Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
La nullità a regime intermedio conseguente all'omessa traduzione dell'informazione di garanzia in lingua nota all'indagato alloglotta è sanata dalla presenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto e dalla presenza del difensore di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2009, n. 32231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32231 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1730
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 034509/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO MA, N. IL 01/01/1976;
2) AR AH, N. IL 01/02/1987;
avverso SENTENZA del 22/04/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza in data 15-6-2007, dichiarava colpevoli UG RA e AY Darboe, in concorso con altri soggetti, per il reato di detenzione illecita e di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Li condannava alla pena di anni quattro mesi due giorni trenta di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa ciascuno.
2. In fatto era avvenuto (9-2-2007) che militari dell'Arma dei Carabinieri avevano notato, verso le ore 20 di sera, in via Romagna un notevole andirivieni di soggetti africani da un appartamento posto al piano rialzato;
costoro uscivano in strada e, avvicinatisi a persone che transitavano in macchina, scambiavano qualche cosa con quest'ultimi. Dopo circa un'ora, gli operanti erano intervenuti all'interno dell'appartamento dove altri soggetti erano intenti a preparare e confezionare dosi di cocaina. I soggetti che operavano all'esterno ed all'interno dell'immobile erano stati arrestati in flagranza di reato. In sede di perquisizione era stato rinvenuto un notevole quantitativo di cocaina suddiviso in palline, ovuli, involucri, nonché sostanza da taglio, bilancino di precisione, buste di cellophane, tre involucri di eroina, banconote per la somma complessiva di Euro 6.595,00.
3. Gli imputati proponevano appello.
La Corte di Milano, con decisione del 22-4-2008, confermava la responsabilità degli imputati;
riduceva la pena ad anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa ciascuno. Rappresentava, innanzitutto, che apparivano infondate le eccezioni processuali fatte valere. Difatti, la mancata traduzione dell'atto contenente l'informazione di garanzia ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. nei riguardi dei prevenuti, che non conoscevano la lingua italiana, configurava una nullità a regime intermedio che doveva ritenersi sanata per la presenza di un interprete e del difensore alla successiva udienza di convalida dell'arresto. Inoltre, la mancata traduzione della sentenza di primo grado non comportava alcuna nullità avendo l'interessato la possibilità altrimenti di ottenere la traduzione nella propria lingua, rivolgendosi anche ai consolati di origine. Per di più, gli interessati avevano proposto rituale impugnazione. Nel merito, il Giudice di Appello rilevava che l'intervento a sorpresa dei militari aveva consentito di accertare in loco il coinvolgimento degli imputati nell'attività di predisposizione della droga e di spaccio. D'altro canto, non sussistevano le condizioni per riconoscere l'ipotesi del fatto di lieve entità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, attesa l'ampiezza del traffico illecito, il numero delle persone coinvolte e la reiterazione delle condotte.
4. Gli imputati avanzavano ricorso per Cassazione.
Ribadivano la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art.143 c.p.p. per l'omessa traduzione dell'informazione di garanzia e sul diritto di difesa nonché della sentenza di primo grado;
le relative eccezioni erano state sollevate tempestivamente. Eccepivano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione concernente la responsabilità penale di essi istanti per il reato ascritto. La valutazione degli elementi in atti non risultava correttamente effettuata.
Rilevavano che non appariva giustificato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata richiesta.
5. I ricorsi vanno rigettati perché infondati.
In ordine all'eccezione processuale sollevata, va detto che, alla luce del dettato di cui agli artt. 109 e 143 c.p.p., art. 169 c.p.p., comma 3, deve ritenersi che la necessità di traduzione gratuita di atti scritti e orali del processo viene ricollegata dal legislatore alla esigenza da parte dell'imputato di venire a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione e di contrapporsi tempestivamente all'accusa, in relazione ad una fase dinamica del processo. Diversa è l'ipotesi della traduzione della sentenza, per la quale lo straniero ha tempo di munirsi a sue spese (anche con il patrocinio a carico dello Stato) di un traduttore (v. così, Cass. 15- 11- 2007 n. 181/2008; Cass. 7-5-2008 n 34830; Cass. 3-7-2008 n 28595;
Cass. 21-10-2008 n 44101; Corte Costit. sent. n254/2007). Comunque, la proposizione dell'impugnazione anche con motivi di merito deve ritenersi avere sanato, nel caso di specie, l'eventuale nullità a regime intermedio ravvisabile, e ciò ai sensi dell'art.183 c.p.p., lett. b). D'altro canto, per quanto concerne la mancata traduzione dell'informazione di garanzia ex artt. 369 e 369 bis c.p.p., la nullità, qualificata pure a regime intermedio, appare sanata, come correttamente già dedotto dal Giudice di Appello, dalla presenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto e dalla presenza del difensore d'ufficio.
In ordine alla vicenda oggetto dell'imputazione, si osserva che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni dei difensori.
Pure correttamente giustificato si palesa il trattamento sanzionatorio disposto ed il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, in considerazione delle modalità e circostanze dell'azione, contrassegnate da un'attività delinquenziale intensa ed estesa a numerosi soggetti.
6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009