Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
La richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegua il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando, contrariamente alla realtà, la sussistenza in concreto di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986,n.898, concretizzando la sua falsa affermazione di per sè l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge n.689 del 1981, ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8991 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IO, nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare Spizzene s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende unitamente all'avvocato IO BERTORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UFF REPRESSIONI FRODI MODENA NQ ORGANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
nonché contro
MIN RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI & FORE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 688/97 del Pretore di PARMA, emessa il 29/10/97, depositata il 05/11/97; RG.2498/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di Parma depositato il 13 luglio 1995 NI LA, nella qualità di legale responsabile della Immobiliare Spizzene s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Ministero delle risorse agricole - Ufficio repressione frodi di Modena, con cui gli era stata applicata, in detta qualità, la sanzione amministrativa di L.
2.120.000 per la violazione dell'art.2 della legge 23 dicembre 1986 n.898, per avere conseguito indebitamente un aiuto comunitario pari a
L.6.356.817, per il ritiro di terreni seminativi dalla produzione (terreni che, per una superficie pari ad ettari 9. 49.70, erano invece non seminativi).
L'opponente deduceva che nella richiesta di contribuzione da lui presentata erano stati inclusi tutti terreni qualificati come seminativi dalla classificazione catastale e che l'errore da lui commesso era incolpevole, anche perché egli era divenuto da pochissimo tempo amministratore della Azienda agricola Spizzene e quindi non aveva potuto verificare lo stato colturale di ogni singolo appezzamento di terreno.
Costituitosi l'Ispettorato repressione frodi di Modena a mezzo dell'avvocatura dello Stato, disposta consulenza tecnica ed assunta prova testimoniale, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 5 novembre 1997, ha rigettato l'opposizione, ritenendo provata l'attestazione non veritiera, da parte del LA, in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio comunitario;
in ordine all'elemento psicologico della violazione, il pretore ha affermato che esso "va ravvisato in re ipsa, avendo il LA, nella domanda presentata per il ritiro dalla produzione di terreni "seminativi", così definito, sotto propria responsabilità, terreni che tali non erano".
Avverso la sentenza del Pretore NI LA, nella qualità di amministratore unico della Immobiliare Spizzene s.r.l., ha presentato ricorso per cassazione. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato centrale repressione frodi di Modena ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione.
Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 legge 23 dicembre 1986 n.898, in relazione agli artt.
1-3 legge n.689/81 (art.360 n.3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.). Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la sua colpa sarebbe in re ipsa, osservando che nell'ordinamento sanzionatorio non sono ammissibili presunzioni di colpa, le quali camuffano una inammissibile responsabilità oggettiva. Nè la colpa può essere ravvisata nell'avere egli sottoscritto "sotto la propria responsabilità" la domanda di ritiro dalla produzione dei terreni seminativi, poiché trattasi di formula di stile che rinvia alla disciplina della legge n.689/81. Il ricorrente aveva, nell'atto di opposizione, indicato una serie di circostanze che rendevano scusabile l'errore da lui compiuto nella domanda di ritiro (la indicazione dei certificati catastali, la brevità del tempo a disposizione per la verifica avendo egli assunto da poco la carica, altri errori di segno contrario da lui compiuti nel medesimo contesto spazio-temporale), circostanze che, pur essendo state confermate dai testimoni, sono state del tutto ignorate dal pretore. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata non ha affermato una presunzione (assoluta o anche solo relativa) di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, ma ha ritenuto che la colpa sia in re ipsa, e cioè risulti dalla stessa condotta in cui si è concretizzato l'illecito commesso dal ricorrente.
La norma violata è quella prevista dall'art.2 della legge 23 dicembre 1986 n.898, che punisce "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" (il fatto è punito con una sanzione amministrativa, anziché penale, quando la somma indebitamente percepita non è superiore a lire venti milioni). Nel caso di specie, il LA ha chiesto ed ottenuto un aiuto comunitario per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi includendo nella richiesta anche terreni che sono risultati non essere terreni seminativi. Il pretore ha ritenuto che la presentazione di una richiesta di aiuto comunitario, riferita a terreni definiti, sotto la responsabilità del richiedente, seminativi, mentre tali essi non erano, concretizzi la colpa richiesta dall'art.3 della legge n.689/81. L'affermazione va ritenuta corretta. La richiesta di aiuto comunitario sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Tale richiesta è, infatti, meramente facoltativa, onde essa, in assenza dell'indicato controllo dei dati sulla base dei quali è formulata, non va presentata. Sono irrilevanti le ragioni per le quali tale controllo non è avvenuto, e non può considerarsi esente da colpa l'errore di fatto in cui il richiedente sia eventualmente caduto, a causa di un mancato idoneo controllo.
Le circostanze indicate dall'opponente a giustificazione del proprio errore devono, perciò, ritenersi inidonee ad eliminare la condotta colposa ravvisata dal pretore, onde l'omesso esame delle stesse nella motivazione della sentenza impugnata è privo di rilievo, non concernendo esso punti decisivi.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999