Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2004, n. 28882
CASS
Sentenza 17 giugno 2004

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La mancata notifica, quando spetti, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che è sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se dedotto dall'altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2004, n. 28882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28882
    Data del deposito : 17 giugno 2004

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