Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 12472
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le questioni afferenti la validità dell'invito al pagamento delle spese di giustizia non appartengono alla competenza della Commissione tributaria ma spettano alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione, che deve pronunciarsi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. in ogni caso si faccia questione della sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 cod. proc. pen. ad opera del testo unico sulle spese di giustizia, in quanto in tali ipotesi la competenza penale "in executivis" deriva direttamente dal disposto dell'art. 670 cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 12472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12472
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

    Testo completo