Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
Nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (nella specie, avendo il giudice di merito posto i due terzi delle spese processuali a carico dell'appellante nel dispositivo e dell'appellato nella motivazione - precisando che la diversità era dipesa da errore materiale -, la S.C. ha ritenuto doversi tener ferma la regolamentazione delle spese di cui al dispositivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati CHIANESE DOMENICO, DI DONATO IO, con studio in 80028 GRUMO NEVANO (NA) Via Matteotti, 18, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR FA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato BORGOGNONI VIMERCATI E ROMANO, difeso dagli avvocati GIULIO GOMEZ D'AJALA, TOMMASO FATIGATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5162/98 del Tribunale di NAPOLI, sesta sezione civile, emessa il 13/5/98, depositata il 10/06/98; R.G.603/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine accoglimento del 1^ motivo, rigetto del resto, nel merito conferma la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/3/91 FA UR, conduttore di un appartamento sito in Afragola, via De Gasperi 36, di proprietà di IO LA, conveniva quest'ultimo davanti al locale RE per ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati all'immobile, ai sensi dell'art. 1592 c.c., nella misura di L. 23.780.000 od in quell'altra ritenuta di giustizia. Il convenuto si costituiva, contestando l'avversa domanda.
Espletato l'interrogatorio delle parti, escussi i testi e disposta C.T.U., l'adito RE, con sentenza 16 luglio 1997, accoglieva la domanda e condannava il LA al pagamento di L. 21.000.000, con rivalutazione ed interessi, nonché alle spese processuali.
L'appello proposto dal LA ed al quale aveva resistito il UR era accolto parzialmente dal Tribunale di Napoli, con sentenza 10 giugno 1998 che in riforma di quella impugnata, condannava il LA al pagamento di L. 19.181.953, con gli interessi legali dal 29/12/90 al soddisfo, nonché ai 2/3 delle spese del grado (il resto compensato), ritenendo fondati solo il terzo ed il sesto motivo in parte qua, infondati tutti gli altri ed inammissibile la domanda nuova ex art. 2041 c.c. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il LA sulla base di 9 motivi, ai quali ha resistito il UR con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dovendo posporsi l'esame dei primi due motivi attinenti alle spese, la presente disamina inizia con il terzo motivo, a mente del quale il LA lamenta il vizio della motivazione sull'eccezione di nullità della sentenza pretorile per non avere il RE dato lettura del dispositivo in udienza, ai sensi degli artt. 156 e 429, 1^co., c.p.c.
La censura non coglie nel segno, infrangendosi contro l'accertamento con il quale il Tribunale, preso atto che il verbale dell'udienza di discussione ed il dispositivo recano la stessa data ed, inoltre, che nella sentenza si dà atto dell'avvenuta lettura del dispositivo, ha concluso che "tale lettura ... vi sia stata e che ... la mancata menzione nel verbale di udienza sia dovuta ad una mera dimenticanza". Conclusione certamente non contestabile con la semplice "produzione ... di altro verbale sottoscritto dallo stesso RE e relativo ad altro giudizio tra parti diverse e nel quale invece è stata fatta menzione della avvenuta lettura del dispositivo", atteso che, come esattamente rilevato dal giudice di appello, "la nullità di un atto va accertata con riferimento al singolo atto di cui si chiede la declaratoria di invalidità". Trattasi di motivazione che risolvendosi in un apprezzamento di fatto privo di errori giuridici e/o di vizi logici, risulta incensurabile in cassazione.
Il terzo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il quarto mezzo il ricorrente si duole che non sia stata dichiarata la nullità del ricorso introduttivo per la mancanza, nella copia notificata, delle pagine 4 e 5, con conseguente nullità dell'intero procedimento e violazione degli arti 164, 165 e 414 n. 4 in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Neppure questa doglianza è fondata, essendo già stata vanificata dal giudice di appello rilevando che "la costituzione del convenuto, che ha accettato il contraddittorio esercitando senza alcun pregiudizio le proprie difese, ha sanato il vizio del ricorso, avendo quest'ultimo raggiunto lo scopo al quale era finalizzato (artt. 164 e 156 c.p.c.)". Anche questa motivazione è corretta, dal momento che il LA neppure in questa sede indica il contenuto delle pagine mancanti, al fine di consentire la verifica di un pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa e dell'eventuale impossibilità di individuare il contenuto complessivo e sostanziale dell'atto, che solo può causare la nullità del ricorso introduttivo (Cass. 13 novembre 2001 n. 14090 ex plurimis). Il quarto motivo va, anch'esso, rigettato.
Con il successivo quinto mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1592 c.c. anche sotto il profilo del vizio motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che nei gradi di merito ad esso locatore non sia stata offerta la scelta della minor somma inter expensum et meliorandum ai fini indennitari.
La censura, nei precisi termini in cui viene formulata, è nuova e quindi inammissibile, come ritenuto anche dal P.G. Comunque può aggiungersi che il Tribunale napoletano, rigettando il settimo motivo di appello (pag. 7 sentenza) ha precisato, sempre con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, che "il valore del risultato utile al tempo della riconsegna è dato dalle risultanze della C.T.U., che peraltro hanno escluso l'esistenza di danni imputabili al conduttore e lamentati dal locatore".
Neppure questo motivo può pertanto trovare ingresso. Con il sesto mezzo il LA lamenta un'insufficiente motivazione sul punto decisivo attinente alla portata dell'autorizzazione concessa al conduttore (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche questo motivo non coglie nel segno. Esso è già stato neutralizzato dal giudice di appello, rigettando il quarto motivo di gravame, affermando che nell'autorizzazione ad eseguire lavori di ristrutturazione della mansarda "proprio la genericità del termine ristrutturazione, nell'uso corrente che se ne fa, da un lato consente di ricomprendere anche i lavori che hanno interessato quello che rappresentava una porzione di immobile abbandonato e del tutto inutilizzabile, resa abitabile a tutti gli effetti. Dall'altro lato avrebbe consigliato una più puntuale e stringente sorveglianza del locatore sull'effettivo rispetto della propria volontà...". Ha aggiunto il suddetto giudice che proprio a fronte di tale ampiezza di significato sarebbe stato onere del locatore provare l'eventuale opposizione di limitazioni, ma tale onere non è stato assolto. Anche in questo caso trattasi di motivazione giuridicamente corretta e logicamente persuasiva, come tale incensurabile in cassazione.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 2697 c.c., la mancata prova del costo sostenuto dal conduttore. Trattasi della stessa doglianza addotta con il quinto motivo di appello e rigettata sul rilievo che "il quantum della spesa indicato dall'appellato in sede di interrogatorio formale e specificamente analizzato nella C.T. di parte ... è stato ritenuto congruo dal C.T.U.", ed il fatto che quest'ultimo abbia adottato come parametro dei costi la Tariffa dei prezzi delle opere pubbliche non ha avuto rilevanza negativa poiché "in base a nozioni di comune esperienza, la valutazione dei costi operata dal C.T.U. può ritenersi senz'altro congrua anche rispetto a lavori eseguiti in economia".
Trattasi anche qui di mero apprezzamento di fatto, devoluto istituzionalmente al giudice di merito e contro il quale si spunta inevitabilmente la censura del ricorrente che va, pertanto, rigettata.
Con l'ottavo motivo il ZO si duole che il giudice di appello, accogliendo parzialmente il sesto motivo di gravame, abbia escluso non tutte ma solo alcune delle opere non menzionate in ricorso. La doglianza è inammissibile perché, dalla stessa prospettazione del ricorrente, si tratterebbe di meri errori di calcolo o revocatori, non deducibili in cassazione. Resta il nono ed ultimo motivo con cui il LA, ribadendo l'ottavo motivo di appello, si duole che non sia stato preso in considerazione, ai fini compensativi, il maggior godimento che, a seguito dei miglioramenti, il UR avrebbe tratto dall'immobile locato.
La doglianza non è fondata, avendo il Tribunale napoletano espressamente qualificato come "davvero singolare la doglianza dell'appellante per non avere il RE detratto dal presunto valore ex art. 1592 c.c. il maggior godimento derivante dall'utilizzo della res locata a parità di canone". Trattasi di un elemento estraneo alla fattispecie normativa, come tale ignorato (o tacciato di singolarità) dai giudici di merito.
Anche il nono motivo dev'essere disatteso.
A questo punto vanno finalmente esaminati il primo ed il secondo motivo, relativi alle spese. Con il primo il LA denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo (art. 360 nn.. 3 e 5 c.p.c.), rilevando che nel dispositivo il giudice del gravame ha condannato l'appellante (e, cioè, esso LA) al pagamento dei due terzi delle spese del grado, ma nella motivazione ha posto tali due terzi a carico dell'appellato (cioè del UR), precisando che tale diversità era dipesa da "mero errore materiale (stante la soccombenza dell'appellato)" ed ha corretto l'originario dispositivo condannando appunto l'appellato UR.
Ciò premesso, è noto che nel rito del lavoro la redazione del dispositivo non è, come nel rito ordinario, un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è un atto di rilevanza esterna, dato che la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e che di esso le parti possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. Ne consegue che tale dispositivo non può essere modificato in sede di redazione della motivazione e l'eventuale difformità tra dispositivo e motivazione non può essere superata ne' con la possibilità dell'integrazione del primo con la seconda, ne' con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p,c., stante la prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Ove peraltro tale contraddizione si verifichi, all'orientamento giurisprudenziale che vi ravvisa un'ipotesi di nullità-annullabilità della sentenza (Cass. 18 febbraio 1998 n. 1733 ex plurimis), questo Collegio preferisce l'altro indirizzo, ancorché minoritario, secondo il quale, stante appunto la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella fattispecie concreta, le enunciazioni contenute nella motivazione ed incompatibili con il dispositivo, devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (Cass. 10 novembre 1998 n. 11336 ex plurimis). Applicando quest'ultimo principio al caso di specie, deve tenersi ferma la regolamentazione delle spese stabilita nel dispositivo, non rilevando le contrarie considerazioni svolte nella parte motivazionale.
Ora l'aspetto singolare della presente vicenda sta nella sostanziale esattezza proprio del dispositivo letto in udienza che, con il condannare l'appellante LA al pagamento dei due terzi delle spese del grado (l'altro terzo compensato), ha rispettato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., dal momento che il gravame è stato accolto solo in minima parte, con una modesta riduzione della condanna pronunciata in primo grado. Tale statuizione è pertanto corretta.
Anche il primo motivo viene così rigettato.
Il successivo mezzo, con il quale il LA lamenta la omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e degli onorari a favore del suo procuratore antistatario, resta naturalmente assorbito (non essendoci vittoria dell'appellante al riguardo), non senza rilevare che, comunque, la legittimazione ad impugnare sul punto era non della parte ma del procuratore stesso (Cass. 22 luglio 1974 n. 2207 e 7 aprile 1999 n. 3356 ex plurimis). Concludendo, il ricorso va respinto. La peculiarità della vicenda processuale costituisce tuttavia giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002