Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla convenzione europea di estradizione, che non prevede tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. (Principio enunciato con riferimento ad estradizione verso la Romania successivamente all'adesione di quest'ultima alla convenzione europea di estradizione).
Commentario • 1
- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 15271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 545
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 5571/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IOSIF N. IL 15/12/1970;
avverso la sentenza n. 36/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. BERTI ARNOALDI VELI G. per l'annullamento. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione del cittadino romeno AS IOSIF, presentata dal Governo della Romania in relazione alla sentenza definitiva di condanna del Tribunale di Salaj, per il reato di truffa.
2. Ricorre per cassazione il difensore fiduciario, con i seguenti motivi:
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione della condotta sanzionata come truffa secondo l'ordinamento italiano;
violazione di legge per mancanza del requisito della doppia imputabilità, dovendo ritenersi la fattispecie depenalizzata di mera emissione di assegni a vuoto. La condanna sarebbe stata irrogata per aver acquistato merci da sette commercianti, pagandole con assegni rimasti insoluti alle scadenze, ed in nessuna parte della sentenza sarebbero indicati comportamenti di artifici e raggiri. Sul punto la motivazione della Corte felsinea sarebbe carente illogica e contraddittoria, perché non avrebbe considerato che AS aveva appena iniziato l'impresa commerciale nell'ambito della quale erano stati effettuati gli acquisti;
che l'oggetto della ditta era compatibile con la diversa tipologia della merce;
che le forniture iniziali erano state pagate e che gli assegni per le forniture successive erano postdatati e quindi il loro mancato pagamento non sarebbe stato preventivato;
che gli assegni erano stati tratti tutti sullo stesso conto;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla L. n. 127 del 1975, art. 33, comma 1, lett. c) di ratifica della Convenzione bilaterale 11.11.1972, non essendo stata verificata la sussistenza delle necessarie querele;
- mancanza, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), alla cui applicazione il ricorrente deduce di avere diritto in relazione alla stabile residenza in Italia, ed eventualmente dovendosi prospettare questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r).
2.1 Il AS ha inviato memoria personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato: al suo accoglimento consegue la revoca della misura cautelare domiciliare in atto.
Il secondo motivo, pregiudiziale, è infondato. Come già insegnato da Sez. 6, sent. 41561 del 5.10 - 17.11.2005, rv. 232843, la mancanza di querela non impedisce l'estradizione per il reato di truffa in base alla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quanto tale Convenzione non prevede tra le condizioni richieste per farsi luogo ad estradizione il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. La Convenzione bilaterale richiamata dal ricorrente risulta abrogata a seguito dell'adesione romena alla Convenzione Europea. Nè vi è contrasto sostanziale con il precedente di Sez. 6, Sent. 9260 del 01.02-09.03.2005, Rv. 230945, che era pervenuto a conclusioni diverse senza tuttavia trattare espressamente la tematica del rapporto tra le due Convenzioni.
Il collegio giudica invece fondato il primo motivo, per l'assorbente ragione che neppure dalla sentenza romena risulta l'indicazione di specifiche condotte integranti, autonomamente e nei confronti dei diversi venditori, artifici o raggiri ulteriori rispetto alla mera dazione di assegni privi di provvista volti ad indurre alla percezione di assegni che altrimenti non sarebbero stati accettati in pagamento delle consegne contestualmente eseguite. In particolare, solo in due dei sette casi riferiti in sentenza risultano una o più forniture precedenti pagate, ma anche in tali episodi non viene riferita l'entità dei primi acquisti rispetto a quello finale per cui è stato dato assegno privo di provvista. Non sussistono pertanto allo stato elementi per ritenere che i fatti per cui l'estradizione è richiesta possano essere qualificati come truffa anziché emissione di assegni privi di provvista, condotta che attualmente costituisce per lo Stato italiano solo illecito amministrativo. Non sussistono quindi le condizioni per accogliere la domanda di estradizione e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo le condizioni per l'estradizione. Dispone la cessazione degli arresti domiciliari a fini estradizionali e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010