Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt.14 settembre 1944, n. 288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è altresì necessario che tenga una condotta improntata a malanimo, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato destinatario. (Fattispecie relativa all'esclusione della scriminante in un caso di resistenza a pubblico ufficiale, in cui gli agenti di P.G. avevano proceduto all'arresto a seguito dell'abnorme ed ingiustificata reazione posta in essere dall'imputato a fronte di un invito legittimamente rivoltogli ad essere accompagnato in Questura a fini di identificazione).
Commentari • 4
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L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato: la reazione può quindi dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè …
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La Cassazione, sezione 6, con la sentenza numero 31365 depositata il 22 agosto 2022 ha esaminato la questione relativa all'applicabilità dell'esimente dell'articolo 393 bis c.p. nel caso sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa. Atto arbitrario del pubblico funzionario: norma in esame: Art. 393-bis - Causa di non punibilità (1) 1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. (1) Articolo aggiunto dal comma 9 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2009, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/01/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 162
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13490/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
2 - AR UZ, nato in [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 28-1-08 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Penale;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udita la requisitoria del P.G., Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.G. e per la inammissibilità del ricorso dell'imputato. OSSERVA
1 .-. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, sezione 3^ penale, ha confermato la assoluzione di AR UZ dal reato di resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritto sub A) per essere il fatto non punibile ai sensi del D.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4 e la dichiarazione di improcedibilità nei confronti del predetto in riferimento al reato di lesioni personali contestato sub B) per mancanza di querela, pronunciate in primo grado in data 17-6- 05 dal Tribunale di Asti. Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di primo grado, condannandolo alle spese del grado.
2 .-. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, chiedendone l'annullamento.
Il Procuratore Generale di Torino deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A suo avviso, nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun atto arbitrario da parte dei pubblici ufficiali operanti, in quanto, anche a volere ritenere che gli agenti non potessero invocare il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15 (T.U.L.P.S.), la reazione del prevenuto era stata in ogni caso abnorme, manifestamente non giustificata, e comunque eccessiva e sproporzionata, in quanto egli avrebbe ben potuto limitarsi a manifestare il suo fermo rifiuto alla richiesta degli agenti senza ricorrere alla minaccia ed alla violenza fisica per opporsi agli stessi. A parte il fatto che il comportamento violento e minaccioso dell'imputato era stato realizzato non soltanto quando gli era stato richiesto di seguire gli agenti in Questura, ma anche in un successivo frangente, in cui gli operanti erano legittimati a bloccare l'AR per provvedere alla redazione degli atti a suo carico, anche in considerazione del fatto che occorreva procedere alla sua identificazione, essendo privo di documenti. In realtà - si conclude nel ricorso - nel caso di specie gli agenti di polizia avevano esercitato una loro legittima funzione, senza operare alcuna forma di coercizione nei confronti dell'AR ed avevano proceduto al suo arresto solo di fronte alla abnorme ed ingiustificata reazione dell'imputato che aveva violentemente resistito ad un invito legittimamente impartito, ricorrendo alla minaccia di morte e alla violenza fisica nei confronti degli operanti.
3 .-. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto altresì ricorso AR UZ, tramite il suo difensore, sostenendo la illogicità della motivazione nella parte in cui è stata pronunciata la sua condanna alle spese del grado. Ad avviso del ricorrente, trattandosi di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, tale condanna alle spese non poteva essere pronunciata.
4 .-. Il ricorso del Procuratore Generale di Torino è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica, là dove afferma la sussistenza nella fattispecie in esame di una ipotesi di atto arbitrario di cui al D.Lgt. n. 288 del 1944, art.
4. In particolare, la Corte di merito ha fondato la assoluzione sulla affermazione che il richiamo al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, non consentiva agli agenti di procedere all'accompagnamento dell'imputato, sicché tale atto di ufficio non poteva qualificarsi come legittimo, con la conseguente impossibilità di "configurare il reato di cui all'art. 337 c.p. nella reazione minacciosa dell'imputato". Appare evidente il salto logico compiuto dai giudici di merito, in quanto, per giurisprudenza costante, la mera illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale non è sufficiente a realizzare la ipotesi di cui al citato art. 4, richiedendosi che il pubblico ufficiale abbia commesso un atto "arbitrario", e cioè un comportamento che manifesti malanimo, capriccio, settarietà, prepotenza, sopruso e altri simili motivi, per nulla evidenziati nella decisione censurata.
A parte il fatto che, come ha accertato lo stesso Giudice del gravame, il comportamento violento, accompagnato da minaccia di morte (ammesso dallo stesso imputato) risulta essere stato posto in essere non soltanto quando all'AR è stato chiesto di andare in Questura, ma anche in un successivo frangente, in cui gli operanti erano legittimati a bloccare il prevenuto per la redazione degli atti a suo carico. Si doveva, infatti, appurare le esatte generalità dell'imputato, che, colto in stato di ubriachezza e in flagranza di reato, non aveva esibito documenti di identità. In ordine a questa risultanze, pure evidenziate dai giudici di merito e costituenti oggetto dei motivi di appello del Pubblico Ministero, nessuna motivazione pertinente risulta nella sentenza impugnata. 5 .-. Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'AR è fondato.
La Corte di Appello di Torino ha concluso per la inammissibilità del gravame presentato nell'interesse dell'imputato "per difetto di interesse, trattandosi sostanzialmente di mera memoria con la quale ci si limita(va) a chiedere la conferma della sentenza di primo grado". Da questa corretta conclusione la Corte di merito ha però erroneamente fatto conseguire la condanna alle spese del grado in capo all'AR. Infatti, non essendovi stata soccombenza, l'imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali.
6 .-. Per le argomentazioni sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, con eliminazione di detta condanna, nonché l'annullamento della medesima sentenza, in accoglimento del ricorso del P.M., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che elimina.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.M., e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 23 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009