Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21647
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Accolto
    Distrazione di fondi

    La condotta distrattiva è stata accertata in via definitiva e non è stata oggetto di annullamento con rinvio.

  • Rigettato
    Sottrazione e distruzione della documentazione contabile

    La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la precedente decisione per difetto di motivazione in ordine al dolo specifico. La Corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto sussistente la condotta, desumendo l'intenzione di frodare i creditori dalla fittizia intestazione dell'impresa e dalla condotta distrattiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali elementi non fossero indicatori univoci della finalità della sottrazione della documentazione contabile e che fosse necessario un elemento probatorio selettivo che dimostrasse la volontà di rendere funzionale tale condotta agli scopi frodatori.

  • Accolto
    Pagamento in favore di creditore nel corso della procedura fallimentare

    La Corte di appello ha assolto l'imputato da tale condotta in riforma della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Richiesta di pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità

    La Corte ha respinto la richiesta, ritenendo che non potesse formularsi una prognosi positiva sul fatto che l'imputato si atterrà alle prescrizioni, basandosi sugli elementi acquisiti e sull'unico precedente penale di limitata entità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21647
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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