Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10461
CASS
Sentenza 24 giugno 1999

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In tema di patteggiamento, poiché il giudice è tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente (computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito), lo stesso, nell'applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruità della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il PM non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, anche se, svolgendo il computo, "parta" da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10461
    Data del deposito : 24 giugno 1999

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