Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME DEL POR00356 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM I Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI · Presidente - R.G.N. 1169/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere- Cron. 730 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. ConsigliereM Ud. 10/10/00 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 12. GEN 2001 IL AN ER AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta ANLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in www persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA Rilasciata copia legale al Sig. INPS dell'Istituto, N. 17, presso 1'Avvocatura Centrale per diritti L.
1.2.FEB. 2001 e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 rappresentato IL ANLIERE 4115 CARLO, AR RA, DO IE, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 15/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 13/02/97 R.G.N. 125/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NN che ha concluso per 1'inammissibilità, ° in subordine il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1169/98 Svolgimento del processo ES AN ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 13 febbraio 1997, dolendosi che con tale provvedimento, pronunciato in sede di rinvio a seguito di cassazione di decisione del Tribunale di Bolzano disposta dalla S.C. con sentenza n. 3191 del 1995, sia stato dichiarato estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge n. 662 del 1996 e con compensazione delle spese di causa, il giudizio relativo alla cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità per il periodo successivo al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. тич Motivi della decisione 1. Con un unico mezzo, la ricorrente - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge n. 662 del 1996 con riferimento agli artt. 3, 24, 28, 81, 101, 102, 103, 136 e 137 Cost. - si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e deduce l'illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la censurata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso - che si limita a contestare la costituzionalità dell'astratta previsione legislativa di estinzione – non può essere accolto. - Va premesso avuto peraltro riguardo solo alla parte finale della - vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art. 6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con sentenza - 3 n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11,comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 тим n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al ertamento i e c riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento d a , la pronunci del requisito reddituale predetto deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. рич Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla - sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996). pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la тиц soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto non consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che vanno compensate ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente Florinda Afunctialle efecichiello hem. Revayan д а IL COLLABORATORE DI ANLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 12 GEN. 2001 LABORATORE I CA A ANLERIA D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T E I N O L Z R , . O A A ' N B S L I E L 3 P D E S 7 - I D A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G E A A G , D E O O T L E R T T T I S N A R I I E L G S L D E E E R O D