Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 02 7-1 2 / AL POPOLO / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PEMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 24354/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere cron. 6112 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. | Dott. DO VIDIRI - Rel. Consigliere Ud.04/12/02 Consigliere- Dott. Paplo STILE ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro ! tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 10 presso 1'AVVOCATURA GENERALR DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SEVERA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 386/00 della Corte d'Appello di 5095 -1- NAPOLI, depositata il 01/08/00 - R.G.N. 282/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica : Consigliere Dott. DO udienza del 04/12/02 dal VIDIRI;
judito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- + SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso in data 26 gennaio 2000, il Ministero dell'Interno impugnava la sentenza del Pretore di Napoli depositata in data 1 luglio 1999 con la quale era stato riconosciuto nei confronti di IA AS il trattamento dovuto per assegno di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio 1988. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del agosto 2000 rigettava l'appello e condannava 1'appellante al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario. Nel pervenire a tale conclusione la Corte osservava che a fronte della decisione di primo grado che aveva - VoluDO Vide riconosciuto l'assegno di invalidità dal 1 gennaio 1988 ritenendo sussistenti tutti i requisiti socio- economici alla stregua della documentazione prodotta dalla assicurata l'appello del Ministero che aveva - lamentato l'insufficienza dell'autocertificazione a provare la sussistenza del requisito reddituale si appalesava generico non essendo stato dedotto 11 superamento dei limiti massimi annualmente fissati in materia, sicchè doveva reputarsi ormai incontestata la sussistenza delle condizioni reddituali ratione temporis. Precisava ancora la Corte d'appello in relazione al requisito dell'incollocazione che 1 al l'iscrizione può essere chiesta soltanto allorquando le Commissioni mediche, dopo avere visitato l'assicurato, ne hanno accertato grado di invalidità richiesto dalla legge per l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, dovendosi escludere che 1'invalido, non iscrivibile nelle suddette liste, debba poi fornire la prova della iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. Per concludere, non poteva eccepirsi in gravame che il requisilo del mancato collocamento dovesse dimostrarsi l'iscrizionecon nelle liste del collocamento speciale. Ed invero la AS era stata sottoposta a Guider liden visita solo il 27 novembre 1994 e, non essendovi la prova che la comunicazione del riconoscimento del 47* d'invalidità fosse pervenuta prima del 18 febbraio 1995, data del compimento del cinquantacinquesimo anno di età data al di là della quale non poteva più l'invalido essere iscritto nelle lite speciali il - gravame del Ministero non poteva trovare ingresso. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso IA AS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (primo motivo) insufficiente e/o nonché motivazione omessa e/o contraddittoria Su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c. (secondo motivo). Sostiene in particolare il ricorrente che la Corte non poteva, essendo la AS parzialmente inabile, ricavare in via presuntiva la presenza del requisito dell'incollocazione dal suo DO Reoler stato di salute. Nè era consentito affermare, per assolvere l'assicurata da ogni onere probatorio Bui requisili costitutivi della prestazione e, segnatamente, Su quello della incollocazione, che l'assicurata stessa non ега stata sottoposta ad accertamento sanitario ° che in sede di detto accertamento da parte delle competenti commissioni non si fosse accertato quel tasso di invalidità richiesto per l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. I motivi sono fondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito costitutivo del diritto - dello stato di incollocazione al lavoro presuppone 3 rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle Commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato poichè, in realtà, possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del come èGundo Kole preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando la униве documentazione apprestata dall'assicurato, confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex art. 12, 13, 23 e 24 . Pertanto il requisito della incollocazione al lavoro può essere valutato a prescindere dalla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque 4 anni (poi eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli), mentre negli altri casi è necessaria l'iscrizione o, quanto meno, la domanda di iscrizione, per evidenti ragioni di razionalità non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti (limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa fissata al 74% a partire dal 12 marzo 1992) non può essere riconosciuto all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste(o non facendone domanda), non solo non assФилькови agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta del lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce del lavoratori più deboli ed emarginati (cfr. in tali termini Casa. 28 marzo 2002 n. 4555; Cass. 8 giugno 2000 n. 7820 cui adde, anche sul requisito della incollocazione e sulla prova degli altri elementi richiesti per l'assegno di invalidità, Cass. 23 febbraio 2001 m. 2628). L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso 5 comportano l'assorbimento del terzo e quarto motivo proposti dal Ministero dell'Interno solo in via subordinata e con quali denunziandosi rispettivamente violazione ė falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 nonchè omessa un punto decisivo e/o insufficiente motivazione della controversia il suddetto Ministero deduce che tanto la ricorrenza del requisito della incollocazione quanto quella del requisito reddituale la natura di elementi costitutivi della assumono prestazione, da provarsi al momento della proposizione della domanda giudiziaria e per tutto il periodo per Guide Vide il quale è stato richiesto il relativo riconoscimento. Per concludere, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fallo, la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, che provvederà ad un nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa altresì la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e secondo motivo del 6 SA IMPOSTA DI BOLLO, DI ASTRO, A DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 cassa e 11-1-73 N . 533 ricorso, gli altri, dichiara assorbiti sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Salerno. Cosi deciso in Roma il 4 dicembre 2002. *PENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE CONSIGL IL PRESIDENTE علقGuida Video IL CANCELLIERE elleria Den 21 FEB, 2003. 7