Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15707 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
IN NAME DE POPOLO IT. Ì NO1 5 7 07/03 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Атен голом SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 12723/00 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere 14149/00 Cron. 32030 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Rep. 4127 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere Ud. 24/06/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GÅ IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell'avvocato MARRAPESE, che lo difende, giusta delega in GIOVANNI atti;
-ricorrente -
contro
AUTOSTRADE - CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO 2003 MARAZZA, che la difende, giusta delega in atti;
1474 -· controricorrente -1- nonchè
contro
CATTOLICA ASSIC COOP SRL;
intimata e sul 2° ricorso n° 14149/00 proposto da: CATTOLICA ASSICURAZIONE SCARL, con sede in Verona, in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante dr. Ezio Paolo Reggia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO CINALLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LL IL, AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 1338/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/04/99 e depositata il 27/04/99 (R.G. 2980/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Maurizio MARAZZA;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in 1 persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del I motivo del ricorso principale e l'assorbimento del II;
il rigetto del ricorso incidentale. -3- R.G. 12723/00 - 14149/00 Svolgimento del processo L'art. 12 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali del 3 ottobre 1989 prevedeva che il datore di lavoro provvedesse a stipulare una polizza che - in caso di morte o inva- lidità permanente che non consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro – assicu- - rasse al dipendente coniugato o con carichi di famiglia, in aggiunta al normale tratta- mento di liquidazione, l'erogazione di una somma di £ 140 milioni. L'Iritecna, agendo anche per la soc. Autostrade, stipulò il corrispondente contratto il 5 dicembre 1999 con la società Cattolica di Assicurazioni. Il sig. VA, avendo cessato il rapporto diri- genziale con la soc. Autostrade il 31 dicembre 1993, ed essendogli stata riconosciuta l'invalidità permanente come insorta il 1° novembre 1993, chiese alla Cattolica il paga- mento della menzionata indennità. La Cattolica oppose di essere obbligata solo nei con- fronti della società Autostrade e che il VA aveva risolto il rapporto di lavoro per dimissioni e non a causa di invalidità. La soc. Autostrade intervenne in giudizio in ade- sione alla tesi della compagnia di assicurazioni. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda. L'appello del VA fu respinto dalla Corte d'appello di Roma sul presupposto del difetto di legittimazione dello stesso a pro- porre l'azione; legittimazione che sarebbe, invece, spettata alla società Autostrade, uni- ca titolare del rapporto assicurativo dedotto in causa. A tale conclusione la Corte territo- riale è pervenuta in base alla lettura dell'art. 4 della polizza assicurativa, laddove è pre- cisato che i capitali garantiti "sono liquidati... alla società di appartenenza del dirigente cui si riferisce il sinistro", dell'art. 5 dello stesso documento, dove è stabilito che "con la liquidazione del capitale...nulla è più dovuto alla società avente diritto in caso di successiva morte dell'assicurato". Il VA propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, svolgendo due motivi. Rispondono con controricorso sia la soc. Au- Cons. Sito est. 1 R.G. 12723/00 - 14149/00 tostrade, sia la soc. Cattolica di Assicurazione. Quest'ultima propone anche ricorso in- cidentale, formulato in un unico motivo. Le parti depositano anche mentoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la me- desima sentenza. principal Con il primo motivo il ricorrente - lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1891, 1411 e 1920 c.c., in relazione all'art. 12 C.C.N.L. Dirigenti di A- ziende Industriali, delle norme di polizza di cui è causa, nonché i vizi della motivazione - sostiene che i criteri ermeneutici dettati dalla legge sono stati disattesi dal giudice d'appello sulla base di un iter argomentativo illogico ed erroneo. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, infatti, che il contratto di assicurazione in oggetto è stato sti- pulato in relazione al C.C.N.L. e che esso è sottoscritto in favore dei propri dirigenti. L'interesse tutelato non sarebbe, dunque, quello della società contraente (la Autostrade), bensì quello del dirigente assicurato. Sicché, il contratto stesso andrebbe ricompresso nelle fattispecie di cui al contratto di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), op- pure del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), oppure ancora del contratto di assi- curazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.), con conseguente autonomo diritto del ricorrente azionabile nei confronti della compagnia assicuratrice senza possibilità di deroga dai contraenti. A sostegno di questa tesi il VA adduce: il tenore di una nota con la quale la soc. Autostrade informava che “a termini della polizza beneficiari dell'indennizzo sono i dirigenti inclusi nell'assicurazione di gruppo e in caso di loro premorienza gli eredi legittimi testamentari, salvo diverso avviso degli interessati da comunicare formalmente per iscritto alla Società Cattolica"; il modulo contenente le condizioni speciali di polizza dove si afferma che "nel caso di avvio della procedura ...a richiesta della Società, la Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da Cons. Strito est. 2 R.G. 12723/00 - 14149/00 ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso d'invalidità, sono obbli- gati ..." Con il secondo motivo - dove si censurano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., delle norme di polizza, degli artt. 112, 100, 345 c.p.c., dell'art. 12 del CCNLDAI, dell'art. 11 del DPR n. 914 del 1955, nonché i vizi della motivazione - il VA integralmente ripropone i motivi d'appello, che sostiene non essere stati va- lutati dalla Corte romana. Essi sostanzialmente propongono le stesse questioni già poste nel primo motivo in relazione alla carenza di interesse della Autostrade ad intervenire nel processo tra assicurato ed assicuratore, in una fattispecie di contratto a favore del terzo o di assicurazione per conto altrui, ed in relazione all'interpretazione dell'art. 12 del Contratto collettivo, il quale si riferirebbe ad un'invalidità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza esigere che il rapporto di lavoro sia cessato per tale ragione (in realtà la risoluzione del rapporto di lavoro del VA avvenne - come s'afferma nel controricorso per mutuo consenso tra le parti, con fruizione da - parte del lavoratore di incentivi offerti dall'azienda, e non a seguito di stato di invalidità permanente). I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respin- ti. Giova innanzitutto premettere che la tematica dibattuta pone strettissimi limiti al giu- dice di legittimità, in quanto, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento del- la volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Sicché, questo accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve, peraltro, dedursi con la Cons. Sponto est. 3 R.G. 12723/00 - 14149/00 в Is norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve, peraltro, dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perché altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile come tale in sede di legittimità (tra le tantissime, cfr., tra le ultime, Cass. 20 gennaio 2003, n. 732; 15 ottobre 2001, n. 12518). Ciò premesso, va subito detto che la sentenza impugnata perviene alla conclusione del- la mancanza di legittimazione del VA nell'azione proposta con dovizia di ar- gomentazioni, tutte logicamente concatenate tra loro. E', altresì, rilevabile l'assoluto ri- spetto e buon governo delle regole ermeneutiche legislativamente imposte. Ed infatti la sentenza, dalla lettura di alcune clausole di polizza (puntualmente trascrit- te nel testo della motivazione), giunge al convincimento che le parti stipulanti il contrat- to di assicurazione non intesero attribuire al beneficiario il diritto di pretendere l'adempimento e che, anche quando si è utilizzato il termine di assicurato, lo si è fatto per intendere il dirigente cui si riferisce il sinistro, nel senso di cui all'art. 1919 c.c. e non la persona incisa dal danno da compensare (che nella logica del contratto era pur sempre da identificarsi nel datore di lavoro tenuto ad indennizzare il dipendente in forza del CCNL). Quanto alle altre condizioni speciali (alle quali ancor oggi fa riferimento il ricorrente), esse secondo la sentenza impugnata - non valgono a rendere l'assicurato (ossia il dirigente) parte del rapporto e legittimato a pretenderne in proprio l'adempimento, perché contemplano solo la facoltà del contraente (il datore di lavoro) di farsi sostituire dal dipendente nell'esecuzione di alcune attività strumentali all'accertamento del diritto all'indennità. Restando, quest'ultima, nella disponibilità del contraente/datore di lavoro, al quale solo, peraltro, spetta, in caso di contestazione, di promuovere la procedura arbitrale diretta a dirimerla e di nominare il proprio arbitro. Cons. Spirito est. 4 R.G. 12723/00 - 14149/00 Rilevate, dunque, la congruità e la logicità di un siffatto ragionamento, e rilevato l'adeguarsi dello stesso ai criteri ermeneutici legali, la sentenza impugnata resta immune da censure. Dovendosi, altresì, tener conto che il ricorrente non specifica neppure il mo- do in cui il ragionamento del giudice si sarebbe da quei criteri discostato o quali regole siano state di fatto violate, limitandosi, piuttosto, a fornire (inammissibilmente in questa sede) una propria diversa interpretazione delle vicende intorno alle quali verte la causa. Tutto quanto s'è detto risolve in radice ogni altra questione attinente al diritto dell'attore scaturente dal Contratto collettivo, così come le altre censure impertinente- mente proposte per violazione di una serie di norme di legge. Il ricorso principale va, dunque, respinto. Quanto al ricorso incidentale - con il quale la Società Cattolica di Assicurazione chiede "in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi il rag. VA Duilio a rifondere alla Società Cattolica di Assicurazione le spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado ..." esso va respinto in base al principio secondo cui il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite (compensazione nella specie avve- nuta in considerazione della difficoltà della materia) non è censurabile in cassazione (Cass. 15 novembre 2002, n. 16057). Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. a i r e l l Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003. 1 e 0 c E n R a Il Presidente E C U n Yimonio fuva i 1 Q L'Estensore 0 a 6 t 0 a t i s o p e Cons. Spirito est. D CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione resso l'Agenzia 127.9.2006 delle Entrate di Roma 2 il 32861 versate €167.77 serie 4 al n. 5688 apposta in calce alla copia autentica (AM: 278 T:U: n°115 del 30/5/2002) SSAZIONE II Cancelliere C Luigi D A M