Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8912
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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Nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (nella specie, avendo il giudice di merito posto i due terzi delle spese processuali a carico dell'appellante nel dispositivo e dell'appellato nella motivazione - precisando che la diversità era dipesa da errore materiale -, la S.C. ha ritenuto doversi tener ferma la regolamentazione delle spese di cui al dispositivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8912
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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