Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
La regola stabilita dall'art.665,comma 3,c.p.p.,ultima parte, secondo cui,quando vi è stato annullamento con rinvio,giudice dell'esecuzione competente è quello di rinvio,non opera nel caso in cui,essendo stata annullata con rinvio una sentenza d'appello,il giudice d'appello,in sede di rinvio,abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l'abbia riformata soltanto con riguardo alla pena,alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili.Non vi è,infatti, ragione, in siffatta ipotesi,di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art.665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate,giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado; e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio,ai sensi dell'art.627,comma 2,c.p.p.,è investito degli "stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata",di tal che,anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest'ultimo non sarebbero spettate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/1998, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno ROSSI Presidente del 13.5.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N.2685
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N.25810/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Taranto nel procedimento di esecuzione concernente NC PE, n. 26.8.1945 a Taranto avverso l'ordinanza in data 2.5.1997 del Pretore di Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, per competenza, alla Corte d'Appello di Lecce.
OSSERVA:
Con ordinanza in data 2.5.1997 il Pretore di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava, su richiesta di NC PE, la disciplina del reato continuato a sette condanne pronunciate dall'ufficio nei suoi confronti, conseguentemente unificando e rideterminando la pena.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura, denunciando violazione dell'art. 665, co.4, C.P.P. in quanto una delle sentenze, in data 19.12.1994, era stata confermata in appello, ma la decisione di secondo grado era stata annullata da questa Corte il 2.5.1996, con rinvio alla Corte distrettuale di Lecce, che aveva definito il giudizio, modificando specie ed entità della pena, con sentenza del 30.9.1996. La competenza "in executivis" per tale condanna doveva perciò essere attribuita al giudice di rinvio e si estendeva agli altri provvedimenti considerati, emessi dal Pretore, a norma del co.4 dell'art. 665 C.P.P.; di qui l'incompetenza del giudice che aveva provveduto.
Va in proposito considerata la disciplina della competenza in materia di esecuzione, regolata dall'art. 665 del vigente codice di rito in Sostanziale conformità alle regole già fissate dal codice del 1930. Competente in ordine all'esecuzione del singolo provvedimento è il giudice che l'ha deliberato (co.1 del citato art. 665); se si tratta di sentenza confermata in appello, o riformata solo "quoad poenam", oppure relativamente alle misure di sicurezza o. alle disposizioni civili, competente è però il giudice di primo grado (co.2) Il co.3 regola l'ipotesi in cui vi è stato ricorso per cassazione: in caso di inammissibilità, rigetto o annullamento senza rinvio la competenza spetta al giudice di merito individuato secondo le regole prima indicate (I periodo); "quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio" (II periodo). Infine, il co.4 contempla procedure esecutive relative a più provvedimenti e attribuisce la competenza al giudice che ha emesso l'ultimo divenuto irrevocabile ma, concorrendo provvedimenti del Pretore e di un giudice superiore, in ogni caso a quest'ultimo. Presupposto per la soluzione della dedotta questione di competenza è dunque l'esatta interpretazione del secondo periodo del co.3 dell'art. 665 del codice vigente;
nel vigore del codice del 1930 (che conteneva identica disposizione all'art.629) si consolidò l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza del giudice di rinvio aveva carattere integralmente derogatorio rispetto alle altre regole dettate in materia e costituenti la generale disciplina dell'istituto (Cass., Sez. III, 7.10.1958, Velluti) e operava quindi anche se in sede di rinvio la sentenza di primo grado fosse stata confermata, o riformata soltanto "quoad poenam" (cfr. Cass., Sez. I, 20.10.1961, Murru;
2.10.1964, Maio e altro;
Sez. II 19.6.1963, P.M. in proc. Santhià; Sez. VI 15.11.1969 n. 2090). Tale interpretazione, anche se ha trovato qualche eco nel vigore del nuovo codice (Cass., Sez. 1, 14.7.1995, P.M. in proc. Alleruzzo) merita, ad avviso di questa Corte, di essere riveduta nella sua illimitata portata estensiva della competenza del giudice di rinvio. Infatti, come la stessa giurisprudenza sopra citata ha incidentalmente rilevato, le regole dettate nei primi due e nel primo periodo del terzo comma dell'art. 665 C.P.P. forniscono una organica ed esaustiva disciplina della competenza "in executivis", attribuita sempre al giudice di merito, di primo grado se la sua decisione non sia stata impugnata o, a seguito di impugnazione, non abbia subito riforme sostanziali, altrimenti di appello. È da ritenere che il legislatore non abbia inteso derogare integralmente a tale disciplina nel caso di annullamento con rinvio ad opera del giudice di legittimità, ma soltanto coordinarla con l'altro generale principio, estensibile anche ai procedimenti incidentali (cfr. Cass., Sez. I , 12.11.1996, Filippone) , secondo il quale il giudice di rinvio è investito degli "stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata" (art. 627, co.2 C.P.P.), ma di regola limitatamente ai punti che furono oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata (cfr. Cass., Sez. Un., 14.6.1993, Ligresti e altri). In altre parole, anche per quanto riguarda l'esecuzione il giudice di rinvio si sostituisce a quello il cui provvedimento è stato annullato, ma non v'è ragione di attribuirgli competenze che a quest'ultimo non sarebbero spettate;
egli quindi, quando abbia giudicato in grado di appello, curerà l'esecuzione solo se vi sia stata sostanziale riforma della sentenza impugnata. L'affermazione di competenza di cui al II periodo del co.3 dell'art.665 C.P.P., apparentemente illimitata, mira in realtà soltanto a risolvere possibili interferenze tra la competenza esecutiva del giudice di rinvio e quella di altro giudice nel caso in cui, annullata solo parzialmente la sentenza, questa sia passata in giudicato per alcuni capi o nei confronti di taluni imputati;
in tale ipotesi, in forza del principio di unicità del giudice dell'esecuzione, questo si identificherà sempre nel giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. I, 17.11.1969 n. 1642; 27.7.1992, confl. comp. in proc. Santascani;
26.4.1994, confl. comp. in proc. Melise;
Sez. VI 6.5.1985, Guarnieri;
4.10.1994, Sigoli). Così ricostruita, nel suo fondamento ed inquadramento sistematico, la regola attributiva della competenza "in executivis" al giudice di rinvio, deve dunque ritenersi che essa non operi quando all'esito del giudizio rescissorio la sentenza di primo grado sia stata riformata soltanto in ordine alla pena;
conseguentemente, giudice dell'esecuzione rimane, nel caso di specie, il Pretore che ha emesso il provvedimento in questione (e gli altri presi in considerazione nella procedura esecutiva). Il ricorso va perciò respinto.
P . Q . M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 1998