Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
La mancata notifica, quando spetti, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che è sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se dedotto dall'altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2004, n. 28882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28882 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/06/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 01014
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 032310/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA VI N. IL 01/02/1970;
2) TA PP N. IL 02/10/1968;
avverso SENTENZA del 23/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità entrambe i ricorsi;
Udito i difensori Avv.ti Tirinnocchi Perna Salvatore per QU NZ e per QU PE in sostituzione dell'avv. Francesco Moriglione, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza del 23 aprile 2003, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il 19 febbraio 2002, con la quale TA NZ e TA PE sono stati rispettivamente condannati, il primo, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa ed il secondo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, quali imputati del delitto di appropriazione indebita aggravata di una ruspa Caterpillar di proprietà di IA TO. Entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione. Nella impugnazione proposta nell'interesse di TA NZ si prospetta, come primo motivo, violazione di legge in rapporto alla omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, in quanto l'atto sarebbe stato irritualmente notificato al difensore come domiciliatario: eccezione, questa, segnala il ricorrente, che sarebbe stata eccepita in primo grado ma che la Corte territoriale non avrebbe riesaminato sul presupposto di non aver potuto individuare gli atti ove la questione sarebbe stata dedotta. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in rapporto ai criteri di valutazione della prova, avuto riguardo al contrasto di apprezzamento che sarebbe dato di registrare tra posizioni analoghe, stante l'identità di situazione che riguarderebbe tanto l'odierno ricorrente che il coimputato SC, invece prosciolto. Si denuncia, infine, la intempestività della querela, reputandosi inappaganti le deduzioni svolte al riguardo dai giudici dell'appello. Nel ricorso proposto da TA PE si lamenta, come primo motivo, violazione di legge in rapporto all'art. 548, secondo comma, del codice di rito, in quanto la Corte territoriale - in presenza della eccezione relativa all'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado ad uno dei difensori nominati - avrebbe erroneamente ritenuto implicitamente intervenuta una rinuncia al mandato, posto che questo stesso difensore aveva poi regolarmente ricevuto l'avviso per l'udienza di appello.
Si lamenta, poi, vizio di motivazione, tanto in ordine alla ritenuta responsabilità penale che in merito alla disattesa eccezione di tardività della querela.
I ricorsi sono entrambi infondati e devono pertanto essere rigettati. A proposito della prima eccezione in rito nuovamente proposta nell'interesse di TA NZ, va infatti osservato che, a prescindere dalle erronee indicazioni al riguardo offerte dai giudici dell'appello - l'eccezione fu infatti effettivamente proposta davanti al giudice di primo grado e depositata il giorno 12 dicembre 2000 - le deduzioni svolte dal ricorrente sono palesemente prive di giuridico fondamento. Una volta effettuata, infatti, l'elezione di domicilio presso il difensore, le eventuali diverse qualificazioni del nomen iuris relativo alla notizia di reato per la quale erano state avviate le indagini e l'altrettanto eventuale devoluzione delle stesse ad altro ufficio del pubblico ministero - nel che riposerebbe, secondo il ricorrente, una sorta di novatio atta a caducare l'efficacia dell'atto negoziale consistente nella elezione di domicilio - sono del tutto ininfluenti sul piano della perdurante validità ed efficacia della elezione stessa, ad escludere la rilevanza della quale non poteva che postularsi altro che un contrarius actus assoggettato alle medesime forme. Del pari manifestamente infondata è anche l'altra eccezione sollevata da TA PE in relazione all'omesso avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori dell'imputato, peraltro regolarmente avvisato - come deduce lo stesso ricorrente - della celebrazione del giudizio di impugnazione. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato, la mancata notifica dell'avviso ad uno dei difensori in ordine all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado - nelle ipotesi, ovviamente, in cui tale avviso spetti - rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine calcolato a norma dell'art. 585, comma 2^, cod. proc. pen., con l'ovvia conseguenza di rendere sempre possibile l'impugnazione attraverso la presentazione di autonomi motivi;
ma essa - si è precisato - quand'anche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio (Cass., Sez. 1^, 16 febbraio 2001, D'Onofrio). Ora, essendo il diritto alla impugnazione del difensore un diritto unitariamente riferito all'ufficio difensivo, ancorché distribuito nel relativo esercizio ad entrambi i difensori fiduciari eventualmente nominati, ne deriva che l'impugnazione proposta, come nella specie, da uno dei difensori, sana l'omesso avviso di deposito nei confronti dell'altro (essendo la notificazione di tale atto naturalmente finalizzata proprio all'esercizio del diritto di impugnazione) legittimandolo esclusivamente alla presentazione di motivi nuovi o memorie (v., indirettamente, Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2001, Sforza). Ugualmente destituite di fondamento sono anche le censure che entrambi i ricorrenti muovono alla motivazione della impugnata sentenza, giacché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici dell'appello a confermare le statuizioni di condanna adottate in primo grado si rivela ampiamente articolato e del tutto immune da arresti o incogruenze sul piano dello sviluppo logico deduttivo;
non senza sottolineare, peraltro, come le doglianze dei ricorrenti risultino al riguardo generiche, assertive e fortemente intrise di prospettazioni di merito, evidentemente sottratte allo scrutinio di questa Corte. Lo stesso è a dirsi per ciò che attiene alla pretesa tardività della querela, posto che il tema, puntualmente sviluppato dai giudici del merito, riceve solo un fugace accenno contestativo da parte dei ricorrenti. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004