Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL0 034 7 01 LA CORTE SUP E CASSAZIONE Oggetto ultrafatin SEZIONE SECONDA CIVILE Lig htime forfettari i un recouns tariffe Micompens i itteri Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: пошии полевичи - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 5553/98 8791/98Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron.605 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 17/03/00 Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente ԱN um est 456 SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTE SUN DI CASSAZIONE NZ GI EN, elettivamente domiciliata UPTICO COPIE in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 dell'avvocato BARONE CARLO MARIA, che la difende, dal Sig. giusta delega in atti;
IL CANCELLIERS
- ricorrente -
RE 3000
contro
CANCELLER AD, AD SILVANA, MATERA SABINA VED. AD LE, AD LL quali eredi di BR AD, IL IC;
CG407291 - intimati 5407292 e sul 2° ricorso n° 08791/98 proposto da: 2000 SABINA VED. AD, AD SILVANA, 509 MATERA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . AD LL, IL IC, AD LE UFFICIO COPIE Richiesta copia elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA DUSE Barance per diritti 14004 dal Sig.
2.APR. 2001 35, presso lo studio dell'avvocato PANTALANI S., difesi dall'avvocato RUOCCO ROBERTO, giusta delega in IL CANCELLIERE il atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
NZ GI EN;
intimata avverso la sentenza n. 159/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/02/97; 5000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ER udienza del 17/03/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
AYD81837 udito l'Avvocato BARONE Carlo Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BC141670 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, per il ricorso principale: rigetto del 1° motivo, assorbimento del 3°accoglimento 2° motivo p.q.r., D I T IT motivo e in subordine il suo accoglimento. Per il R I D G175718 ricorso incidentale: inammissibilità. 0 0 10 IA NCELLER IR CA BB473964 -2- 8038633 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio dal Sig. Con atto di citazione notificato il 26 aprile co per dinti L. e 1977 l'ing. LA Gabriele e il dott. LL 16.501 IL CANCELLIERE Nicola, agronomo, esponevano che la dr. ZA GI, il 10.10.1973, aveva conferito al p.a. ZZ GI l'incarico di procedere allo studio e alla progettazione delle opere di trasformazione agraria della sua azienda agricola estesa Ha. 200 circa, in agro di Ordona, in contrada "Convento", con previsione di tutte le opere da eseguirsi anche in funzione del conseguimento dei contributi pubblici;
che, involgendo il complesso incarico altre specialità professionali (ingegneria e consenso della agronomia), il ZZ, con il studio tecnico ZA, si era rivolto allo IR 2000 ER dell'ing. LA della cui "équipe" faceva parte l'agronomo Dr. LL;
che, quando tutto il lavoro di ricerche, di accertamento e di BE134798 progettazione era lastato ultimato, Dr. ZA IR 2000 ER aveva dato incarico ad altro professionista, per mansioni costituenti "inspiegabile interferenza" nell'opera affidata ad essi istanti, rendendo così BE134799 incompatibile l'ulteriore protrazione del rapporto IR 2000 CANCELLERI risoluzione di questo;
- che, alla richiesta con giugno 1976 di soddisfare le proprie del 3 BE134800 competenze, spese ed onorari, in conto dei quali avevano ricevuto £. 200.000, la ZA aveva offerto £. 500.000, costringendo essi deducenti а chiedere il parere previsto ai rispettivi Consigli dell'Ordine; che quello degli ingegneri aveva espresso il parere che al LA spettasse la somma di £.
8.527.240 complessive e quelle dell'Ordine dei dottori agronomi aveva espresso il parere che al LL spettasse la somma di £. 1.951.000; che tali pareri non erano fondati in relazione all'opera prestata specificamente che, in dipendenza degliparticolareggiata;
impieghi assunti, i deducenti avevano dovuto rinunciare ad altre offerte di lavoro, con conseguente danno contenuto nella misura di £.
5.000.000. Tutto ciò premesso, gli attori convenivano dinanzi al tribunale di Foggia la ZA GI, per sentirla condannare al pagamento della somma di £. 11.027.000 in favore dell'ing. LA e di £. 12.580.000 in favore del dott. LL, oltre rivalutazione e interessi. Costituitosi il contraddittorio, la ZA contestava la domanda chiedendone il rigetto e in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei 4 danni in dipendenza dell'inadempimento degli attori. Con sentenza 23 aprile 23 giugno 1993 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 23.9.1994, interponevano appello il dr. LL Nicola e gli eredi dell'ing. LA, deceduto nelle more, - NA, AN, DE e GA LA. Con sentenza del 5 - 22 febbraio 1997 la Corte d'appello di Bari dichiarava il difetto di legittimazione attiva del dott. LL ed, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condannava la ZA a corrispondere agli eredi LA, a professionali spettanti altitolo di competenze defunto ing. Gabriele LA, la complessiva somma di £. 10.478.240. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione ZA GI ZA con tre motivi di gravame. Resistono con controricorso e ricorso incidentale RA NA vedova LA, LA AN, DE, GA e LL Nicola. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso 5 principale e quello incidentale vanno riuniti. Col primo motivo di gravame la ricorrente degliviolazione e falsa applicazione denuncia artt. 99, 112, 324, 342, 345 c.p.c. e 1457, 2704 e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce la ricorrente che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'affidamento dell'incarico al ZZ prima ed allo studio LA poi, da parte della ZA GI, non aveva raggiunto alcun risultato, essendo stato omesso l'avvio della pratica l'espletamento di tuttaamministrativa e, cioè, tecnico-amministrativaquella attività alla quale di subordinare l'efficacia si era concordato dell'accordo; e che il termine del 31 luglio 1975, fissato dalla ZA per la presentazione del progetto delle opere di trasformazione agraria della sua azienda agricola agli enti preposti, definito dal Tribunale essenziale, era scaduto invano, per non avere il professionista incaricato provveduto all'espletamento dell'incarico commessogli;
che, invece, la Corte d'appello di Bari, inopinatamente ed erroneamente, aveva ritenuto l'avvenuta redazione del progetto 6 commissionato prima del previsto termine del 31 luglio 1975, nonostante che fosse rimasto accertato ed incontestato l'inadempimento dell'altro obbligo indubbiamente assunto dal LA, cioè quello della presentazione del progetto;
e senza che fosse rimasto provato il presunto affidamento ad altro professionista di incarico analogo a quello commessSO al LA e tale da interferire nell'attività dello stesso, questione questa già implicitamente disattesa dal giudice di primo grado ed insuscettibile di riesame ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto non riproposta né con l'atto di appello né in sede di precisione delle conclusioni di secondo grado. Deduce, infine, la ricorrente che, essendosi formato il giudicato interno sulle questioni dianzi esaminate, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria;
che, in ogni caso, in sede di legittimità possibile rilevare, anche ex officio, la formazione di un giudicato interno. Il motivo è infondato. ricorrente l'appello doveva Secondo parte inammissibile perché, nel dichiarato essere sostenersi che il mancato conseguimento dello scopo 7 contrattuale era addebitabile alla ZA, si pretermetteva di indicare sia i fatti su cui tale affermazione si fondava, sia gli elementi che avrebbero potuto dimostrare l'avvenuta redazione del progetto, sicché restavano coperte dal statuizioni giudicato interno le corrispondenti della sentenza di primo grado. La censura non merita accoglimento, in quanto il motivo di appello era per un verso specifico, e, per altro verso, sufficientemente detto motivo era tale da coinvolgere tutta la sequenza argomentativa svolta dal giudice di primo grado, correttamente rivalutata e riconsiderata dal giudice di appello. Gli specifici motivi di appello si leggono da pag. 4 a pag. 6 dell'atto di impugnazione e sono stati tutti tenuti presenti dalla corte di merito, per cui non si suè formato nessuno di essi il preteso giudicato interno, come asserito dalla ricorrente. Col secondo motivo di ricorso la ZA applicazione deglidenuncia violazione e falsa artt. 99, 112, 116, 342 e 345 c.p.c.; 1362, 1363, civ., in 1366, 1453, 1457, 2730 e 2735 cod. 3 c.p.c.; nonché relazione all'art. 360 n. 8 violazione dei limiti legali del giudizio di appello ed omessa 0 insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente: a) che la corte d'appello sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione ovvero avrebbe ecceduto i limiti legali del giudizio di appello, avendo valutato fatti non espressamente individuati nell'atto di appello;
b) che la corte avrebbe dato valore al fatto n. 2 della lettera di incarico al ZZ, lettera che il tribunale aveva escluso essere la fonte dell'incarico conferito poi al LA;
che erroneamente la corte aveva valorizzato tale circostanza, sulla quale, non essendo stata oggetto di gravame, si sarebbe formato il giudicato interno;
c) che la corte di merito avrebbe errato nel merito, ritenendo insussistente l'inadempimento dei professionisti e sussistente il loro adempimento;
d) che la detta corte avrebbe errato nella valutazione delle prove. Tale motivo di ricorso è complesso e va analizzato in tutte le sue articolazioni. La doglianza sub a) va disattesa, perché non sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione ovvero di abnormità della decisione impugnata. Infatti, come si è accennato trattando del primo motivo di ricorso, la formulazione dell'appello consentiva ed imponeva la trattazione svolta dal giudice di merito di secondo grado. Ad avviso di questa Corte appaiono invece fondate le altre doglianze formulate col secondo motivo e le stesse vanno accolte per quanto di ragione. Infatti la corte di merito ha dato per scontato lapur assegnandole decisivo rilievo sussistenza dell'obbligo, rimasto inadempiuto, della ZA di esprimere la sua approvazione in ordine al progetto, facendolo discendere dalla lettera di incarico firmata dal ZZ, che assume senza specifica motivazione essersi travasata nel contratto ZA-LA. La sentenza impugnata ignara che la fonte del rapporto ZA-LA deve essere individuata esclusivamente nella lettera del 5.7.1975, senza alcuna integrazione con il precedente rapporto ZA-ZZ. Del pari la corte di merito ha trascurato di considerare adeguatamente che con la lettera del 27.7.1975 il LA non solo ammetteva la propria inadempienza, ma la giustificava non tanto con il 10 rifiuto della ZA ad approvare il progetto, sebbene con il mancato apprestamento del certificato catastale ad opera della ZA. La valutazione su siffatta omissione diventa importante. Pertanto non è completa ed esaustiva la motivazione dell'impugnata decisione sul punto attinente all'inadempimento della ZA in ordine all'obbligo di esprimere il proprio gradimento sul progetto. Invero la nota del 5 giugno 1975, inviata all'ing. LA dalla ZA, prevedeva l'obbligo di presentare agli enti competenti entro il 31 luglio successivo tutta la documentazione concernente la progettazione delle opere di trasformazione fondiaria dell'azienda agricola di proprietà della ZA, senza subordinare l'esecuzione di tale adempimento all'osservanza di oneri О condizioni di sorta, né alla preventiva approvazione del progetto da parte della committente, come invece affermato dalla corte di merito con insufficiente motivazione. approvazione era stata prevista Tale dell'originario conferimento nell'ambito dell'incarico al perito agrario ZZ con la lettera del 1° ottobre 1973, che non riguardava il 11 LA, rimasto ad essa formalmente estraneo;
né detta approvazione era stata riprodotta nella nota del 5 giugno 1975, che si limitava ad affidare al LA soltanto i compiti nella stessa specificati. Anche su tale circostanza la motivazione della sentenza impugnata insufficiente. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia applicazione degli artt. 99, violazione e falsa 112, 342, 345 c.p.c., 1224, 1284, 1362 e 1367 cod. civ., art. 9 L. n. 2 marzo 1949 n. 143, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Con tale motivo la ZA lamenta che la corte di merito avrebbe errato sia nel liquidare il quantum del compenso secondo le previsioni delle dai competenti ordini parcelle approvate non nella misura forfettaria professionali e dell'1% richiamato nella nota del 5.6.1975 inviata dalla ZA al LA;
sia nel liquidare gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 legge n. 143/1949 e a fissare il dies a quo. 12 Poiché in calce al terzo motivo, a pag. 26 del ricorso della ZA, si fa riferimento anche al compenso previsto dal patto ZZ, il terzo motivo va dichiarato assorbito dall'accoglimento per quanto di ragione del secondo. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, perché quello principale era stato notificato il 30.3.1998 ed il termine di cui all'art. 371 c.p.c. scadeva in data 9.5.1998 (sabato). Il ricorso incidentale è stato notificato 1'11.5.1998, quindi tardivamente. Conclusivamente la Corte, rigetta il 1° motivo del ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il 2° motivo;
dichiara assorbito il terzo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di - anche per le spese del giudizio di Bari, la quale si atterrà ai principi legittimità, affermati nella presente sentenza, motivando adeguatamente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il 1° motivo del ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo;
dichiara assorbito il 13 terzo;
dichiara inammissibile il ricorso Ap incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 17.3.2000. I cumpliore extensore етиловый периви Питани Phimun Све там Сбаго Там IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 80000 330000 N 1 GEN. 2001 CELLIEREC 1желуч и - 8 FEB. 2001 —t" རྩ རྣམས་རྩ་ 330-000 Trecentatie atomic 6783 Dulgent p. (D.ssa Mi d (Dr. M. ZAC@ 4 0 0 14