Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' き PUBBLICA ITALIANA0 14 13 /0 2 NOM DEL POL ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8575/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 39-34 - Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/0 1 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO FIORENTINO DI CURA ASSISTENZA IFCA S.P.A.; in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCARELLI ENRICO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RT IL, NI GI, EC AO, DE LA, OR LI LS, GL ANGELA, 2001 LF UR, OR VE, TO MASSIMO;
4287 intimati -1- avverso la sentenza n. 129/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 29/04/98 R.G.N. 400/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza del 28 febbraio 1997, il pretore del lavoro di Firenze, ha dichiarato il diritto del personale medico e paramedico dipendente dalla casa di cura privata Istituto Fiorentino di cura ed assistenza, personale addetto alla sala operatoria in cui si fa uso di apparecchi radiologici, all'indennità prevista dall'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per il personale paramedico e dall'art. 48 del contratto collettivo per il personale medico, nonché al periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive. Avverso questa sentenza, ha proposto appello la casa di cura, chiedendone la integrale riforma. Gli appellati, medici e paramedici, eccetto il dottor Mutolo, si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame e con appello incidentale la riforma della sentenza di rigetto relativamente ai dottori AR e NI. Il tribunale di Firenze, con sentenza del 22 aprile 1998, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla casa di cura privata, ha respinto la domanda dei ricorrenti medici e, in accoglimento dell'appello incidentale dei ricorrenti paramedici, ha specificato come dovevano essere calcolate le ferie aggiuntive, condannando la casa di cura a pagare il relativo importo non essendo state le ferie godute. Avverso la sentenza l'istituto Fiorentino di cura e assistenza ha proposto ricorso per cassazione con due motivi nei confronti di BE EO, HI VA, NT AO, DE AN, GI IC SA, MI EL, FI MA, OR ER e AT MO. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va disatteso. In linea generale questa Corte osserva che il ricorso è articolato come se il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di merito, per cui, come analiticamente si vedrà più innanzi, l'impugnazione in esame fuoriesce dallo schema del giudizio in cassazione, riproponendo un apprezzamento ed una valutazione delle risultanze processuali che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e che possono essere devolute al controllo di questa Corte, dati i limiti propri del giudizio di legittimità, solo ove siano allegati e dimostrati vizi logici e contraddittorietà della motivazione, allegazioni fatte nel primo motivo e nel secondo motivo, che però si esauriscono in un mere enunciazioni, non seguite da alcuna dimostrazione. E valga il vero. Con il primo motivo si denunciano vizi della motivazione, nonché erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie, nonchè violazione dell'art. 9 del d.p.r. n. 185 del 1964. Continuando a leggere il motivo, va rilevato che esso sfocia in pieno nel merito della causa quando sostiene di non condividere il modo nel quale il tribunale ha inteso l'esposizione al rischio del personale e quando afferma che l'esposizione a radiazione è remotissima quando vi siano protezioni adeguate. Nel seguito, il ricorso critica le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio su questi temi, sostenendo che è stata fatta confusione tra zona controllata e zona sorvegliata, e sostiene che tale relazione è stata contestata in appello, senza specificare quali siano tali contestazioni, e, in violazione dei principi della autonomia ed autosufficienza del ricorso per cassazione, rinviando in sostanza alla lettura di una consulenza di parte. In proposito può notarsi che il tema è stato vagliato dal tribunale di Firenze, per cui il ricorrente si limita a prospettare inammissibilmente 2 una nuova lettura di queste risultanze processuali, diversa da quella data ad esse dal tribunale, come è reso palese anche dalla enunciazione in rubrica del motivo, senza dimostrare né contraddittorietà della motivazione, né violazioni di legge. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., oltre, infine, vizi della motivazione. Per il seguito però il motivo torna sulla questione della confusione tra zona controllata e zona sorvegliata e sul fatto che il personale paramedico non opera continuamente nella zona controllata, sul fatto che gli interventi con rx sono in misura ridotta rispetto a quelli senza, che si usano apparecchi portatili e simili, e ciò di nuovo inammissibilmente. Nessuna motivazione viene invece offerta in merito ai supposti vizi logici della sentenza e sulla ugualmente supposta violazione di legge e, in particolare, non vengono neanche indicati quali siano i canoni di interpretazione, tra quelli indicati dagli artt. 1362 e s.s. c.c., violati nella lettura del contratto collettivo di lavoro. Anche tale motivo va pertanto disatteso. Al rigetto del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 8 novembre 2001 Vincenzo Misles Il Presidente Il Cons. est. DI Beshu Shill. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria die oggi, = 4 FEB. 28824. IL CANCELLIERE