si è reso protagonista, con estensione dell’evento più grave (il tentato omicidio) sia pure nella forma attenuata di cui all’art. 116 cod. pen. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche si valorizza la particolare gravità del fatto commesso e la negativa esperienza del fallimento del percorso di messa alla prova (AP). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a tre motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza del coefficiente psicologico sotteso all’applicazione dell’art. 116 cod. pen. Si contesta la ritenuta prevedibilità dell’evento più grave come logico sviluppo dell’azione concordata. Ciò in ragione della giovane età dell’imputato e del fatto che costui era all’oscuro della presenza dell’arma (portata dallo Spampinato). In modo illogico, pertanto, la Corte di secondo grado avrebbe argomentato circa la prevedibilità in concreto dell’evento, né poteva prendersi spunto da quanto avvenuto posteriormente in sede di AP (con incriminazione per fatto lesivo in danno di un operatore sanitario), dovendosi rapportare la valutazione al momento e alle circostanze concrete del fatto. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. 2 Si contesta l’utilizzo degli ordinari criteri presuntivi di sussistenza del dolo omicidiario (in riferimento al mezzo utilizzato ed alla zona corporea attinta), posto che nel caso in esame al più poteva riconoscersi un dolo di lesioni. Ciò in ragione della mancanza di reale pericolo di vita in capo alla vittima e in ragione del fatto che l’aggressione è avvenuta in presenza anche di amici della vittima. Il dolo di lesioni era riconoscibile, in particolare, nella condotta del ricorrente che si allontana – al momento del fatto- spaventato per quanto accaduto. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che la volontà di riallineamento sociale emergeva dall’iniziale scelta di sottoposizione alla AP e dal buono comportamento processuale. La difficoltà di adattamento che ha portato alla interruzione della prova è stata posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche senza un adeguato bilanciamento rispetto ai valori positivi emersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo è infondato. Le argomentazioni spese nel giudizio di secondo grado realizzano una corretta applicazione dei principi in tema di azione collettiva più volte ribaditi in sede nomofilattica, con congrua applicazione del fattore di attenuazione (correlato al coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto dell’evento più grave rispetto a quello voluto) di cui all’art.116 cod. pen. Le fonti di prova, ampiamente analizzate nelle decisioni di merito, fanno inequivoco riferimento ad una azione collettiva con rilievo concorsuale delle singole condotte e unitarietà del reato «realizzato» a carico di tutti i concorrenti ai sensi dell’art.110 cod. pen. In simile contesto va ricordato che l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. non comporta mutamento del titolo di reato (che resta il tentato omicidio) ma esclusivamente una mitigazione della pena. Vi è stata una comune volontà di sottoporre la vittima, in un angolo cieco della strada, ad una aggressione fisica di particolare violenza, portata in modo congiunto da più soggetti, il che richiama la nozione di azione collettiva con reciproco rafforzamento anche del mero nesso psichico che sorregge la condotta del gruppo. 3. Va dunque ribadito che nelle azioni collettive - come è quella oggetto del giudizio - la compartecipazione a singole fasi di una condotta complessa – al di là del segmento finale - accresce le possibilità di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza nei co-esecutori la volontà collettiva di pervenire nel modo più agevole al risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di 'componente' di una più ampia «causalità psichica» intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più soggetti agenti, teso a stabilizzare e rafforzare un proposito criminoso (sul tema della causalità psichica, sia pure in 3 contesto relazionale non di tipo associativo, vanno indicate le affermazioni di principio contenute in Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267812 - 01). In altre parole, posto che l'attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti - specie in una azione collettiva tesa a realizzare una condotta con uso di violenza fisica - è di per sè fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell'azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell'apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell’ art. 110 cod.pen. (v. già, Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, [...], Rv. 178884 - 01 secondo cui in tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione;
v. altresì Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, [...], Rv. 194696 - 01 secondo cui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato). L'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizza tra i soggetti coinvolti in frazioni esecutive della deliberazione, al di là della attribuzione del gesto finale (tipico) che conduce alla consumazione del reato. Per essere punibile ai sensi dell’art.110 cod. pen. il contributo psichico, al di là della ipotesi dell’istigatore o del mandante, deve essere espressivo di condivisione rispetto all’evento preso di mira e deve – in qualsiasi modo – risultare idoneo a realizzare una semplificazione o una agevolazione, in sede progettuale o esecutiva, dell’azione collettiva. Le forme realizzative della agevolazione possono risultare sia meramente verbali che accompagnarsi a manifestazioni esteriori di condotte, diverse da quella tipica. 4. Nel caso in esame è stata correttamente argomentata la compartecipazione sia materiale che psichica del XXXXXXXXXXXma si pone doglianza sul coefficiente psicologico della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen., declinato nei noti termini (v. Corte cost., sent. n.42 del 1965) della prevedibilità. 4 Si tratta di doglianza infondata perché la prevedibilità è una forma di imputazione psicologica (a proposito del quale v. subito infra le indicazioni di Sez. 1, n. 1452 del 05/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268845 – 01 ) che viene equiparata solo normativamente al dolo in ragione della forma collettiva di azione e di produzione dell’evento. Lì dove, nelle azioni collettive, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni»di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare e argomentare l'avvenuta «previsione» in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' come aspetto probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale, ove la fattispecie lo tolleri (in tal senso, in caso di omicidio, v. Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266647 - 01; Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, [...], Rv. 267038 - 01); lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di simile evento si avrà, nei confronti del soggetto diverso dall’autore della condotta tipica, concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva «del tutto imprevedibile» lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti (leggasi a coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Tutto ciò deriva dal fatto che - come evidenziato, tra le altre, dalla citata Sez. 1, n. 1452 del 05/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268845 – 01, –, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato dalla ordinaria colpa, quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost., sent. n. 42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva: il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta adesione). Ciò spiega perché il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con 5 attenuazione sanzionatoria, del reato consumato più grave qualificato normativamente come reato doloso, anche ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. come ritenuto nel citato arresto (in tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stata ritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.). Ora, le argomentazioni esposte nella decisione di primo grado e relative alle concrete modalità dell’azione (superiorità numerica schiacciante, violenza posta in essere come punizione per precedente condotta della vittima, scelta del luogo appartato) non contengono alcun profilo di illogicità in rapporto alla attribuzione collettiva - sub specie prevedibilità dello sviluppo – del tentativo di omicidio, proprio in ragione dell’analisi concreta dei fatti, nella misura attenuata di cui all’art.116 cod. pen. 5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente non si confronta con la dimensione normativa del concorso anomalo, prima illustrata, e rapporta la invocata qualificazione giuridica di lesioni all’atteggiamento psicologico del medesimoXXXXXXXXXXXXX Ma nella costruzione legislativa ad essere rilevante è il reato commesso (il tentato omicidio) cui accede la condotta del concorrente (assistita dalla prevedibilità dell’evento più grave). Nessuno dubita del fatto che l’animus del XXXXXXXXXX fosse orientato alle lesioni (altrimenti non avrebbe trovato applicazione la particolare circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen.) ma la condotta finale è in modo logico e coerente stata apprezzata nel tentativo di omicidio (in ragione del mezzo usato, della forza impressa e della zona attinta). Nessun rilievo può avere la pretesa assenza del pericolo di vita, fermo restando che le conseguenze dell’azione collettiva sono state esposte in termini di immediata gravità, posto che l’intenzione dell’agente finale va qualificata sulla base degli ordinari indicatori della volontà in termini di dolo alternativo (compresenza del finalismo di lesioni gravi o morte). 6. Inammissibile è, altresì, il motivo sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena è stata operata con doppia attenuazione in ragione della minore età e della applicazione dell’art.116 cod. pen Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente argomentato in ragione della impossibilità di valorizzare a tal fine aspetti già ricompresi nelle due attenuanti tipiche e del negativo giudizio in punto di personalità in ragione del segnalato fallimento della AP . Si tratta di una circostanza post factum valutabile in chiave di giudizio complessivo sulla personalità ed in rapporto alla quale le doglianze appaiono meramente rivalutative e non apprezzabili in sede di legittimità. 6 Il ricorso va, nel suo complesso rigettato, senza condanna del ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7