Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
In tema di reati urbanistico-edilizi non si applica la speciale causa estintiva di cui all'art. 10 della legge 18.10.2001 n. 238, riguardante esclusivamente le violazioni inerenti l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, in materia di lavoro, alla cui regolarizzazione è finalizzata la procedura di "emersione".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1767
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 27567/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RL, N. a Latina il 22/06/1961, res. a TI, rapp. e difeso dall'avv. Francesco Di Ciollo del foro di Latina;
avverso l'ordinanza in data 7/05/2003 del Tribunale di Latina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Dott. GERACI V. che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Nel corso del giudizio penale a carico di RL ET, imputato delle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. b) l. 47/85, 2, 4 e segg. L. 1086/71, 17, 18 e 20 L. 64/74 e del del. di cui all'art. 349 co. C.P., con ordinanza resa all'udienza dell'11/4/2003, su istanza del difensore il giudice monocratico del Tribunale di Latina autorizzava l'imputato all'uso per la sua attività artigianale del capannone abusivo oggetto di sequestro preventivo, "fermo restando il vincolo alle strutture che restano immodificabili". Il ricorrente aveva, peraltro evidenziato la necessità di installare una "pressa elettronica" nell'immobile e che a tal fine si rendeva necessario completarne sia pure con "materiale precario", la tamponatura esterna;
pertanto, non pago del provvedimento ottenuto, propose appello ex art. 322 bis c.p.p. lamentando la mancata considerazione delle suesposte esigenze e della circostanza che aveva ottenuto dal Comitato per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso di Latina l'approvazione, in data 21/3/02, del "piano di emersione" presentato ai sensi della L. 22/9/2002 n. 260, con conseguenze estintive dei reati collegati.
Ma l'adito Tribunale con l'ordinanza in epigrafe, respingeva il gravame osservando che la speciale causa estintiva di cui all'art. 10 della L. 18/10/2001 n. 383 si riferiva solo ai reati collegati all'addotta dichiarazione di "emersione" e non anche a quelli urbanistico-edilizi.
Avverso tale decisione il ET ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione deducente "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. difetto e/o manifesta illogicità della motivazione".
Richiamate ragioni e documentazione addotte nelle precedenti istanze, in particolare un parere favorevole rilasciato nell'ambito della procedura amministrativa di "emersione" dal sindaco di TI (Comune in cui è ubicato il capannone), il ricorrente lamenta che i giudici di Latina, nel ritenere la persistenza del periculum in mora, ravvisato nell'intenzione dell'imputato di portare a termine l'opera abusiva non abbiano tenuto conto delle finalità, di ampio favore, perseguite dalla normativa in materia di emersione del lavoro irregolare;
in particolare non avrebbero considerato che il lavoratore interessato e "regolarizzato... sta tuttora prestando la propria attività lavorativa in un ambiente di lavoro non conforme alla normativa vigente... a causa di una misura cautelare non compatibile con lo strumento legislativo utilizzato", prevedente l'estinzione di tutti i reati collegati alla "emersione" e, comunque, la sospensione dei relativi procedimenti, richiesta che viene espressamente proposta in questa sede.
Il ricorso è privo di fondamento.
Correttamente i giudici del Tribunale, il cui compito era limitato alla verifica della persistente legittimità, in funzione delle esigenze cautelari, del vincolo imposto con il sequestro preventivo (e, nondimeno, notevolmente attenuato dal benevolo provvedimento adottato dal giudice del dibattimento), hanno disatteso le ulteriori richieste dell'imputato che si sarebbero risolte nella totale vanificazione della misura cautelare, mediante una vera e propria autorizzazione anticipata all'uso del bene costituente corpo dei reati, ancor prima del perfezionamento della procedura di "emersione", la cui verificazione spettavate del caso, al giudice della cognizione di merito e non a quello dell'incidente cautelare. A ciò aggiungasi che l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi, di cui all'art. 1 bis co. 10 della L. 18/10/2001 n. 383, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 25/9/2002 n. 210.conv. con modd. nella L. 22711/2002 n. 266, va letta in relazione al precedente comma 2, che sotto le lettere a), b) e c), elenca una serie di "obblighi", derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, esclusivamente in materia del lavoro, alla cui regolarizzazione la procedura di "emersione" è precipuamente finalizzatale tutto priva di fondamento normativo risulta, allo stato, la pretesa estintiva riferita ai reati contravvenzionali urbanistici (per di più il ET è imputato anche di un delitto), non essendovi alcuna disposizione che la preveda ma solo una delega al Governo (che non risulta ancora specificamente attuata) contenuta nell'art. 2 co. 2 lett. a) della citata L. 383/01, limitata "ad una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa... e nell'ottemperanza all'ordine", procedura che, comunque neppure si deduce essere stata espletata. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004