Sentenza 9 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLI K IT52 72 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto adence pir SEZIONE TERZA CIVILE meters localiza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 18739/98 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO 21971/98 1 11285 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. - Rep. 1874 - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 11/12/00 : ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORT ZA OR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI 6000 per diritti L. 9 APR 2001 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMBET con IL CANCELLIERE studio in 31100 TREVISO VIA D'ANNUNZIO 3, giusta delega in atti;
€077-1.1500 ricorrente CANCELLERIA
contro
BU IE RECH GABRIELLA;
intimati e sul 2° ricorso n° 21971/98 proposto da: BU IE, elettivamente domiciliato in ROMA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio2000 PIAZZA JB54234 2017 i dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo difende anche -1- ANTIDIER P disgiuntamente all'avvocato PAOLO PATELMO, giusta delega in atti%;B controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZA OR;
intimato avverso la sentenza n. 1324/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 07/04/97 e depositata il 19/08/97 (R.G. 1348/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano | LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per ! il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24 novembre 1993 IO GO, premesso di condurre in locazione un appartamento posto in un fabbricato (di tre appartamenti) di proprietà dei coniugi Giampiero AT e AB CH, li conveniva davanti al Tribunale di Treviso, chiedendone le condanna alla restituzione del deposito cauzionale versato a suo tempo, nonché al rimborso di metà della spesa sostenuta per il riscaldamento, pari a lire 1.892.226, previa detrazione del proprio debito di lire 133.000, relativo al canone locatizio dell'agosto 1993. Radicatosi il contraddittorio, i convenuti nel contestare UC riconvenzionalmente а controparte il mancato rilascio dell'appartamento nel termine convenuto, nonché i gravi danni riscontrati in esso- eccepivano, sulla domanda, di nulla dovere, avendo stipulato con lo GO un accordo in forza del quale le spese di riscaldamento avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dagli inquilini, esclusivi utenti del relativo servizio, con esonero dei proprietari anche negli eventuali periodi di transizione tra un conduttore e l'altro. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale di Treviso, rigettata la riconvenzionale, condannava i locatori a pagare al 1.568.535, rappresentata conduttore la somma di lire metà della spesa per il dall'importo corrispondente alla riscaldamento, oltre interessi sulla caparra, con detrazione del 3 1 canone di locazione non pagato. Peraltro, su appello dei medesimi locatori, la Corte d'appello di Venezia rigettava le domande, cosi motivando. Era emerso in causa che le parti avevano pattuito di ripartire le spese di riscaldamento, centralizzato fra gli inquilini, con totale esonero dei proprietari. In particolare, il teste CC (recte: LO), anche lui conduttore fino al 1981 di uno degli appartamenti di proprietà AT-CH, aveva riferito che, insieme allo GO, si era accordato col AT nel senso di esonerarlo da ogni spesa, visto che non usava il riscaldamento. In questa situazione, si doveva presumere -soggiungeva la gluvent Corte che tale convenzione fosse operante anche per il periodo successivo alla partenza dello LO, risultando invariata la situazione di fatto che era a base della convenzione stessa. Lo GO doveva anche pagare le spese della luce elettrica, non essendo state contestate le bollette ENEL, al pari di quelle riguardanti la sistemazione del giardino, secondo la testimonianza DO, che aveva riferito di avere eseguito i relativi lavori nel 1982, quando lo GO ancora conduceva l'immobile de quo. Concludeva quel giudice che, risultando estinto per compensazione il credito dello GO, non v'era “bisogno di riconoscere a favore dei proprietari alcuna voce ulteriore per i danni al bene (...), i quali (andavano) pertanto esclusi, stante l'antieconomicità, oltre che la difficoltà, di un loro attuale 4 accertamento". Infine, la Corte d'appello disponeva la parziale compensazione delle spese dei due gradi, stante "l'esito del giudizio e la considerazione che la riconvenzionale dei AT e CH aveva un portato prevalentemente difensivo, avendo costoro fatto acquiescenza alla compensazione fra gli eventuali contrapposti crediti (crediti i quali, in effetti, pur in modo residuale, sussist(evano), dovendosi ritenere che sia per dispersione, sia per l'appartamento ex CC, nella libera disponibilità dei proprietari, una parte della spesa di riscaldamento non poteva, comunque, non fare carico alla Glucent proprietà"). Per la cassazione della sentenza lo GO ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il AT, che a sua volta propone, contro la medesima sentenza, ricorso incidentale affidato ad altrettanti motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). denunciando violazione e falsaCon il primo mezzo, applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente principale si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che il patto riguardante le spese di 5 riscaldamento, intervenuto fra esso GO e lo LO, da un lato, e i locatori, dall'altro, fosse efficace pur dopo che quest'ultimo aveva rilasciato l'immobile locato, non ostante che lo stesso LO avesse detto di nulla sapere per il periodo successivo al rilascio. In particolare, la decisione, mentre costituiva violazione delle regole dell'onere della prova, aveva immotivatamente applicato la presunzione di vigenza dell'accordo pur essendo mutata la situazione di fatto nel quale era stato pattuito (l'accordo presupponendo la esso partecipazione dello LO alla spesa). Osserva la Corte che, in tema di interpretazione del l'accertamento della volontà degli stipulanti in contratto, Elucent relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, conseguendone che esso accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia cosi inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (così, da ultimo, Cass. 11 agosto 1999 n. 8590, Cass. 25 settembre 1999 n. 10568, Cass. 23 novembre 1999 n. 13026). Ebbene, il giudice d'appello illustrò in maniera congrua e coerente la ragione per cui ritenne che il patto contrattuale sull'esenzione dei locatori dalle spese di riscaldamento 610 dovesse valere pur dopo la partenza dello LO, essendo pienamente conforme a logica l'argomentazione secondo cui era rimasta comunque invariata la situazione oggettiva che ne stava alla base (il non uso del riscaldamento da parte degli stessi locatori). Così decidendo, quel giudice -lungi da violare i principi sull'onere della prova- altro non fece che fare uso del discrezionale potere di valutazione dei fatti e delle prove, essendo in tale modo da rigettare l'intera censura. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il medesimo ricorrente nel rilevare che la Corte di merito, contraddittoriamente, aveva da principio disconosciuto plucent ogni suo credito per il riscaldamento, e poi l'aveva invece riconosciuto, pur limitatamente alla "dispersione"- deduce che la sussistenza del vizio era comprovata dai seguenti calcoli: se egli aveva speso per il gasolio lire 3.274.461, il debito dei locatori -fatto pari, almeno, alla quarta parte di tale somma- ammontava a lire 818.615; tale importo, diminuito di lire 133.000 per canone non pagato, ammontava a lire 685.615, somma che, aumentata di lire 64.305 per gli interessi (sul deposito cauzionale) che la Corte d'appello si era dimenticata di conteggiare, finiva per ammontare a lire 749.920. Il credito AT-CH, per contro, ammontava a lire 445.000 per la 7 sistemazione del giardino, più lire 49.220 per bollette ENEL, per un totale di lire 494.220, il cui terzo, tre essendo gli appartamenti, era di lire 164.733. Sicché, in definitiva, era creditore di lire 749.200 meno 164.733, e cioè di lire 585.187. Con il terzo mezzo, violazione C falsa denunciando applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che le testimonianze assunte sull'entità della spesa relativa alla sistemazione del giardino erano contraddittorie, poiché uno dei testi sentiti aveva riferito che i lavori erano stati eseguiti dopo la partenza di esso GO. Ciò nonostante, la Corte d'appello aveva posto a suo carico la spesa, e per giunta, per l'intero ammontare, e non divisa per gluent tre. Le due bollette ENEL, poi una delle quali era successiva al rilascio dell'appartamento- non era provato che $1 riferissero al condominio. Né era vero che non fossero state contestate, ché la contestazione, invece, era stata totale e radicale, quanto alle richieste ed eccezioni della controparte Osserva la Corte che, dei due motivi, va esaminato prioritariamente il secondo, che costituisce la (parziale) premessa logica all'altro. Esso è infondato. In ordine all'asserita contraddittorietà delle testimonianze, invero, non può esservi spazio per una denuncia di vizio logico, poiché tale vizio non conferisce alla Corte di 0 08 cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica -in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio"- le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale esclusivamente spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (fra le tante, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2000 n. 456). plucent Quanto poi alle bollette ENEL relative all'immobile in questione, le quali -stando alla Corte d'appello- non erano state mai contestate, la deduzione difensiva del ricorrente secondo cui, in realtà, egli le aveva invece contestate, S1 risolve in una richiesta di riesame del merito della controversia, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. Detto questo, è pure infondata l'altra censura. Come si è detto in parte narrativa, il secondo giudice, dopo avere negato che lo GO potesse vantare un qualche credito per spese di riscaldamento, osservò, a proposito delle spese dei due giudizi, che il conduttore, in realtà, era creditore di 9 controparte, a quel medesimo titolo, sia in relazione alla “dispersione" (verosimilmente: del calore nei due appartamenti di proprietà del locatore, oltre quello locato), sia in relazione allo “appartamento ex CC (recte: LO), nella libera disponibilità dei proprietari" (la quale espressione appare, peraltro, di difficile comprensione). Ritenne quindi, in riferimento sia a tale circostanza, sia all'esito del giudizio e alla natura eminentemente difensiva della riconvenzionale dei locatori, tale da integrare, sostanzialmente, un'ipotesi di eccezione di compensazione, di compensare per la metà le spese in questione, ponendo l'altra metà a carico dello GO. Ebbene, la dedotta contraddizione non appare comunque attenere ad un punto decisivo della controversia. plucent Va premesso, a tale riguardo, che l'entità del credito “per dispersione” fu ritenuto dal secondo giudice di tale esiguità da rilevare non già sul merito della lite, ossia in via principale, incidentalmente, ossia al limitato fine della ma solo compensazione delle spese: la quale esiguità sembra in effetti impropria) dimostrato sia dalla (pur lessicalmente sia dalla aggettivazione usata ("in modo residuale"), considerazione che ad essa compensazione concorsero pure altre circostanze, quali l'esito del giudizio e la natura eminentemente difensiva della posizione processuale assunta dai locatori. Sicché, anche a ritenere la sussistenza di tale credito, la 10 decisione non ne rimarrebbe influenzata, nel senso di renderla diversa rilevando pur sempre l'assai maggiore credito dei locatori (per spese ENEL e di sistemazione del giardino, pur divise per quote, come sostiene il ricorrente, nonché per canone mensile non pagato, secondo il riconoscimento che il medesimo ne fa) rispetto al contrapposto credito (relativo agli interessi sul deposito cauzionale a suo tempo versato, secondo quanto lo stesso conduttore deduce nel ricorso: con esclusione, dunque, salva la precisazione che precede, di ogni diverso credito, essendo divenuto irretrattabile, in forza delle esposte considerazioni, la statuizione relativa all'interpretazione del patto sul carico delle spese di riscaldamento). denunciando violazione e falsa Con l'ultimo mezzo, EN applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lo GO si duole che il giudice d'appello non abbia interamente compensato le spese, tenuto conto dell'esito della lite. Osserva il Collegio che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso 11 in cui, a giustificazione della disposta compensazione, siano adottate ragioni illogiche o erronee (così, da ultimo, Cass. 14 giugno 1999 n. 5909). Non ricorrendo, pertanto, nella specie né il vizio logico né un'ipotesi di error in iudicando, in riferimento al denunciato art. 91 c.p.c., non resta che rigettare la doglianza. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il AT si duole che la Corte d'appello, contraddicendo le premesse poste in ordine all'accordo avente ad oggetto l'esclusione dei NT proprietari dalle spese di riscaldamento, abbia poi ritenuto che un credito dello GO in realtà sussisteva "sia per dispersione, sia per l'appartamento ex LO". Il motivo è evidentemente inammissibile per mancanza d'interesse, ove solo si consideri che l'affermazione censurata non ha impedito il rigetto della domanda dello GO. Con il secondo motivo, denunciando omessa e insufficiente motivazione, il AT si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che lo GO aveva rilasciato tempestivamente l'appartamento senza dare conto delle testimonianze offerte. "Infatti puntualizza-, sulla base delle testimonianze rese da parte dei signori LO e AT la difesa dei AT-CH era arrivata alla conclusione diametralmente opposta". Com'è noto, il ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata 12 in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (fra le tante, Cass. 13 maggio 1999 n. 4754, Cass. 12 maggio 1999 n. 4684). Non avendo il AT specificato il tenore della prova che sarebbe stata trascurata dal giudice del merito, è giocoforza concludere per l'inammissibilità del mezzo. pollicent Tale principio vale anche a dichiarare l'inammissibilità del successivo motivo, con il quale, denunciando violazione e/o falsa applicazione di legge per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonché omessa e insufficiente motivazione, il AT si duole che la Corte d'appello non abbia pronunciato sulla domanda risarcitoria sull'addotto rilievo dell'antieconomicità e della difficoltà del loro accertamento. In realtà, le prove fornite al riguardo -fotografie dei danni e una perizia sui danni- "erano tali e tante da rendere chiaro ed evidente il danno sofferto dagli stessi, per niente irrisorio ed antieconomico rispetto al suo accertamento". In effetti, premesso che la Corte d'appello sostanzialmente ritenne di rigettare nel merito la domanda risarcitoria in quanto non provata, il AT avrebbe dovuto, pure qui, 13 indicare in via specifica il contenuto delle elementi probatori che, a suo dire, suffragavano la domanda. Con il quarto motivo, enunciando violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, nonché omessa motivazione, il ricorrente incidentale si duole che la Corte abbia violato il principio solve et repete, dato che “controparte, nonostante si fosse impegnata ad iniziare una causa di merito solo dopo avere adempiuto alle proprie obbligazioni, (aveva) evocato in giudizio i signori AT- CH pur non avendo pagato una rata di canone. Pertanto, il клисил conduttore essendo moroso, non poteva esercitare alcuna azione nascente dal contratto". In relazione a tale ulteriore mezzo giova osservare che, ove una determinata questione giuridica - la quale implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861, Cass. 13 novembre 1996 n. 9941, Cass. 6 febbraio 1999 n. 1065). 14 In conformità di tale condivisibile principio, perfettamente attagliantesi alla specie, il ricorrente incidentale avrebbe dovuto adempiere all'onere appena indicato. Non avendovi adempiuto, va dichiarata, ancora una volta, l'inammissibilità della censura. In conclusione, vanno rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale. Nella ricorrenza di giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione. 80000
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, e compensa fra le parti 330000 le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in RO, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 11 dicembre 2009 IL CONSIGLIEREEut IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Giovanni Giambattista Iscritto a ruolo il 30.05.11 Ufficio di RO .. . 14.39Art. n..... Depositata in Cancelleria - 9 APR. 2001 Oggi, li IL CANCELLIERE Giovann) PA E T 15