CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21647 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/05/2025, emessa in sede di giudizio di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in composizione collegiale in data 17/03/2022, appellata da CR SO, ferma restando l’assoluzione di costui dal reato di bancarotta preferenziale già disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 05/04/2023, ha rideterminato la pena inflittagli in anni due e mesi nove di reclusione. Ha eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
1.1. CR SO era originariamente imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 3, 219 e 223 r.d. n. 267/1942, perché quale amministratore di fatto della società “General Impianti Group s.r.l.”, dichiarata fallita con Penale Sent. Sez. 1 Num. 21647 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 sentenza del Tribunale di Gela in data 08/04/2014, in concorso con l’amministratore di diritto AN AC (nei cui confronti si era già proceduto separatamente), in relazione alle seguenti tre condotte: 1) aveva distratto dai conti correnti della società la complessiva somma di euro 23.000,00 di cui euro 1.500,00, quale pagamento effettuato in favore della gioielleria D’Angeli di Gela, ed euro 21.500,00 quale bonifico con causale “regalie” eseguito in favore di NA ON, in assenza di rapporti giustificativi con la società; 2) allo scopo di procurarsi un profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/o distruggeva tutta la documentazione contabile della società, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari della stessa;
3) effettuava un pagamento di euro 5.929,69 in favore della “Ecotermina s.r.l.” in data 21/05/2014, ossia nel corso della procedura fallimentare allo scopo di favorire il predetto creditore in pregiudizio di altri. Con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 261 r.d. n. 267/1942. 1.2. All’esito del giudizio di primo grado con sentenza in data 17/03/2022, SO era stato riconosciuto colpevole di tutti questi reati e, concessegli le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, il Tribunale di Gela lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, applicandogli le sanzioni accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per tutta la durata della pena, nonché quella dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
1.3. A seguito dell’impugnazione di questa decisione, in parziale riforma di essa, la Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 05/04/2023 lo ha assolto dalla condotta di bancarotta preferenziale riportata sub 3) e ha ridotto la pena a lui inflitta ad anni due e mesi nove di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1.4. La Corte di Cassazione, decidendo su ricorso di CR SO, con sentenza in data 28/02/2024 ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2), disponendo nuovo giudizio limitatamente all’accertamento di tale condotta. I giudici di legittimità censuravano la decisione della Corte territoriale in quanto la motivazione non aveva correttamente inquadrato la fattispecie contestata, relativa ad una delle due forme alternative descritte dall’art. 216, n. 2, r.d. n. 267/1942, avuto riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, integrato dal dolo specifico dell’intento di arrecare pregiudizio ai creditori. Secondo la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, «la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato in ordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha anche prospettato la sussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietà 2 dell'omessa tenuta delle scritture contabili fosse elemento sufficiente per dimostrare la "consapevolezza" di rendere impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie. Tanto, all'evidenza, è un dato intrinsecamente insufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specifico intento fraudolento. Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabili equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili al curatore, egli persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori».
1.5. Decidendo in sede di giudizio di rinvio, altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in data 13/05/2025, oggi impugnata, ha ritenuto sussistente la condotta di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2). A fronte della totale mancanza delle scritture contabili a far data dal 2011, la Corte territoriale ha ritenuto di ricavare l’intenzione di frodare i creditori dalla fittizia intestazione dell’impresa a AN AC, soggetto privo di fissa dimora, privo di utenza telefonica e che si manteneva svolgendo occasionalmente lavori di pulizia nei locali, nonché dall’ulteriore accertamento della condotta distrattiva posta in essere dal SO, con l’assenso di AC, versando la somma di euro 23.000,00 ad una gioielleria intestata ad NA Carbonella, socia anch’ella della fallita “General Impianti Group s.r.l.”, titolare di una quota pari al 90% dell’intero capitale. Condotta quest’ultima descritta sub 1) dell’imputazione e accertata in via definitiva essendo stato anche respinto il ricorso sul punto dalla stessa sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullato la statuizione relativa alla condotta descritta sub 2). La Corte territoriale ha, infine, rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi nove di reclusione e ha respinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ritenendo che sulla base degli elementi acquisiti non potesse formularsi una prognosi positiva sul fatto che gli si atterrà alle prescrizioni. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore di CR SO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942. Secondo la difesa, i dati fattuali dai quali la Corte territoriale ha ricavato il dolo specifico della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (l’intestazione fittizia e l’indebito versamento di una somma ad una socia) non hanno nessuna correlazione con l’omessa tenuta delle scritture contabili. Né l’omessa tenuta o la sottrazione delle scritture avrebbero garantito all’imputato l’impunità per la condotta distrattiva. Mancherebbe quindi l’accertamento del fatto che l’amministratore abbia 3 deliberatamente scelto di non tenere la contabilità con lo scopo di frodare i creditori.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, e 223 r.d. n. 267/1942. La sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine all’individuazione del soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture obbligatorie. La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità penale, può trovare applicazione solo in relazione agli atti inerenti all’effettiva operatività svolta dal soggetto individuato come tale e dall’istruttoria non erano emersi elementi che dimostrassero che SO avesse accesso o disponibilità della documentazione contabile aziendale. Il giudice del rinvio si era limitato a richiamare genericamente il ruolo di dominus della gestione con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ma senza svolgere alcun autonomo accertamento.
2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 58 l.n. 689/1981. La sentenza impugnata aveva negato l’applicazione della pena sostitutiva facendo riferimento all’unico precedente penale di limitata entità di inottemperanza all’ordine di esibizione documentale effettuata dall’Ispettorato del Lavoro e senza compiutamente motivare sulla pretesa insussistenza dei presupposti. 3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha depositato memoria chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ha dedotto che la sentenza in sede di rinvio non ha spiegato perché lo scopo dell’omissione sarebbe stato quello di recare pregiudizio ai creditori. Inoltre, la sentenza aveva integralmente omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stato il SO il soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture contabili, e quindi il soggetto responsabile dell’illecito di cui all’imputazione. In proposito il motivo originariamente proposto era stato dichiarato assorbito e perciò, in ordine ad esso, una qualche motivazione avrebbe dovuto essere fornita, cosa che non è avvenuta. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È fondato il primo motivo, è inammissibile il secondo, resta assorbito ma non precluso il terzo.
2.1. Va, in via preliminare, ricordato che sulla posizione di amministratore di fatto 4 dell’odierno imputato aveva ampiamente e congruamente motivato la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 17/03/2022. Sul punto la difesa aveva formulato apposito motivo di ricorso per cassazione (corrispondente in quell’atto alla prima delle censure formulate). E su di esso la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio si era pronunciata dichiarandolo inammissibile. Sicché sulla posizione del SO quale amministratore di fatto deve ritenersi formato il giudicato. La sentenza di annullamento aveva limitato il giudizio di rinvio all’accertamento del dolo specifico in relazione alla condotta sub 2) dell’imputazione, proprio perché sulla condotta materiale del reato (e quindi per implicito sulla sussistenza dell’obbligo di custodia e sul concorso nella sottrazione della documentazione contabile) a nessuna censura il giudice di legittimità aveva ritenuto di dover dare corso. La gestione delle scritture contabili si era, quindi, correttamente ricavata a seguito dell’accertamento del ruolo di amministratore di fatto in forza della validata dimostrazione di una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285881 - 01). Il giudice del rinvio non doveva sul punto nuovamente pronunciarsi e, pertanto, la doglianza difensiva con riguardo a tale pretesa omissione deve ritenersi inammissibile.
2.2. Merita, invece, accoglimento la censura riguardante la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico che il giudice del rinvio ha ritenuto di ricavare da circostanze, in realtà, dal significato probatorio non del tutto univoco rispetto all’ulteriore finalità della specifica condotta di sottrazione della documentazione contabile, volta a frodare i creditori: l’intestazione fittizia al soggetto privo di fissa dimora AC e l’altra condotta illecita sub 1) dell’imputazione, il cui accertamento era oramai coperto del giudicato. Vero è che, secondo la giurisprudenza, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [...], Rv. 284304 - 01). Tuttavia, i due elementi di fatto non sono indicatori univoci della finalità che ha sorretto la condotta della sottrazione della documentazione contabile, perché essa è stata messa in atto in epoca successiva a quella in cui si era creato e reso operativo lo schermo dell’intestazione fittizia con una progettualità illecita, i cui contorni non implicano necessariamente anche la condotta sub 2). A fronte delle molteplici possibili finalità illecite che possono accompagnare la sottrazione o la distruzione della documentazione contabile, tutte peraltro compatibili con quelle genericamente perseguite attraverso la creazione di uno schermo di intestazione fittizia per condurre l’attività di impresa, occorre individuare un elemento probatorio selettivo che dimostri la volontà di rendere funzionale quella condotta agli scopi frodatori che, secondo la fattispecie, non possono considerarsi in re ipsa. Né in tale direzione può costituire riscontro indiziario la condotta sottrattiva dei beni, se non si individua uno specifico collegamento funzionale tra la sottrazione o la distruzione della documentazione contabile e altre condotte mirate a depauperare la garanzia patrimoniale generica in danno dei creditori. 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello, al fine di dare compiuta applicazione al principio di diritto già fissato con sentenza di questa Corte in data 28/02/2024 e ulteriormente illustrato nella presente decisione. All’esito e tenendo conto della verifica complessiva sulle condotte accertate, il giudice di rinvio rivaluterà i profili inerenti alla concedibilità della pena sostitutiva, oggetto del terzo motivo, che rimane assorbito ma non precluso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/05/2025, emessa in sede di giudizio di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in composizione collegiale in data 17/03/2022, appellata da CR SO, ferma restando l’assoluzione di costui dal reato di bancarotta preferenziale già disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 05/04/2023, ha rideterminato la pena inflittagli in anni due e mesi nove di reclusione. Ha eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
1.1. CR SO era originariamente imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 3, 219 e 223 r.d. n. 267/1942, perché quale amministratore di fatto della società “General Impianti Group s.r.l.”, dichiarata fallita con Penale Sent. Sez. 1 Num. 21647 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 sentenza del Tribunale di Gela in data 08/04/2014, in concorso con l’amministratore di diritto AN AC (nei cui confronti si era già proceduto separatamente), in relazione alle seguenti tre condotte: 1) aveva distratto dai conti correnti della società la complessiva somma di euro 23.000,00 di cui euro 1.500,00, quale pagamento effettuato in favore della gioielleria D’Angeli di Gela, ed euro 21.500,00 quale bonifico con causale “regalie” eseguito in favore di NA ON, in assenza di rapporti giustificativi con la società; 2) allo scopo di procurarsi un profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/o distruggeva tutta la documentazione contabile della società, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari della stessa;
3) effettuava un pagamento di euro 5.929,69 in favore della “Ecotermina s.r.l.” in data 21/05/2014, ossia nel corso della procedura fallimentare allo scopo di favorire il predetto creditore in pregiudizio di altri. Con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 261 r.d. n. 267/1942. 1.2. All’esito del giudizio di primo grado con sentenza in data 17/03/2022, SO era stato riconosciuto colpevole di tutti questi reati e, concessegli le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, il Tribunale di Gela lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, applicandogli le sanzioni accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per tutta la durata della pena, nonché quella dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
1.3. A seguito dell’impugnazione di questa decisione, in parziale riforma di essa, la Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 05/04/2023 lo ha assolto dalla condotta di bancarotta preferenziale riportata sub 3) e ha ridotto la pena a lui inflitta ad anni due e mesi nove di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1.4. La Corte di Cassazione, decidendo su ricorso di CR SO, con sentenza in data 28/02/2024 ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2), disponendo nuovo giudizio limitatamente all’accertamento di tale condotta. I giudici di legittimità censuravano la decisione della Corte territoriale in quanto la motivazione non aveva correttamente inquadrato la fattispecie contestata, relativa ad una delle due forme alternative descritte dall’art. 216, n. 2, r.d. n. 267/1942, avuto riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, integrato dal dolo specifico dell’intento di arrecare pregiudizio ai creditori. Secondo la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, «la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato in ordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha anche prospettato la sussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietà 2 dell'omessa tenuta delle scritture contabili fosse elemento sufficiente per dimostrare la "consapevolezza" di rendere impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie. Tanto, all'evidenza, è un dato intrinsecamente insufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specifico intento fraudolento. Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabili equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili al curatore, egli persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori».
1.5. Decidendo in sede di giudizio di rinvio, altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in data 13/05/2025, oggi impugnata, ha ritenuto sussistente la condotta di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2). A fronte della totale mancanza delle scritture contabili a far data dal 2011, la Corte territoriale ha ritenuto di ricavare l’intenzione di frodare i creditori dalla fittizia intestazione dell’impresa a AN AC, soggetto privo di fissa dimora, privo di utenza telefonica e che si manteneva svolgendo occasionalmente lavori di pulizia nei locali, nonché dall’ulteriore accertamento della condotta distrattiva posta in essere dal SO, con l’assenso di AC, versando la somma di euro 23.000,00 ad una gioielleria intestata ad NA Carbonella, socia anch’ella della fallita “General Impianti Group s.r.l.”, titolare di una quota pari al 90% dell’intero capitale. Condotta quest’ultima descritta sub 1) dell’imputazione e accertata in via definitiva essendo stato anche respinto il ricorso sul punto dalla stessa sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullato la statuizione relativa alla condotta descritta sub 2). La Corte territoriale ha, infine, rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi nove di reclusione e ha respinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ritenendo che sulla base degli elementi acquisiti non potesse formularsi una prognosi positiva sul fatto che gli si atterrà alle prescrizioni. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore di CR SO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942. Secondo la difesa, i dati fattuali dai quali la Corte territoriale ha ricavato il dolo specifico della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (l’intestazione fittizia e l’indebito versamento di una somma ad una socia) non hanno nessuna correlazione con l’omessa tenuta delle scritture contabili. Né l’omessa tenuta o la sottrazione delle scritture avrebbero garantito all’imputato l’impunità per la condotta distrattiva. Mancherebbe quindi l’accertamento del fatto che l’amministratore abbia 3 deliberatamente scelto di non tenere la contabilità con lo scopo di frodare i creditori.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, e 223 r.d. n. 267/1942. La sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine all’individuazione del soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture obbligatorie. La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità penale, può trovare applicazione solo in relazione agli atti inerenti all’effettiva operatività svolta dal soggetto individuato come tale e dall’istruttoria non erano emersi elementi che dimostrassero che SO avesse accesso o disponibilità della documentazione contabile aziendale. Il giudice del rinvio si era limitato a richiamare genericamente il ruolo di dominus della gestione con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ma senza svolgere alcun autonomo accertamento.
2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 58 l.n. 689/1981. La sentenza impugnata aveva negato l’applicazione della pena sostitutiva facendo riferimento all’unico precedente penale di limitata entità di inottemperanza all’ordine di esibizione documentale effettuata dall’Ispettorato del Lavoro e senza compiutamente motivare sulla pretesa insussistenza dei presupposti. 3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha depositato memoria chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ha dedotto che la sentenza in sede di rinvio non ha spiegato perché lo scopo dell’omissione sarebbe stato quello di recare pregiudizio ai creditori. Inoltre, la sentenza aveva integralmente omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stato il SO il soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture contabili, e quindi il soggetto responsabile dell’illecito di cui all’imputazione. In proposito il motivo originariamente proposto era stato dichiarato assorbito e perciò, in ordine ad esso, una qualche motivazione avrebbe dovuto essere fornita, cosa che non è avvenuta. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È fondato il primo motivo, è inammissibile il secondo, resta assorbito ma non precluso il terzo.
2.1. Va, in via preliminare, ricordato che sulla posizione di amministratore di fatto 4 dell’odierno imputato aveva ampiamente e congruamente motivato la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 17/03/2022. Sul punto la difesa aveva formulato apposito motivo di ricorso per cassazione (corrispondente in quell’atto alla prima delle censure formulate). E su di esso la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio si era pronunciata dichiarandolo inammissibile. Sicché sulla posizione del SO quale amministratore di fatto deve ritenersi formato il giudicato. La sentenza di annullamento aveva limitato il giudizio di rinvio all’accertamento del dolo specifico in relazione alla condotta sub 2) dell’imputazione, proprio perché sulla condotta materiale del reato (e quindi per implicito sulla sussistenza dell’obbligo di custodia e sul concorso nella sottrazione della documentazione contabile) a nessuna censura il giudice di legittimità aveva ritenuto di dover dare corso. La gestione delle scritture contabili si era, quindi, correttamente ricavata a seguito dell’accertamento del ruolo di amministratore di fatto in forza della validata dimostrazione di una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285881 - 01). Il giudice del rinvio non doveva sul punto nuovamente pronunciarsi e, pertanto, la doglianza difensiva con riguardo a tale pretesa omissione deve ritenersi inammissibile.
2.2. Merita, invece, accoglimento la censura riguardante la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico che il giudice del rinvio ha ritenuto di ricavare da circostanze, in realtà, dal significato probatorio non del tutto univoco rispetto all’ulteriore finalità della specifica condotta di sottrazione della documentazione contabile, volta a frodare i creditori: l’intestazione fittizia al soggetto privo di fissa dimora AC e l’altra condotta illecita sub 1) dell’imputazione, il cui accertamento era oramai coperto del giudicato. Vero è che, secondo la giurisprudenza, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [...], Rv. 284304 - 01). Tuttavia, i due elementi di fatto non sono indicatori univoci della finalità che ha sorretto la condotta della sottrazione della documentazione contabile, perché essa è stata messa in atto in epoca successiva a quella in cui si era creato e reso operativo lo schermo dell’intestazione fittizia con una progettualità illecita, i cui contorni non implicano necessariamente anche la condotta sub 2). A fronte delle molteplici possibili finalità illecite che possono accompagnare la sottrazione o la distruzione della documentazione contabile, tutte peraltro compatibili con quelle genericamente perseguite attraverso la creazione di uno schermo di intestazione fittizia per condurre l’attività di impresa, occorre individuare un elemento probatorio selettivo che dimostri la volontà di rendere funzionale quella condotta agli scopi frodatori che, secondo la fattispecie, non possono considerarsi in re ipsa. Né in tale direzione può costituire riscontro indiziario la condotta sottrattiva dei beni, se non si individua uno specifico collegamento funzionale tra la sottrazione o la distruzione della documentazione contabile e altre condotte mirate a depauperare la garanzia patrimoniale generica in danno dei creditori. 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello, al fine di dare compiuta applicazione al principio di diritto già fissato con sentenza di questa Corte in data 28/02/2024 e ulteriormente illustrato nella presente decisione. All’esito e tenendo conto della verifica complessiva sulle condotte accertate, il giudice di rinvio rivaluterà i profili inerenti alla concedibilità della pena sostitutiva, oggetto del terzo motivo, che rimane assorbito ma non precluso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6