Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
In tema di attività pericolose, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità di un'attività, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". (Nella specie, la Corte, in relazione all'incendio boschivo cagionato per colpa da persona incaricata dal Comune dell'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, ha escluso che la presenza di supporto di personale addetto ai servizi comunali di assistenza e prevenzione potesse escludere l'assunzione da parte dell'imputato di una posizione di garanzia).
Commentario • 1
- 1. Fuochi d'artificio provocano incendio: chi paga? (Cass. 48942/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
Il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". L'obbligo di garanzia che grava su chi esercita una attività preicolosa impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poichè nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2009, n. 27425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27425 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 914
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 7343/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/7/2005 della Corte di Appello di Caltanissetta;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 21/2/2001 il Tribunale di Nicosia, condannava NZ TO per il delitto di cui all'art. 449 c.p. per avere, in qualità di titolare di una ditta di fuochi di artificio, cagionato per colpa un incendio boschivo durante i festeggiamenti pubblici nel comune di Cerami (fatto acc. in Cerami il 26/7/1998). L'imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
pena sospesa.
2. Con sentenza del 21/7/2005 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna. Osservava la Corte territoriale:
- l'incendio era stato innescato dalla caduta dei residui incandescenti dei fuochi sparati dal NZ, i quali si erano cosparsi su sterpaglia secca in una zona non bonificata;
- l'imputato era stato altamente negligente, in quanto aveva effettuato gli spari, nonostante le condizioni metereologiche avverse (vento), senza aver calcolato il rischio connesso alla presenza di sterpaglie e senza aveva un adeguato personale pronto all'intervento, fidando solo nella presenza di Vigili del fuoco e di personale della protezione civile, già impegnato nei festeggiamenti.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione all'art.606 c.p.p., lett. b) e art. 192 c.p.p.. Invero, nella motivazione della sentenza non si era tenuto conto che il Comune di Cerami aveva garantito la presenza di personale sufficiente per i servizi di assistenza e prevenzione, tanto vero che sul posto vi erano i Vigili del Fuoco con un'autobotte. Pertanto l'obbligo di garanzia di evitare l'evento gravava su tali organismi sicché difettava il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di pericolo provocato.
4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va ricordato che questa Corte ha di recente statuito che "In tema di incendio colposo, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore, trattandosi dello svolgimento di un'attività pericolosa, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del neminem ledere" (Cass. 4^, 3458/05, rv. 230897).
Nel caso di specie, non può dirsi che l'imputato non abbia assunto una posizione di garanzia in relazione ad eventi pericolosi che la sua attività poteva produrre, nonostante le garanzie degli organi pubblici di dargli adeguato supporto. Invero, una tale circostanza può aggiungere la responsabilità degli organi comunali a quella del NZ, ma non escludere la efficienza eziologica della negligente condotta di quest'ultimo.
Il giudice di merito, nel fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato ha fatto corretta applicazione del principio dell'equivalenza delle cause, accolto dal nostro ordinamento penale (art. 41 c.p.), secondo il quale il nesso causale può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l'occasione per svilupparsi;
cioè quando tale causa si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (art. 41 c.p., comma 2); mentre il nesso non può essere escluso quando la causa successiva abbia solo agevolato o accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi (da ultimo, Cass., Sez. 4A, 6 novembre 2003, Guida).
In una tale prospettiva, l'obbligo assunto dal Comune di dare adeguato supporto, con la presenza di una adeguata squadra antincendi, al NZ, non esclude il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta colposa dell'imputato, concretizzatasi nello sparo di fuochi di artificio nonostante le avverse condizioni climatiche ed il forte vento e la presenza di una vasta area di 4 ettari con sterpaglie, pronte a consentire lo svilupparsi di un incendio a causa della caduta di residui incandescenti dei fuochi pirotecnici sparati.
Va ricordato che colui che svolge un'attività pericolosa, sebbene consentita, quale è quella di che trattasi, assume per ciò solo una "posizione di garanzia" al fine di prevenire eventuali rischi nei confronti dei terzi, che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi che tale attività si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare da detti rischi e, più in generale, ad assolvere al precetto del neminem ledere.
Questo obbligo di garanzia, anzi, impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poiché nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria della sua inammissibilità.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009