Sentenza 12 luglio 2000
Massime • 1
In tema di assegni bancari, la nuova disciplina relativa all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie, introdotta dal D.Lgs. n. 507 del 1999, non ha depenalizzato le violazioni dei divieti commesse nella vigenza della normativa antecedente, atteso che l'art. 7 della L. n. 386 del 1990, anche come sostituito dall'art. 32 del citato decreto legislativo, conserva immutata la sua "ratio" in relazione al permanere della previsione di illiceità penale della medesima condotta (inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2000, n. 10480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10480 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 12/07/2000
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRO OCCHIONERO Consigliere N. 1209
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GENNARO MARASCA Consigliere N. 51977/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE EN, n. il 4.1.1950 ad Orta Nova, avverso la sentenza della C.A. di Bari del 7.10.1999. Visti gli atti, udita la relazione del consigliere DR. Sandro Occhionero e le conclusioni del pubblico ministero, Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
EN RE veniva condannato dal Pretore di Orta Nova il 18.2.1999 per i delitti di cui agli artt. 1 e 7, co. 2, L. 386/90, per avere emesso in Stornarello il 30.5.1995 un assegno, senza autorizzazione della banca e in violazione del divieto temporaneo, impostogli dal Pretore di Foggia il 25.10.1994 (con sentenza irrevocabile dall'11.3.1995).
La C.A. di Bari il 7.10.1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo assolveva dal reato sub art. 1 della L.386/90, per mancanza di dolo, non avendo egli avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione della banca. Confermava invece la condanna per l'altro delitto, rideterminando la pena.
RE ha proposto ricorso per cassazione avverso il capo della sentenza d'appello a lui sfavorevole per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il fatto non sussisteva, perché il titolo, che recava una data posteriore, era stato invece emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Foggia. Si tratta di una questione di fatto, il cui esame è precluso al giudice di legittimità. Peraltro, anche se il ricorso è viziato da una causa originaria di inammissibilità, si deve preliminarmente accertare, se il decreto legislativo 30.12.99 n. 507, di depenalizzazione dei reati minori, preveda tuttora come reato l'originaria fattispecie, contestata al ricorrente, e - in caso positivo - se la norma sopravvenuta sia a lui più favorevole. Da una ricognizione delle norme in oggetto emerge che il legislatore con l'indicato decreto - avendo depenalizzato in illeciti amministrativi i reati di emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione del trattario (artt. 28 e 29) - ha dovuto modificare la disciplina sanzionatoria, anche in materia di sanzioni accessorie (artt. 31 e 32), innovando il testo originario degli artt. 5 e 7 della L. 30.12.90 n. 386. L'art. 5 nel testo originario statuiva (primo comma) che "la condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a due anni". Nel testo attuale dispone, nel primo comma che "la violazione dell'art. 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari o postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'art. 2, quando l'importo ... è superiore a lire cinque milioni" e prevede, nel secondo comma, per i fatti più gravi (per importo, programmazione di più illeciti, etc.) l'applicazione di sanzioni accessorie nuove, consistenti nell'interdizione dall'esercizio di attività professionali o imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio di funzioni direttive di persone giuridiche e di imprese e nell'incapacità di contrarre con la P.A..
Ne emerge un quadro sanzionatorio più articolato e sostanzialmente più afflittivo, nonostante la sua natura amministrativa e non penale, finalizzato ad un maggior controllo dell'uso arbitrario degli assegni come mezzo di pagamento. L'art. 7 opera come norma di chiusura del sistema delle sanzioni accessorie, allo scopo di rafforzarne l'efficacia preventiva, punendo con la reclusione " ... chiunque trasgredisce al divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 ed al comma 2 del presente articolo...", con l'identico contenuto della disposizione precedente, solo che si sostituisca al termine di "pena accessoria" quello di "sanzioni amministrative accessorie". Si pone, quindi, la questione, se la norma vigente sub art. 7 abbia sostituito la precedente, con effetti abrogativi (abolitio criminis) o abbia modificato la fattispecie originaria, senza incidere sugli elementi costitutivi del reato. Essa, ad avviso del Collegio, va risolta nel senso che le modifiche introdotte dal legislatore non hanno determinato la depenalizzazione delle violazioni al divieto commesse nella vigenza della normativa precedente: a) perché l'art. 7 prevedeva e prevede come illecito penale la stessa condotta materiale (inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni); b) e perché la ratio o mens legis è la medesima.
Ciò che distingue le due norme è unicamente la differente natura giuridica della sanzione accessoria e del provvedimento con il quale viene imposta.
Questa diversità di disciplina non attiene alla condotta in sè o ad altri elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ma solo a norme che la integrano ed incidono indirettamente su di essa. Si è in concreto in presenza di una successione di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie (più esattamente del precetto) ed è una questione teorica aperta, se essa sia in linea generale idonea o meno a privare di effetti la norma previgente (abolitio criminis) ai sensi dell'art. 2 co. 2 c.p.. All'opinione dottrinale, secondo la quale la modificazione di una disposizione integratrice di un elemento normativo della fattispecie non ha effetti ablativi dell'originario precetto, si contrappone radicalmente la teoria dell'incorporazione, in base alla quale ogni integrazione del precetto, qualunque ne sia la natura, ne modifica gli elementi costitutivi.
Nessuna delle due appare soddisfacente. Il Collegio ritiene, infatti, che la questione non possa essere risolta con il ricorso ad una regola generale, ma solo con un'interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni legislative che contengono il precetto, di quelle esterne alla fattispecie che definiscono gli elementi normativi della stessa e di quelle che caratterizzano in modo essenziale il sistema o sottosistema normativo di riferimento. Il fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge successiva sarà ancora penalmente punibile:
1) se gli elementi costitutivi della condotta e dell'evento nella loro materialità, scevri da qualificazioni giuridiche, coincidono tra di loro, quanto meno nel senso che la nuova norma contiene per intero come elementi puramente fattuali la fattispecie concreta disciplinata dalla norma preesistente;
2) se la diversità di regolamentazione degli elementi normativi delle due fattispecie astratte non incide sulla struttura dell'elemento psichico;
3) se la norma incriminatrice preesistente è compatibile con la nuova disciplina del sistema o sottosistema normativo di riferimento. In ultima analisi da questa comparazione, deve emergere tra le due norme incriminatrici - in relazione al fatto concreto giudicato - una comune valutazione di disvalore di quel fatto e una coincidente individuazione del bene giuridico meritevole di protezione, indipendentemente dalle diversità di qualificazione giuridica degli elementi normativi del precetto, determinata dalla modificazione del sistema o sottosistema normativo di riferimento.
Nel caso di specie si deve concludere che il fatto in esame è tuttora punito dalla legge come reato, perché le due norme incriminatrici prendono in considerazione la stessa condotta (indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica del divieto violato), perché hanno in comune il medesimo giudizio di disvalore e il bene giuridico protetto, e da ultimo perché i sistemi di riferimento delle sanzioni accessorie corrispondono alle medesime finalità.
Pur essendo inammissibile il ricorso, poiché tuttora non è irrevocabile la condanna, si deve di ufficio rideterminare la pena ai sensi dell'art. 2 co. 3 c.p. e dell'art. 620 lett. l) c.p.p.. Nel caso di specie, il testo modificato dell'art. 7, anche se prevede un massimo edittale della reclusione maggiore, è più favorevole al ricorrente, perché non prevede la pena congiunta della multa e il minimo edittale di sei mesi è identico. Pertanto dalla pena inflitta al ricorrente di sei mesi di reclusione e di L. 300. 000 di multa, quest'ultima va eliminata. Di conseguenza si annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola pena pecuniaria di L. 300.000 di multa, che si elimina. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola pena pecuniaria di L. 300.000 di multa, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000