Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 8754
CASS
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per riciclaggio

    Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti, chiedendo una rivalutazione del merito delle prove. La Corte di merito ha ritenuto provato il coinvolgimento nelle operazioni di commercializzazione delle auto contraffatte, fornendo un contributo alla dissimulazione della loro provenienza delittuosa.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta

    La riqualificazione è ostata dalla ricostruzione della condotta che individua l'attività dissimulatoria nel momento della commercializzazione delle autovetture, attività che va oltre la mera ricezione del bene e mira ad ostacolarne la provenienza delittuosa.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi. La gravità della condotta e l'organizzazione sofisticata giustificano la pena. L'eliminazione dell'aumento per la continuazione con i reati di falso è stata motivata congruamente.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa considerazione della richiesta del pubblico ministero

    La richiesta del PM è infondata in quanto il termine di prescrizione di dodici anni non era decorso.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza

    L'omessa notifica all'imputato è sanata dalla nomina di un nuovo difensore e dal conferimento della procura per proporre ricorso, manifestando la consapevolezza della progressione processuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato

    La condotta è stata correttamente qualificata come riciclaggio per le stesse ragioni esposte per il co-ricorrente GO.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di merito ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva sulla mancata concessione delle attenuanti, non mostrando vizi logici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 8754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8754
    Data del deposito : 5 marzo 2026

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