Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 15271
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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Massime1

La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla convenzione europea di estradizione, che non prevede tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. (Principio enunciato con riferimento ad estradizione verso la Romania successivamente all'adesione di quest'ultima alla convenzione europea di estradizione).

Commentario1

  • 1Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 15271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15271
Data del deposito : 8 aprile 2010

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