Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
Qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza emessa dal giudice di appello, disponendo la confisca revocata da quest'ultimo, il giudice competente per l'esecuzione della misura di sicurezza è quello di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 21543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21543 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 09/04/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 539
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - N. 36805/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale Bari
2) Ministero per l'Ambiente e Ministero per i Beni e le attività culturali
3) Associazione Italia Nostra e Legambiente Regionale Pugliese 4) Comune di Bari
5) Associazione per WWF
avverso ordinanza Corte di Appello Bari in data 20 luglio 2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. LUIGI CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10 febbraio 1999, il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Bari assolveva diversi imputati dai reati di cui all'art. 202 lettere a) e c) legge 47/85, 1 sexies legge 431/85 e 734 C.P. perché il fatto non costituisce reato disponendo, ai sensi dell'art. 19 legge 47/85, la confisca dei terreni lottizzati e l'acquisizione degli stessi al patrimonio del Comune di Bari. Con sentenza in data 5 giugno 2000, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello degli imputati, riformata la sentenza di primo grado, assolveva gli imputati da tutti i reati perché il fatto non sussiste, e revocava il provvedimento di confisca e di acquisizione al Comune di Bari.
La sentenza di appello veniva impugnata con ricorso per cassazione dal P.G., dai Ministeri dell'Ambiente e per il Beni Culturali e da due Associazioni;
la Corte di Cassazione con sentenza in data 29 gennaio 2001, annullava senza rinvio la sentenza perché i fatti non costituiscono reato in ordine a tutte le imputazioni contestate esclusa quella di cui al capo d) della rubrica per essersi formato su di essa il giudicato e disponeva la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989. Con successiva ordinanza in data 20 luglio 2001, la Corte di Appello di Bari, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 commi 3 e 4 c.p.p., in accoglimento dell'istanza di incidente di esecuzione proposta dalla Società Gruppo Imprenditori Edili Meridionali, dichiarava che i terreni di proprietà della stessa Società, compresi nel piano di lottizzazione n. 151/89, erano esclusi dalla confisca e dalla acquisizione al patrimonio del Comune di Bari.
Avverso tale decisione proponevano ricorso:
1) il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 665 e 648 c.p.p. e agli art. 18 e 19 l. n. 47/85. Con il primo motivo si deduceva che la Corte di Appello di Bari non era competente a norma dell'art. 665 commi 2 e 3 c.p.p., mentre era competente il Giudice di primo grado, poiché la Corte di Cassazione aveva annullata senza rinvio la sentenza 5 giugno 2000 della Corte di Appello di Bari. Con il secondo e con il terzo motivo si deduceva che era legittima la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari emesse dalla Corte di Cassazione con sentenza 29 gennaio 2001, mentre era illegittima l'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 18 e 19 l. n. 47/85, poiché i titolari della società G.I.E.M. non erano estranei al piano di lottizzazione, per cui non si potevano restituire i terreni di proprietà della stessa società. 2) Il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Con il primo motivo si deduceva l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 178, 179 e 666 comma 3 c.p.p., poiché l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio non era stato notificato agli 8 originari imputati ed ai loro difensori.
Con il secondo e terzo motivo si deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art.648 c.p.p. e agli artt. 18 e 19 legge 47/85, poiché era erronea l'affermazione della Corte di Appello di Bari secondo la quale era stata esclusa la confisca dei terreni di proprietà della società G.I.E.M. in quanto la stessa società aveva acquistato i terreni nel piano di lottizzazione n. 151/89, e la Corte di Cassazione con sentenza 29 gennaio 2001, aveva disposta la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989.
3) L'Associazione Italia Nostra - Onlus e l'Associazione Legambiente Regionale Pugliese deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 648 c.p.p. e agli artt. 18 e 19 legge 47/85, poiché la società G.I.E.M. aveva acquistato i terreni del piano di lottizzazione n. 151/89 ed era illogica e contraddittoria l'ordinanza impugnata che aveva restituiti i terreni abusivamente lottizzati alla società G.I.E.M..
4) Il Comune di Bari per violazione della legge penale e della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 665, 569 e 666 c.p.p e agli artt. 18 e 19 legge 47/85. Con il primo motivo si deduceva che la Corte di Appello di Bari non era competente a norma dell'art. 665 commi 2 e 3 c.p.p., mentre si doveva individuare il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, quale giudice competente dell'esecuzione, in quanto la Corte di Cassazione aveva annullata senza rinvio la sentenza 5 giugno 2000 della Corte di Appello di Bari, e aveva confermata la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 18 e 19 legge 47/85, poiché si doveva applicare la confisca anche ai terreni di proprietà della società G.I.E.M. che aveva acquisito i terreni dato che la Corte di Cassazione aveva disposto la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989.
5) L'Associazione Italiana per WWF-Onlus per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche e processuali e mancanza di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 18 e 19 legge 47/85 e agli artt. 665, 666 e 648 c.p.p. Con il primo e con il terzo motivo si sosteneva che la confisca si dovesse applicare anche ai terreni di proprietà della società G.I.E.M., come già stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 29 gennaio 2001; con il secondo motivo si deducevano l'incompetenza della Corte di Appello di Bari, poiché la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza 5 giugno 2000 della Corte di Appello confermando la sentenza di primo grado per cui era competente il Tribunale.
La prima (e pregiudiziale) questione attiene alla competenza a decidere, come giudice della esecuzione, sul ricorso presentato dal Gruppo Imprenditori Edili Meridionali (G.I.E.M.). La competenza è regolata dall'art. 665 C.P.P. il quale, al primo comma, dispone: "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato": regola che va integrata con le norme stabilite per i casi d'impugnazione della sentenza.
Il criterio ispiratore della detta norma è quello di lasciare, per quanto più possibile, al giudice che ha deliberato la sentenza la competenza a dirimere le controversie che possono sorgere nella fase di esecuzione. La conferma o la riforma della sentenza, a questi limitati fini, devono intendersi in relazione a quanto questa decide in ordine alla notitia criminis e non anche alle statuizioni accessorie che solo occasionalmente siano state adottate e che si concretino in effetti consequenziali: la riforma si ha solo se l'immutazione o la modifica si riferiscono alla decisione sul fatto- reato e non ad altre decisioni, estranee all'oggetto principale della pronunzia, ancorché possano riverberare i propri effetti su altre situazioni giuridiche.
Il terzo comma del citato articolo dispone che "quando vi è stato ricorso per cassazione... è competente il giudice indicato nel comma 2".
E tale secondo comma statuisce che "se il provvedimento è stato confermato... è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello".
Ora, nel caso in specie, il provvedimento (ed è pacifico che per tale si intende quello di primo grado: sentenza GIP della Pretura di Bari, in data 10 febbraio 1999) è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 29 gennaio 2001 che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 5 giugno 2000 (la quale aveva ritenuto che "il fatto non sussiste" revocando la confisca) facendo così rivivere la sentenza di primo grado (che aveva ritenuto che "il fatto non costituisce reato" e disposto la confisca).
Ora, le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 665 C.P.P., che vanno interpretate e coordinate con la regola di carattere generale prevista dal primo comma, portano alla considerazione che il giudice che ha deliberato il provvedimento di confisca ex art. 19 legge 47/85 è il GIP della Pretura di Bari la cui decisione,
modificata dalla Corte di Appello nella formula di assoluzione (fatto non costituisce reato - fatto non sussiste) con revoca della confisca è stata confermata dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento senza rinvio della sentenza di appello con la esplicita conferma della confisca.
In altri termini, il giudizio della Corte di Cassazione si è sostituito a quello della Corte d'Appello il cui provvedimento è stato annullato e, non vi è ragione di attribuire a quest'ultima una competenza che non gli spetta in quanto non vi è stata riforma della impugnata decisione di primo grado (essendo stata, ripetesi, annullata senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello). Così ricostruita, nel suo fondamento ed inquadramento sistematico, la regola attribuitiva della competenza "in executivis", deve ritenersi che quando dalla Corte di Cassazione sia stata annullata senza rinvio la sentenza di Appello (che modifica quella del RE) ripristinando "in toto" la sentenza di primo grado, giudice dell'esecuzione rimane il RE (ora il Tribunale) che ha emesso il provvedimento in questione.
Ed a maggior conferma dell'esattezza di tale ragionamento, va rilevato che, analogamente, la Corte di Cassazione, statuendo sull'applicazione dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 665 ("quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio") ha deciso che è competente, per l'esecuzione, il giudice di primo grado allorché la Corte di rinvio ha confermato la sentenza del primo giudice (Cass., sez. 1, 13 maggio 1998 n. 2685, Cianciaruso):
"La regola stabilita dall'art. 665, comma 3, c.p.p., ultima parte, secondo cui, quando vi è stato annullamento con rinvio, giudice dell'esecuzione competente è quello di rinvio, non opera nel caso in cui, essendo stato stata annullata con rinvio una sentenza d'appello, il giudice d'appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l'abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Non vi è, infatti, ragione, in siffatta ipotesi, di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate, giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado;
e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio, ai sensi dell'art.627, comma 2, c.p.p., è investito degli 'stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza e' stata annullatà, di tal che, anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest'ultimo non sarebbero spettate".
Nè può sostenersi, per spostare la competenza, che la Corte di Cassazione non ha annullato integralmente la sentenza della Corte d'Appello ma ha escluso dall'annullamento la imputazione di cui al capo d) per essersi formato su di essa il giudicato poiché la stessa non ha costituito oggetto dei motivi di appello, considerato che la distinzione è di assoluta irrilevanza in quanto la formula di assoluzione era sempre stata quella "il fatto non costituisce reato" ed in tal senso è stata ribadita (sia pure per un motivo diverso). E la decisione sulla competenza supera tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002