Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
08121-26
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
AL RD ND OCCHIPINTI ALESSANDRINA IN RI LE EL NN AU
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 148/2026 CC 27/01/2026 R.G.N. 38023/2025
sul ricorso proposto dal:
IN DA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 08/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA IN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata dell'8 aprile 2025, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
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Belluno del 9 luglio 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di IL NT per il reato di atti persecutori, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Stefano Bettiol, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 405, 407 e 415-bis cod. proc. pen., non avendo la Corte di Appello rilevato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio. Evidenzia, al riguardo, come il fascicolo RGNR 170/2020, originariamente iscritto presso la Procura della Repubblica di Belluno per i reati di cui agli artt. 612- bis, 314 e 615-ter cod. pen., sia stato trasmesso ex art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen. alla Procura distrettuale di Venezia (RGNR 5361/2000) che, il 29 settembre 2023, provvedeva a restituirlo all'Ufficio a quo per i reati di atti persecutori e peculato, senza operare alcuno stralcio;
presso la Procura della Repubblica di Belluno il procedimento era stato nuovamente iscritto (RGNR 2224/2023) e nel fascicolo erano stati inseriti gli atti d'indagine svolti antecedentemente. Deduce, quindi, l'abnormità della iscrizione e della richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi di atti assunti da magistrato già spogliatosi della propria competenza, senza che la Procura veneziana avesse assunto determinazioni al riguardo, se non una mera "cancellazione" dei reati oggetto della restituzione. Censura, pertanto, la decisione della Corte d'appello che, nel rigettare la proposta eccezione di nullità, sub specie di inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ha reputato che l'azione penale fosse stata esercitata una sola volta, attribuendo natura meramente amministrativa alla ritrasmissione degli atti alla Procura di Belluno da parte della Procura distrettuale.
2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
3. Il terzo motivo articola la medesima censura con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
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4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante.
5. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
1.Il primo motivo è infondato.
1.1. Come il ricorrente rappresenta e come risulta dagli atti, il cui accesso è sempre consentito, ed anzi necessario, in riferimento alla risoluzione di questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092- 01) il reato all'odierno vaglio è stato oggetto delle seguenti iscrizioni: - RGNR 170/2020 presso la Procura della Repubblica di Belluno in seguito alla querela (reati di cui agli artt. 612-bis, 314 e 615-ter cod. pen.); - RGNR 5361/2000 presso la Procura della Repubblica distrettuale di Venezia in seguito a trasmissione per competenza funzionale ex art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen. (in considerazione dell'iscrizione del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.); RGNR 2224/2023 presso la Procura della Repubblica di Belluno in seguito a restituzione degli atti (limitatamente ai reati di cui agli artt. 612-bis e 314 cod. pen.). Il ricorrente non deduce di aver proposto - una volta esercitata l'azione penale - alcuna eccezione di incompetenza e non pone in discussione i presupposti della restituzione degli atti dalla Procura della Repubblica di Venezia a quella di Belluno, omettendo di specificare anche quale iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero distrettuale in ordine al reato "attraente" di cui all'art. 615-ter cod. pen.; muove le proprie censure esclusivamente riguardo l'avvicendamento delle iscrizioni, operate presso la Procura della Repubblica di Belluno per il reato di cui all'art. 612- bis cod. pen. - essendo il ricorrente stato assolto dal delitto di peculato - in seguito alla restituzione degli atti da parte della Procura distrettuale, che avrebbe determinato un'impropria riapertura della fase delle indagini preliminari, con conseguente nullità dell'intera sequenza degli atti successivamente adottati.
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1.2. Nell'affrontare la questione, sinteticamente illustrata, va qui richiamato il principio per cui, qualora sia sottoposta come nella specie al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). E poiché la decisione sull'eccezione di nullità per duplicazione delle iscrizioni è, evidentemente, una decisione in rito, in quanto involge l'applicazione di norme processuali, non ha rilevanza in questa sede se la statuizione resa sul punto dalla Corte di merito sia stata correttamente motivata. Il controllo della Corte di cassazione è, invero, limitato alla motivazione, e non può estendersi direttamente alla decisione, solo se concorrano due condizioni: che sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto;
e che tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato. Sicché, quando come nel caso in esame viene sottoposta a controllo una decisione di rito, non assume alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che la scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla questione proposta prescinde dall'esame della motivazione che ha sorretto l'opzione censurata (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
1.3. Tanto premesso, la questione di nullità posta dal ricorrente è infondata.
1.3.1. Premesso che il pubblico ministero è obbligato a procedere all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244378), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero - salvi soli casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - debba procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965; N. 150 del 2013 Rv. 254676, N. 32998 del 2015 Rv. 264191). La materia delle iscrizioni è, invero, funzionale non solo al controllo del rispetto dei termini di durata previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., la cui violazione trova
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sanzione processuale nell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza, ma anche nei casi in cui a siffatto adempimento la legge colleghi ulteriori effetti giuridici. Ricorrono, nella struttura e nella disciplina dell'atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 cod. proc. pen. potrebbero, prima facie, suggerire: l'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente "oggettiva", qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa;
e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere. Di guisa che l'iscrizione presuppone l'evidenza di specifici elementi indizianti, ovvero di una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e l'indicazione delle relative fonti di prova (Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). E' così individuata, per imporre l'iscrizione, "un'area tutta da perscrutare sul piano contenutistico", nella quale sono inevitabili margini di variazione, efficacemente esemplificati da questa Corte (Sez. un., n. 40538/2009, cit.), con riferimento sia alla componente oggettiva;
sia, e ancor più, con riferimento alla componente soggettiva ("al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta"). La consapevolezza della potenziale complessità dello scrutinio ha, dunque, condotto ad escludere la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente, anziché dal momento della formale iscrizione, dal momento in cui la notitia criminis avrebbe potuto e dovuto essere annotata, ciò che esalta le prerogative processuali del Pubblico Ministero a fini di garanzia. Del tutto diverso è, invece, il sindacato del giudice sullo sviluppo dinamico delle iscrizioni, dell'aggiornamento ove ne ricorrano le condizioni (ex multis Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Maniero, Rv. 234822) e delle nuove iscrizioni, fondate sul principio dell'autonoma individuazione del dies a quo per la determinazione del termine di durata e del regime di utilizzabilità degli atti che ne deriva.
1.3.2. Tanto premesso, va rilevato come sia del tutto estranea alla disciplina richiamata la dinamica delle iscrizioni facenti seguito alla trasmissione di atti per competenza orizzontale: in tal caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenuto competente determina si una "nuova" iscrizione nel senso che il fascicolo
assumerà un nuovo numero correlato alla pervenienza-ma, in realtà, si tratta di una mera attualizzazione della vecchia annotazione che, invece, continua a dispiegare la sua valenza nella determinazione del dies a quo delle indagini segnando, conseguentemente, l'ambito di utilizzabilità degli atti acquisiti. In altri termini, alla circolazione dei fascicoli tra pubblici ministeri per ragioni di competenza prima dell'esercizio dell'azione penale finiscono per corrispondere iscrizioni che ne tracciano il transito, ma che non determinano la riapertura dei termini di durata delle indagini, né assumono rilevanza autonoma sul punto della durata delle indagini preliminari, alla cui scadenza è correlata la sanzione di utilizzabilità degli esiti investigativi. E, soprattutto, siffatta dinamica restitutoria non incide in alcun modo sul successivo esercizio dell'azione penale, compromettendone la regolare evoluzione, in assenza di alcuna previsione di nullità statuita dalla legge. Per orientamento consolidato di questa Corte, invero, soltanto in caso di precedente archiviazione di un procedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari il difetto di richiesta di riapertura delle indagini da parte del Pubblico ministero, e del correlativo provvedimento di autorizzazione ex art. 414, comma 1 cod. proc. pen., determina, per un verso, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il precedente provvedimento di archiviazione e, per altro verso, la preclusione all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto da parte del medesimo ufficio del Pubblico ministero (Sez. U. n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, Rv 247834; Sez. U. n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, Rv 216004; ex multis: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413 01; Corte Costituzionale n. 27/1995 e n. 56/2003). Deve, pertanto, essere qui affermato che la nuova iscrizione della notizia di reato, facente seguito alla restituzione degli atti per competenza da parte della Procura della Repubblica ai quali i medesimi erano stati già trasmessi, non configura alcuna nullità.
1.3.2. Come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, nel caso di specie non si è verificata alcuna nullità assoluta e alcuna preclusione, posto che non soltanto non era intervenuto alcun provvedimento di archiviazione in ordine al reato per cui si procede (e, dunque, non vi era alcuna indagine da "riaprire"), ma l'azione penale è stata ritualmente esercitata una sola volta. I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente escluso che sia affetto da nullità il provvedimento di nuova iscrizione del procedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, atteso che, da un lato, la nuova iscrizione era un atto dovuto a seguito del ricevimento degli atti da altra Procura della
Repubblica; dall'altro, per orientamento consolidato di questa Corte, qualora il pubblico ministero, dopo l'iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, l'unica sanzione configurabile è quella della inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573-01). E, sotto il versante da ultimo evocato, deve osservarsi come dai provvedimenti di merito emerga che le prove sulla base delle quali il ricorrente è stato giudicato e condannato sono state acquisite entro i sei mesi dall'originaria iscrizione della notizia di reato, di guisa che devono essere esclusi sia profili di inutilizzabilità, sia concrete lesioni al diritto di difesa dell'imputato.
2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
2.1. Il motivo risulta in parte aspecifico, in quanto meramente reiterativo di censure già disaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, e in parte manifestamente infondato. In via generale, occorre, anzitutto, tener presente che nel caso oggetto di esame si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del primo giudice (cfr. foll. 1 e ss. del provvedimento impugnato), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove. É, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (cfr. ex multis: Sez. 3, n. 31183 del 28.05.2024, Belvedere + altri (n.m.).
2.2. Ciò premesso, deve osservarsi che i giudici di merito, con motivazione esauriente, scevra da vizi logici e di valutazione, hanno affermato la responsabilità dell'imputato alla stregua di una pluralità di evidenze probatorie acquisite nella fase processuale, ricostruendo nel dettaglio la serie di messaggi molesti e denigratori inviati alla persona offesa, ai suoi prossimi congiunti e ad alcuni suoi conoscenti, nonché la sistematica pubblicazione di foto e conversazioni riservate sui social network.
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I giudici di merito hanno, quindi, argomentato con precisione la ritenuta sussistenza dell'evento del reato e, in particolare, del grave e perdurante stato d'ansia e di paura ingenerato nella persona offesa, che aveva iniziato anche a temere per la propria incolumità, evitando di uscire di casa o, comunque, camuffandosi per non farsi riconoscere. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, inoltre, le sentenze di merito non solo hanno proceduto ad operare una valutazione attenta e approfondita dell'attendibilità della persona offesa, ma hanno passato in rassegna i significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni della querelante acquisiti nella fase delle indagini e costituiti, oltre che dal contenuto del messaggi e delle pubblicazioni telematiche, dalle dichiarazioni del medico curante della persona offesa, che ha confermato lo stato d'ansia e la prescrizione di bromazepam in gocce, nonché dalle dichiarazioni di familiari e colleghi di lavoro di NE Hykolli, che hanno confermato il ricevimento di messaggi dall'imputato e lo stato di ansia della vittima.
3. Il terzo motivo è, del pari, non consentito.
3.1. La censura incorre, ancora una volta, nell'aspecificità in quanto meramente reiterativa di argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta. Ciò vale, in particolare, per l'asserita parziale incapacità di intendere e di volere, esclusa dal consulente tecnico, e per le gravi condizioni psicologiche che avrebbero tolto lucidità all'imputato, ricondotte dai giudici di merito al volontario abuso di farmaci da parte di IL NT. Per orientamento consolidato di questa Corte, l'elemento soggettivo del reato di atti persecutori è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire (cfr. ex multis Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A., Rv. 265230 - 01. 3.2. Facendo corretta applicazione di tale principio, la sentenza impugnata ha motivato in maniera ineccepibile sulla pervicacia con la quale l'imputato ha sistematicamente molestato e denigrato la persona offesa, in tal modo delineando un dolo particolarmente intenso, anche in considerazione dei plurimi vani tentativi della vittima di far desistere il ricorrente dalle condotte tenute.
4. Il quarto motivo è proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità e non è, peraltro, sorretto dal necessario interesse, risultando dal provvedimento
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impugnato, non contestato sul punto, che all'imputato sono state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
5. Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, deve essere disposto che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino
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Il Presidente Alfredo Guardiano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
02 MAR 2026 IL CANCEL SPERTO
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