Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 732
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto , oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche ( in applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione, e non come semplice quietanza liberatoria, avendo il giudice di merito accertato che tra le parti erano intercorse reciproche concessioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 732
    Data del deposito : 20 gennaio 2003

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