Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Le questioni afferenti la validità dell'invito al pagamento delle spese di giustizia non appartengono alla competenza della Commissione tributaria ma spettano alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione, che deve pronunciarsi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. in ogni caso si faccia questione della sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 cod. proc. pen. ad opera del testo unico sulle spese di giustizia, in quanto in tali ipotesi la competenza penale "in executivis" deriva direttamente dal disposto dell'art. 670 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
124 72 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/01/2007
SENTENZA
Ано 107 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FABBRI GIANVITTORE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
N. 002637/2006 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO 11
"1 3. Dott. VANCHERI ANGELO
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente Se SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/05/1941 1) AR SALVATORE
avverso ORDINANZA del 22/06/2005
GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO lette sentite le conclusioni del P.G. Dr.V.Geraci (-conformi)
B
Con decreto in data 18.6.2004 il G.I.P. del Tribunale
di Cagliari, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato
inammissibile l'istanza di AR VA intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'invito di pagamento delle spese di giustizia iscritte a n. 401261
del campione penale e relative al procedimento definito con sentenza in data 29.10.2003 di questa Corte. Su
ricorso dell'interessato la III Sezione penale, con
22.3/9.5.2005, ha annullato con rinvio il sentenza detto provvedimento, osservando che "le questioni relative alla validità dell'invito a pagare possono essere sollevate davanti al giudice dell'esecuzione,
specie quando si contesti la validità del titolo" e che la procedura "de plano" adottata, non essendo stata rilevata una situazione di manifesta infondatezza, non era consentita, dovendosi procedere nelle forme camerali.
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa "de plano", il
giudice dell'esecuzione, osservando che la sentenza di annullamento si era limitata "ad affermare che la questione proposta attiene alla validità del titolo
esecutivo, senza però pronunciarsi sulla giurisdizione in materia", dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo
2 B competente la Commissione tributaria.
Ricorre per cassazione lo AR, denunciando sotto vari profili l'inosservanza, in rito e nel merito, del
"dictum" della sentenza di annullamento.
Il ricorso è fondato. Infatti, il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi di diritto fissati dalla decisione di annullamento, in violazione palese
627, CO. 1 e 3, C.P.P.. In ordine alla dell'art.
giurisdizione la sentenza di questa Corte ha ribadito quanto già affermato da Sez. I, 2/27.4.2004, confl.
comp. in proc. Lunardon, secondo la quale spetta al giudice dell'esecuzione penale pronunciarsi sull'istanza nelle forme previste dall'art. 666 C.P.P. in ogni caso in cui si faccia questione della
sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo e pur dopo l'abrogazione dell'art. 695
C.P.P. ad opera del D.P.R. n. 115/2002 (derivando in tali ipotesi la competenza penale "in executivis"
direttamente dall'art. 670 C.P.P.), sicchè non consentito al giudice dell'esecuzione declinare la competenza giurisdizionale così attribuitagli;
questi ha altresì completamente omesso di considerare che la decisione di annullamento gli imponeva di procedere nelle forme del contraddittorio camerale.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per la decisione sul merito dell'istanza, nelle forme previste dai co. 3 e seguenti dell'art. 666 C.P.P., al giudice "a quo".
P M
•
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per la deliberazione al G.I.P. del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007 Il Consigliere estensorePaulo Bordar gui IL PRESIDENTE
Vou DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 MAR 2007
CANCELLERE Rietro D eo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 B