Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto , oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche ( in applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione, e non come semplice quietanza liberatoria, avendo il giudice di merito accertato che tra le parti erano intercorse reciproche concessioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN ER - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (11314/00 R.G.) proposto da:
LA CHIOCCIOLA di ER & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore Sepe ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Clitumno n. 51, presso l'avv. Franco Ongaro, che difende unitamente all'avv. Giancarlo Tonetto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a.
- intimata -
nonché sul ricorso (14485/00 R.G.) proposto da:
ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore ER DE e LO SU, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone n. 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Ferdinando T. Trivellato, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
LA CHIOCCIOLA di ER & C. s.n.c.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1745/99 del 29 novembre - 20 dicembre 1999 (R.G. 1469/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Ferdinando Trivellato per la controricorrente ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"LA CHIOCCIOLA", di SEPE ER s.n.c. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia le ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. Premesso di avere stipulato una polizza assicurativa per i danni da incendio per la propria attività commerciale sita in Venezia, Cavallino, con la società convenuta, che si era verificato l'evento assicurato con la completa distruzione del locale, ma che le GENERALI, a fronte della domanda di indennizzo proposta il 13 ottobre 1991, avevano provveduto al pagamento della somma di lire 375 milioni, sulla scorta della stima effettuata qualche anno prima solo il 24 febbraio 1993, cioè dopo la definizione del procedimento penale (conclusosi con la assoluzione dell'imputato) instaurato nei confronti di SEPE, ritenuto responsabile dell'incendio stesso, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento del maggior danno per interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata messa a disposizione del capitale da parte della convenuta, interessi e rivalutazione maturati tra la data del danno e, quindi, del dovuto indennizzo e quella del pagamento. Con sentenza 23 novembre 1994 - 19 gennaio 1995 il tribunale adito rigettava la domanda attrice, ritenendo che la quietanza sottoscritta dalla società "LA CHIOCCIOLA" al momento dell'incasso della somma di lire 375 milioni costituiva una transazione e non già una mera quietanza di pagamento.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente "LA CHIOCCIOLA", nonché da SEPE ER in proprio, la corte di appello di Venezia con sentenza 29 novembre - 20 dicembre 1999 da un lato dichiarava la carenza di legittimazione attiva del SEPE in proprio, dall'altro rigettava il gravame, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo "LA CHIOCCIOLA" di ER & C. s.n.c. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, la s.p.a. LE GENERALI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno ritenuto che l'atto di quietanza sottoscritto il 24 febbraio 1993 per lire 375 milioni da SEPE ER legale rappresentante de "LA CHIOCCIOLA" s.n.c. integra una transazione, sussistendo sia l'aliquid datum sia l'aliquid retentum, atteso che se, da una parte, l'assicurato rinunciava alle maggiori somme che forse avrebbe potuto ottenere in seguito a una lite, dall'altra otteneva rapidamente una somma prossima quella inizialmente richiesta (379 milioni) evitando così una lite sul quantum che le Assicurazioni ritenevano sicuramente inferiore alla richiesta.
3. Il ricorrente principale censura la riassunta pronunzia con un unico motivo, con il quale, in particolare, denuncia "del primo motivo di gravame, art. 360 n. 3 e 5 violazione delle norme di diritto ed omessa contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia: della transazione".
Riportati i fatti di causa e la conclusione fatta propria dai giudici a quibus, parte ricorrente, premesso di non condividere la qualificazione di "transazione" data dal giudice del merito al documento 24 febbraio 1993 ("Non è così"), testualmente afferma "come riportato nei nostri precedenti scritti difensivi, l'atto 24 febbraio 1993 è mera quietanza nel senso che, la società ricorrente, si è limitata a dare atto di avvenuto pagamento della somma di lire 375 milioni, e non emerge da quell'atto alcun elemento transattivo, come ritiene il giudice della gravata sentenza, anche perché la precedente lettera 26 gennaio 1993 individuava in lire 379 milioni l'importo dovuto dalle Assicurazioni Generali s.p.a. per il solo capitale".
Riportate alcune pronunzie di questa corte e di giudici di merito, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni "in totale riforma della sentenza n. 1794/99 della Corte di Appello di Venezia, dichiarare ingiusta ed illegittima ed annullare la sentenza stessa disponendo ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese legali".
4. Il ricorso non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1 In primis si osserva - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi svolti nei precedenti gradi del giudizio, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (Cass., 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in iudicando), non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass., 13 gennaio 1996, n. 252). È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti ne' ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati per relationem.
4.2. Quanto alla "interpretazione" del contratto 24 febbraio 1993 e alla sua qualificazione come "transazione" si osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e ss. c.c. (cfr., Cass. 15 ottobre 2001, n. 12158). La seconda, per contro, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può f ormare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto (per tutte, cfr., Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054). Pacifico quanto precede, si osserva, che i giudici di merito hanno ricostruito la volontà delle parti, in sede di predisposizione del documento 24 febbraio 1993, nel senso che le stesse si erano fatte delle reciproche concessioni e che un tale accertamento non è in alcun modo validamente censurato dalla ricorrente principale. Questa, infatti, infatti, lungi dal dedurre che la motivazione che sorregge la conclusione fatta propria dai giudici a quibus è così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quei giudici per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, o dal prospettare violazione delle norme ermeneutiche, si limita ad opporre alla valutazione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito, una propria, diversa, valutazione di quelle stesse circostanze e la denunzia, pertanto, esula, palesemente, dal modello di cui agli artt. 360 n. 5 e 366 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 20 febbraio 2002, n. 2442, specie in motivazione, nonché Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802).
4.3. Deve escludersi, infine, che i giudici del merito siano incorsi in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell'art. 1965 c.c. per avere qualificato il contratto inter partes come "transazione", dopo avere accertato, in linea di fatto con apprezzamento come osservato sopra in alcun modo validamente censurato, che nello stesso le parti si erano fatte reciproche concessioni così evitando una possibile lite tra le stesse.
È sufficiente, al riguardo, tenere presente la stessa definizione del contratto di transazione data dall'art. 1965 c.c. ("la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro").
A prescindere dal considerare che la ricorrente principale si astiene dall'indicare quale sia la interpretazione, dell'art. 1965 c.c., data dalla sentenza gravata, in contrasto con la lettera della legge e con l'interpretazione che di questa ne danno la giurisprudenza e la più autorevole dottrina, limitandosi inammissibilmente a dolersi che l'esito della lite sia stato diverso da quello auspicato (cfr., ad esempio, Cass. 12 maggio 1998, n. 4777, nonché Cass. 21 agosto 1997, n. 7850), si osserva che il principio fatto proprio dai giudici del merito corrisponde, puntualmente, ai più recenti insegnamenti giurisprudenziali di questa Corte, richiamati anche in ricorso.
Come affermato da Cass. 4 maggio 1999 n. 4442 puntualmente (richiamata nel ricorso principale, a pag. 4) "la cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata ... a saldo di ogni ... pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale ... Va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertato che ... (la parte) l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi (sempre in questo senso, per la giurisprudenza successiva, ad esempio, Cass. 11 luglio 2001, n. 9407, nonché Cass. 8 novembre 1999, n. 12411 e Cass. 6 ottobre 1999, n. 1117, nonché, resa proprio con riguardo a quietanza rilasciata ad un istituto assicuratore, Cass. 23 maggio 2000, n. 6724). Avendo nella specie, in linea di fatto, i giudici del merito accertato, sia alla luce del documento 24 febbraio 1993, sia aliunde (in particolare, corrispondenza tra le parti) che sussisteva nel caso concreto "sia l'aliquid datum, sia l'aliquid retentum" è palese che la sentenza impugnata, lungi dal porsi in contrasto con la giurisprudenza ricordata dalla ricorrente principale si è ad essa esattamente adeguata.
5. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da controparte e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 113,00, oltre euro 700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003