Sentenza 30 novembre 1999
Massime • 1
Poiché il principio di tassatività delle impugnazioni ha valenza non solo oggettiva, ma anche soggettiva, legittimato a proporre il ricorso previsto dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto l'interessato e non anche il difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/1999, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 30.11.1999
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N. 6584
3. " Giuseppe DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N. 3980/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR NA, n. 17.5.1968 a Reggio di Calabria avverso l'ordinanza in data 22.10.1998 del Tribunale di Reggio di Calabria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. O S S E R V A:
Il difensore di UR NA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
denuncia l'erroneo computo nel limite reddituale di ammissibilità al beneficio della rendita di terreni in base alla loro capacità produttiva, come ricostruita dalla Guardia di Finanza, e non al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale. Il gravame è inammissibile, perché proposto e sottoscritto dal solo difensore. Infatti, contro l'ordinanza in tema di revoca o modifica del provvedimento ammissivo al patrocinio a spese dello Stato l'art.10, co. 2, L. 30.7.1990 n. 217 consente il ricorso per cassazione ai sensi del co. 5 del precedente art. 6; questo attribuisce la legittimazione ad impugnare soltanto all'interessato ed all'intendente di finanza. Ora, il principio di tassatività delle impugnazioni ha valenza non soltanto oggettiva ma anche soggettiva, spettando il relativo diritto, ex art. 568, co. 3, C.P.P., "... a soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce" (cfr. sul punto Cass., Sez. Un. , 16.12.1998/19.1.1999, Messina ed altro). Nè in contrario può farsi riferimento alla concorrente legittimazione al ricorso della parte e del difensore prevista in via generale dall'art. 613, co. 1, C.P.P., poiché la L. n. 217/1990 è successiva al codice e detta, in tema di patrocinio a spese dello Stato, una disciplina connotata da spiccata specialità e interamente ispirata al principio della esclusiva legittimazione personale dell'interessato. Infatti, l'art. 2, co. 2, della legge prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente, a pena di inammissibilità; l'art. 6, al co. 1, dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato e al successivo co. 4 gli consente l'impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d'Appello, senza riconoscere analogo diritto al difensore (cfr. in proposito Cass., Sez. I, 31.5/19.7.1995, Arienzo;
2.3/14.4.1998 e 2.3/14.4.1998, entrambe su ricorsi Lucchese). Il difensore non era dunque, nella qualifica, legittimato a proporre il gravame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000