Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, poiché il giudice è tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente (computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito), lo stesso, nell'applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruità della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il PM non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, anche se, svolgendo il computo, "parta" da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 24.6.1999
1. Dr. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. Dr. RL COGNETTI " N.1428
3. Dr. Renato CALABRESE " REGISTRO GENERALE
4. Dr. Mario ROTELLA " N.3323/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA RL, n. Amelia il 16.2.44 avverso sentenza 14.10.98 C.A. Genova;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona dell'A.G. di F. FIORE di annullare senza rinvio con riduzione della pena in concreto ad a. 1 e m. 10;
- udito il difensore Avv. Di Lazzarini Avv. A. Vernazza, che chiede l'accoglimento.
ritenuto
1 - LA RL è stato condannato dal Tribunale di Genova il 14.10.98, per bancarotta fraudolenta con generiche ad a. 2 rec. e pene accessorie.
Ha proposto appello, per nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine ad istanza di patteggiamento, e per eccessività di pena e mancata concessione di sospensione condizionale. In via incidentale il P.G., ha impugnato in punto di pena, e la Corte di Genova l'ha aumentata ad a. 2 e m. 6 rec.
Con il ricorso l'imputato denuncia: 1) - nullità della sentenza di 1^ (la pena irrogata era di soli due mesi superiore a quella proposta, perché non era stata applicata la diminuzione per il rito ex art. 444) e 2^ grado, per omessa pronuncia sull'istanza di patteggiamentò (è stato commesso errore analogo, perché si procede da una pena base inferiore a quella proposta ex art. 444: a. 3 e m. 9, invece che a. 4 rec.) e mancata declaratoria di nullità della sentenza di 1^ grado (violazione artt. 546/3, 25/3, 444 CPP); 2) - vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena in riferimento alla proposta di patteggiamento.
2 - Il ricorso è infondato. Al difetto di motivazione della sentenza di 1^ grado provvede il giudice di merito 2^ grado. Tanto vale anche nel caso di cui si confermi il rigetto della richiesta di cui all'art. 448/1 CPP. Pertanto nella specie non si verifica alcuna nullità delle sentenze, in relazione a vizio di motivazione della sentenza di 1^ grado, se la motivazione di II grado per sè è compiuta. Inoltre, il giudice d'appello che applichi un pena maggiore di quella proposta in 1^ grado con il patteggiamento, con ciò stesso, facendo riferimento ai criteri adottati nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di pena, assolve l'onere di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di pena non consentita dal p.m..
La questione proposta con il ricorso, a ben vedere, concerne il punto se per il rilievo di erroneità del rigetto della richiesta di pena, è necessario fare riferimento alla pena computata prima dell'applicazione per la diminuzione per il rito, o a quella comunque risultante a fronte di quella richiesta. Va precisato che, a differenza dell'art. 442 CPP (rito abbreviato) la diminuzione di pena applicabile in ipotesi di cui all'art. 444, è fino ad un terzo, e non di 1/3 per cui, per stabilire se è corretta la decisione, in ipotesi la diminuzione per il rito rileverebbe nel caso in cui la pena inflitta fosse in concreto superiore di un solo giorno rispetto a quella richiesta.
L'assunto del ricorso è perciò infondato, per il rilievo che la pena inflitta in 2^ grado è ben superiore a quella della richiesta ex art. 444 CPP. In linea di principio, il giudice ha potere discrezionale nel determinare la pena da infliggere e perciò la sua congruità, purché nel computarla rispetti il principio di legalità. Tale potere è confermato, giusta sentenza 313/90 della Corte Costituzionale, in materia di applicazione della pena su richiesta. In tal caso, se accoglie la proposta, la sua valutazione di congruità è implicita nell'adozione del rito speciale, per il quale è tenuto a delibare la correttezza dello stesso computo svolto dal richiedente, che include anche la quantificazione della diminuzione, vincolata solo nel massimo di 1/3, di cui all'art. 444 CPP. Pertanto il giudice che, in 1^ o 2^ grado, non pronunci immediatamente sentenza ex art. 448 (e cioè non accolga la proposta di pena non consentita dal p.m.), esercita correttamente il suo potere discrezionale se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, eccettuata la diminuzione minima possibile per il rito speciale, ancorché svolgendo il computo proceda da una pena base inferiore a quella su cui si fonda la richiesta, giacché tale potere concerne anche l'entità, della diminuzione per il rito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999