Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello: lo svolgimento, però, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura. (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva notificato al difensore non avvisato il verbale di rinvio dell'udienza, consentendogli così di esercitare il diritto di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2013, n. 51447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51447 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 09/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 1411
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BL NC N. IL 14/03/1969;
NE NC N. IL 29/09/1978;
avverso la sentenza n. 1139/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 8/1/10 il Tribunale di Brindisi condannava a pene di legge: con la continuazione, VE CE e RO RI per i reati in concorso (in Tuturano, il 6/5/06) di cui ai capi A (illegale detenzione e porto di una pistola cal. 6,35 con l'aggravante del nesso teleologia) con il reato B) e B (lesioni personali aggravate in danno di ON CO, attinto da un colpo della pistola sub A); NE CE per simulazione di reato (la falsa denunzia in pari data in Brindisi del subito furto di un'autovettura Fiat IL: capo C); il nominato ON CO (parte lesa) e LE CO (teste) per favoreggiamento personale in pro degli sparatori (in pari data in Brindisi: capi D ed E). Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice vi era stata una lite per futili motivi presso una sala giochi che aveva visto contrapposti il VE e tal LE AN, successivamente degenerata coinvolgendo lo NE, il RO e tale PO da una parte e il ON dall'altra. Dopo una prima incursione del VE nell'abitazione del LE, dove aveva proferito minacce nei confronti del padrone di casa assente e sparato alcuni colpi di pistola, lo stesso VE (a bordo della Fiat IL dello NE, su cui vi era anche il RO e probabilmente lo stesso NE e il PO) aveva incontrato il ON, al cui indirizzo aveva sparato altri colpi di pistola, ferendolo alla gamba. L'autovettura veniva poi abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo del fatto ed era trovata dai CC con il motore ancora caldo, chiusa a chiave e con l'antifurto inserito. Dopo poco sopraggiungeva lo NE, dichiarando di averne appena subito il furto. Il colpo di pistola estratto dalla gamba del ON veniva da una calibro 6,35 e all'interno dell'auto erano rinvenuti cinque bossoli dello stesso calibro. Di qui la condanna.
Con sentenza 12/12/12 la Corte di Appello di Lecce, in riforma, assolveva il ON dal reato ascrittogli perché non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. (dicendo la verità si sarebbe accusato di aver partecipato alla precedente lite degenerata in rissa); diminuiva la pena irrogata al LE con il riconoscimento delle attenuanti generiche, concedendo anche i doppi benefici;
confermava le pene irrogate al VE (di anni 3 e mesi 4 di reclusione e 1.500 Euro di multa), al RO e allo NE (di anni 1 e mesi 6 di reclusione).
Ricorrevano per cassazione i soli VE e NE. Il VE, con atto a sua firma, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sulla base della testimonianza (de relato) di LI NN erano state disattese le testimonianze, da essa discordanti, rese in dibattimento da altri testimoni (diretti:
LO PP, LE AN, LI LI, IA ON) e ritenute invece attendibili le s.i.t. dagli stessi rese in fase di indagini preliminari, illegittimamente acquisendole con il mezzo della contestazione;
del pari non erano state considerate le dichiarazioni favorevoli all'imputato (sull'agevole reperibilità del LE in campagna) di altri testi (tra i quali i già citati LI LI e IA), come non era stata considerata la circostanza che egli era a conoscenza che dopo la lite il LE si era recato in campagna, dove lo avrebbe facilmente trovato;
inoltre non si era mai provveduto a sottoporlo all'esame dello stub;
non si era considerato, infine, che una Fiat IL di colore grigio come quella dello NE era un'auto diffusissima.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa dello NE deduceva violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione: con l'atto di appello era stata inutilmente eccepita l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado al secondo difensore di fiducia (odierno ricorrente), che, nonostante l'appello interposto dal collega, non era stato messo in grado di esercitare una autonoma difesa;
ne' sanava la nullità la circostanza che, a seguito dell'eccezione (sollevata all'udienza del 27/4/12), la Corte l'avesse rimesso in termini per impugnare, essendosi limitata a notificargli (il 15/5/12) l'avviso di fissazione della successiva udienza del 12/12/12 senza alcun'altra precisazione.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza fissata per fa discussione il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Nessuno compariva per i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, entrambi infondati, vanno rigettati.
Infondato il ricorso del VE. Corretta e congruamente motivata la scelta del giudice di merito di dar credito alla pur isolata testimonianza dibattimentale di un teste de relato come LI NN, che non solo (a differenza degli altri testimoni sentiti in fase di indagini) ebbe a tener ferme le proprie dichiarazioni, ma per la speciale qualità del suo de relato, trattandosi di una vicina di casa dei LE che, all'udire gli sparì provenienti dalla loro abitazione, ebbe a scendere subito sulla via, raccogliendo nell'immediatezza dai presenti il racconto di quanto era avvenuto. Non trascurabile la circostanza che tra i referenti vi erano anche la sorella e il cognato della LI (LI e suo marito IA ON), unitamente a LO PP, moglie di quel LE AN che risultava il destinatario dell'incursione armata. L'autore era coralmente indicato in VE CE, detto "N I". Fu la stessa LI, a ciò pregata dagli altri (timorosi per l'incolumità loro e del LE) a chiamare i Carabinieri. È lo stesso giudice di merito a ben richiamare la giurisprudenza di legittimità che convalida il suo agire (Cass., 3^, sent. n. 2010 del 30/11/07, dep. 15/1708, rv. 238626). Correttamente acquisite le s.i.t. rese in fase di indagini preliminari dagli altri testi ai sensi e per gli effetti dell'art. 500 c.p., comma 2. Le restanti censure del ricorrente si risolvono in considerazioni di fatto, per ciò estranee al giudizio di legittimità, a fronte di una sentenza di merito compiutamente e adeguatamente motivata. Non inficia la completezza e persuasivita della prova il mancato esame dello stub (di cui nel giudizio di merito non si fa questione, risultando peraltro il VE arrestato solo il 12/10/07). Infondato il ricorso in favore per lo NE. L'unico motivo dedotto dalla difesa riguarda la mancata possibilità data al secondo difensore di fiducia (odierno ricorrente), cui non era stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, di esercitare (nonostante l'appello del collega) il proprio (autonomo) diritto di impugnazione. La sollevata eccezione è superata dalla pacifica giurisprudenza, secondo la quale "la mancata notifica, quando spetti, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che è sempre possibile l'impugnazione,
attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello;
ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se dedotto dall'altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura" (Cass. 2^, sent. n. 28882 del 17/6/04, rv. 229920). Nel caso in esame non solo ciò è avvenuto, ma la Corte di Appello, con la non equivoca notificazione all'interessato del verbale del rinvio di udienza, ha messo anche il secondo difensore nelle condizioni di esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013