Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8555 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
1 8555 /0 1 OL ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 7455/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 19588composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 2. " Mario UR DO DO -Consigliere- Ud.20.4.2001 3. Donato UR -Consigliere- 4. Natale Capitanio -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Rina Sarto, Paolo Marchini e Fabio Fonzo, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, in virtù di mandato speciale in calce al controricorso, 1882 Ricorrente 2
CONTRO
COMUNE DI RIOLA SARDO, in persona del Sindaco pro tem- pore NN PI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Maz- zini 140 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Lucattoni, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Tullio Frau in virtù di procura in calce al controricorso Controricorrente COMUNE DI ARDAULI, in persona del Sindaco pro tempore IO Mura, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 140, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Lucattoni, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Frau del foro di Oristano come da pro- cura in calce al controricorso Controricorrente COMUNE DI SAN VERO MILIS, in persona del Sindaco pro- tempore, Intimato REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore Dott. Federico Palomba, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucullo 24, presso l'Ufficio di Rappre- sentanza della Regione medesima, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Campus dell'Ufficio Legale dell'Ente Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 29/99 del Tribunale del Lavo- ro di Oristano del 10.11.1998/7.1.1999 nella causa iscritta al n. 242 del R. G. anno 1997 e ai n.ri 37 e 40 R. G. anno 1998. 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Stefano Di Meo per il Comune IO Sardo e l'Avv. Graziano Campus per la Regione Autonoma della Sardegna;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, depositati il 2.11.1992 e 2.5.1994, i Comuni di Ardauli, San Vero Milis e IO Sardo proponevano opposi- zione avverso i decreti n. 395/92, 251/94, 250/94, con i quali era stato loro ingiunto di pagare all'INPS importi a titolo di contri- buti ed oneri accessori riguardanti l'attività svolta dagli assi- stenti sociali. Gli opponenti deducevano la natura autonoma dei rapporti di la- voro in questione e la carenza dei presupposti per l'emanazione di decreti ingiuntivi;
il Comune di Ardauli eccepiva, inoltre, di avere agito in attuazione di norme e disposizioni regionali, chie- dendo l'autorizzazione a chiamare in causa la Regione Autonoma della Sardegna. Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la natura subordinata dei rapporti di lavoro in di- scussione. Si costituiva altresì la regione Autonoma della Sardegna, la quale eccepiva la propria estraneità e comunque contestava ogni sua responsabilità. All'esito, l'adito Pretore del Lavoro di Oristano, ammesse ed espletate prove per testi ed acquisiti documenti, con sentenza n. 10/98, n. 11/98 del 9 gennaio 1998 e n. 383 /97 del 23 maggio 1997 rigettava le opposizioni e dichiarava il difetto di legittima- zione passiva della Regione Sardegna. Proposti separati gravami da parte dei Comuni anzidetti e dalla Regione, il Tribunale di Oristano, riunite le cause, con sentenza 10.11.1998/7.1.1999, accoglieva gli appelli con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Il Tribunale, in particolare, osservava che il rapporto instaurato tra gli assistenti sociali e gli anzidetti Comuni non aveva natura di lavoro subordinato, essendo stato costituito mediante una convenzione tipo ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. e non conte- nendo i piani socio- assistenziali indicazioni tali da integrare le direttive tipiche di un lavoro subordinato. Lo stesso Tribunale negava la natura di rapporto di lavoro su- bordinato anche a quello intercorso tra il Comune di IO Sardo e la Sig.ra Marongiu. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione l'INPS con due motivi, ai quali resistono il Comune di IO Sardo e quello di Ardauli nonché la Regione Autonoma della Sardegna con di- stinti controricorsi. Nessuna difesa ha proposto in questa sede l'intimato Comune di San Vero Milis. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. nonché vizio di moti- vazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. . Al riguardo sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di diritto vivente affermati da questa Corte concernenti gli indici di subordinazione nella fattispecie a contenuto professionale, in re- lazione alla quale il potere di eterodirezione non si esplicherebbe con comandi dettagliati e precisi sul contenuto della prestazione, ma con direttive generali sugli obiettivi. L'INPS aggiunge che oggetto dell'ingerenza del datore di lavoro non sarebbe tanto il contenuto della prestazione, quanto il suo concreto svolgimento, come la richiesta di osservare un orario di presenza, la modalità di retribuzione, l'assenza di rischio. In questo ambito, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe correttamente analizzato una somma di indici presuntivi di subordinazione, puntualmente riscontrati dal pretore, privile- giando il dato formale del nomen iuris attribuito al rapporto de- dotto in convenzione e discostandosi in questo modo dal metodo c.d. tipologico adottato da questa Corte. Altro rilievo mosso dall'INPS riguarda l'insufficiente motivazio- ne in ordine agli indici sintomatici del rapporto di lavoro subor- dinato, ed in particolare l'orario prestabilito (36 ore settimanali), la commisurazione della retribuzione alle ore lavorate e la conse- guente assenza di rischio, l'utilizzazione da parte dell'assistente 6 delle attrezzature fornite dal Comune. La motivazione, secondo il ricorrente, è anche contraddittoria, per avere l'impugnata sentenza ritenuto l'attività dell'assistente non adeguata all'attività produttiva indicata dal datore di lavoro, nel caso di specie di tipo assistenziale e rientrante nei fini istitu- zionali propri del Comune. Le censure esposte non sono fondate, in quanto le conclusioni dei giudici di merito circa la natura dei rapporti di lavoro in que- stione non si discostano dall'indirizzo seguito da questa Corte in materia. Costituisce invero consolidato orientamento che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subor- dinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della vo- lontà delle parti, ma la verifica di tale volontà attraverso il no- men iuris, dato dalle stesse parti al rapporto, non può essere di- sgiunta da un esame dei risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità in concreto assunte dalla prestazione nel corso del suo svolgimento (in termini Cass. n. 5214 del 25 maggio 1998; Cass. 17 giugno 1996, n. 5532; Cass. 20 gennaio 1995, n. 649). A tale orientamento si è conformato il Tribunale, il quale ha ac- certato, attraverso l'esame della convenzione intercorsa tra le parti e la verifica puntuale del concreto svolgimento delle presta- zioni, che il rapporto si è mantenuto nell'ambito della locatio operis e non ha mai assunto i caratteri tipici del lavoro subordi- nato. 7 Gli stessi giudici di merito non hanno trascurato di esaminare gli elementi c.d. sintomatici, che avrebbero potuto far propendere per il riconoscimento della subordinazione ( come l'orario setti- manale prestabilito di 36 ore, l'utilizzazione di locali e cancelle- ria dei Comuni, la non previsione di un risultato) e sono giunti ad una conclusione negativa, facendo riferimento alle risultanze pro- batorie emerse nel giudizio e operando una valutazione comples- siva degli elementi acquisiti. In questo ambito nessun rilievo il Tribunale ha dato alla circo- stanza che gli assistenti sociali svolgessero mansioni proprie del personale dipendente, trattandosi di elemento non univoco ai fini della qualificazione del rapporto e, nel dubbio, da interpretarsi in conformità alla volontà delle parti, come risultante dalla conven- zione. Correttamente lo stesso Tribunale non ha tratto elementi decisivi, ai fini della configurabilità della subordinazione, dai piani socio- assistenziali, non contenendo questi ultimi direttive tipiche del lavoro subordinato, ma indicando una serie di obiettivi da rag- giungere in riferimento alla legislazione regionale disciplinante la materia. La denuncia dei vizi di motivazione è, poi, generica e ininfluen- te, atteso che non investe punti decisivi della controversia e si limita a proporre inammissibilmente una diversa ipotesi rico- struttiva della fattispecie in base ad una diversa lettura delle ri- sultanze istruttorie ( secondo consolidato indirizzo giurispruden- ziale il vizio di motivazione sussiste unicamente soltanto quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito e non quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove sia difforme da quello preteso dalla parte: ex plurimis Cass. 8 novembre 1996, n. 9744) Con il secondo motivo l'INPS denuncia violazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 2094 cod. civ. (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.). Sostiene sul punto che, anche a voler dare rilievo alla volontà delle parti manifestatasi nella convenzione, alcune clausole nor sarebbero state rettamente interpretate, ed in particolare quelle relative all'obbligo di un numero prestabilito di ore cui commisu- rare la retribuzione, dal che si desumerebbe inequivocabilmente l'intenzione dei contraenti di imporre vincoli di presenza oraria e di escludere dall'oggetto del contratto un opus. Anche questa censura non ha pregio e va disattesa, limitandosi a prospettare una diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze rispetto a quello compiuto dai giudici di appello, i quali, come già si è detto, hanno chiaramente indicato le ragioni della loro decisione attraverso congrua ed adeguata motivazione. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 9
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità Così deciso in Roma addì 20 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vi s Alessancho be nentis Phill IL CANCELLIBRE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU, 2001 IL CANCELLIERË I D , A O SS L L 10 TA O R . , 0 I T A 3 D R S 8 L'A A SE . T S L I N E O N D P 3 G -7 I IM O S -8 A N A E D 1 D S 1 , E I E T A O E R N G O E IST T S G IT E E G L IR E R D A L L E D