Sentenza 18 maggio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa).
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: Responsabilità del titolare dell’impresa sul fatto dei propri dipendente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2007, n. 24736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24736 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00493
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 006882/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR NO;
avverso ORDINANZA del 22/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con decreto del 1 dicembre 2006, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanisetta aveva disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Ducato targato AA382GY di proprietà della Edil For s.r.l., sulla base dell'ipotesi investigativa che questo fosse stato utilizzato per trasportare e scaricare rifiuti speciali quali sfabbricidi provenienti dallo smantellamento di un magazzino della società medesima, in ordine alla quale è indagato il suo legale rappresentante NO RC per i reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, commi 1 e 2.
Su richiesta di riesame in data 14 dicembre 2006 nell'interesse della Edil For, il Tribunale di Caltanisetta ha annullato il decreto di sequestro limitatamente all'ipotesi di reato di cui al citato art. 256, comma 1, confermando nel resto il provvedimento in riesame e mantenendo il vincolo reale sull'autocarro.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore di NO RC, amministratore unico e legale rappresentante della Edil For s.r.l., deducendo:
1 - la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e degli artt.110 e 40 c.p. e art. 43 c.p., comma 3.
Il ricorrente sostiene la sua estraneità e quindi l'estraneità della società al fatto, del tutto occasionale, di iniziativa dei due dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro. Comunque la sentenza ipotizzerebbe il concorso colposo (per difetto di vigilanza) del titolare di impresa in un fatto di reato commesso dai dipendenti, mentre il reato è proprio del titolare di impresa col quale semmai possono concorrere i dipendenti.
Comunque anche la culpa in vigilando sarebbe meramente affermata senza alcuna argomentazione o accertamento relativamente alla capacità di controllo dell'operato dei dipendenti.
2 - la violazione D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, in relazione all'art. 40 c.p., comma 1, art. 43 c.p., comma 3, e art.110 c.p. nonché art. 27 Cost..
Mancherebbe l'accertamento dell'eventuale comportamento omissivo e dell'attribuibilità dello stesso al legale rappresentante della società.
3 - la violazione D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 e art. 259 e difetto assoluto di motivazione.
Pur aderendo alla interpretazione del citato art. 256, comma 2, di cui a Cass. 31 agosto 2004 n. 35710, il ricorrente rileva come i rifiuti abbandonati non fossero riferibili all'oggetto dell'attività della società che non cura il montaggio, riparazione o sistemazione di piastrelle e ceramiche, ma che unicamente le vende. Per cui solo l'acquirente impresa di costruzioni, che monta, ripara o sistema piastrelle, produce residui che deve smaltire e appunto ad essa sarebbe rivolta la norma incriminatrice. Mancherebbe insomma nel caso in esame l'inerenza del rifiuto al suo produttore-impresa, non essendo sufficiente la mera pertinenza soggettiva con una persona che ha la qualità di imprenditore.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, coi provvedimenti conseguenti.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo ed al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra tante, le sentenze 18 maggio 2004, n. 23214 e 20 gennaio 2006 n. 2635 di questa sezione), nei procedimenti di impugnazione in materia di misure cautelari reali la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale del riesame o dell'appello non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto di indagine, ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
Nel caso in esame l'ipotesi accusatoria posta alla base del provvedimento di sequestro è quella dell'abbandono di rifiuti riferibile all'impresa del ricorrente in quanto suoi erano i dipendenti alla guida del camion trasportante i rifiuti poi abbandonati e suo era anche il camion. Ciò che nella sede cautelare appare sufficiente a sostenere il fumus commissi delicti in capo al legale rappresentante della società, essendo poi riservato al giudizio di merito, nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento pieno dell'eventuale colpevolezza dello stesso.
Nè appare fondato il rilievo secondo cui il reato sarebbe stato commesso dai dipendenti della società, mentre al ricorrente sarebbe addebitato unicamente un difetto di vigilanza, ipotesi non riconducibile neppure in astratto alla fattispecie penale considerata.
Il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, sebbene reato proprio dell'imprenditore o del responsabile di ente, non è infatti necessariamente un reato a condotta attiva, potendo concretarsi anche in una omissione, nel caso in esame ipotizzata quanto meno con riferimento ad una culpa in vigilando, restando riservato alla sede di merito l'accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo della condotta del ricorrente.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono pertanto infondati. Quanto al terzo motivo, il ricorrente non contesta più (come aveva fatto in sede di appello) l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale il legislatore ha voluto distinguere l'ipotesi contravvenzionale di cui al citato art. 256, comma 2, rispetto all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.255, comma 1, sostanzialmente sulla base del dato relativo alla qualità di imprenditore dell'autore della condotta o comunque di esercente una attività in maniera continuativa nel primo caso e non nel secondo (Cass. 31 agosto 2004 n. 35710, 6 novembre 2003 n. 42377) e ciò anche se nell'ipotesi di reato l'abbandono di rifiuti avvenga occasionalmente o in maniera limitata (Cass. 8 giugno 2004 n. 25463). L'imputato deduce peraltro che perché sia configurabile in astratto la fattispecie incriminatrice è necessario che i rifiuti abbandonati siano riferibili oggettivamente all'attività dell'impresa che pone in essere la relativa condotta, situazione che sarebbe da escludere nel caso in esame.
Il mezzo è manifestamente infondato, alla luce della circostanza che l'originale qualificazione dei rifiuti abbandonati come "propri" delle imprese e dei responsabili di enti, contenuta nel secondo comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, è stata eliminata con il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, art. 7, comma 7 e non più riproposta nel testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, che recepisce in situazione di continuità normativa il contenuto della precedente norma incriminatrice.
Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007