Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma considerata e interpretata dalla S.C., attesa la definitività del principio di diritto enunciato in relazione ai presupposti logici necessari della pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI n^88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO n^23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FLAVIO MENGONI, STEFANO MENGONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/97 del Tribunale di TRENTO, depositata il 20/05/97, R.G.N. 6/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato Maurizio CINELLI;
udito l'Avvocato Piergiorgio VILLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con ricorso al pretore di Rovereto, l'avvocato Lamberto NI chiedeva la condanna della Cassa nazionale forense all'applicazione, nel calcolo della pensione di vecchiaia del D.M. 25 settembre 1990, il quale,, tra l'altro, prevede per il calcolo medesimo la rivalutazione di tutti i redditi , e non di parte di essi, del 100% in luogo di quella antecedente del 75 %.
Il pretore rigettava la domanda ed il tribunale di Rovereto, con sentenza del 1 dicembre 1994, rigettava l'appello proposto dal NI.
Su ricorso di quest'ultimo, questa Corte, con sentenza n. 4824 del 1996, cassava la sentenza di appello, rinviando la causa, anche per le spese, al tribunale di Trento.
Questo tribunale, con sentenza del 15 maggio 1997, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda, condannava la Cassa al pagamento della differenza dovuta, ammontante a circa 10 milioni, oltre agli interessi.
Ciò in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale la rivalutazione di tutti i redditi e non di parte di essi deve avvenire sulla base di un coefficiente unico rispetto all'indice Istat per tutti gli anni presi in considerazione al fini del calcolo.
Avverso questa sentenza la Cassa ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, la Cassa propone, come già aveva fatto di fronte al tribunale di Trento, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 15 della legge n. 576 del 1980, regolanti la materia, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che, applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento degli iscritti e, altresì, uno squilibrio nella gestione finanziaria dell'Ente.
Deduce inoltre che il legislatore avrebbe adottato una soluzione irrazionalmente discriminatoria, anche in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.
Denunciando anche vizi della motivazione, la cassa si duole anche del fatto che il tribunale non ha motivato, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, su tale irragionevolezza, ritenendo irrilevante l'eccezione.
Il ricorso è inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte, nel caso di cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, con contestuale enunciazione del principio di diritto sulla interpretazione della nonna di legge applicabile, in sede di impugnazione della sentenza del giudice del rinvio non è ammissibile la questione di costituzionalità della norma, come interpretata dalla Corte di Cassazione, data la definitività del principio enunciato in relazione ai presupposti logici della pronuncia di annullamento ( n. 9501 del 1993, n. 4058 del 1990 ed altre ).
Nella specie la Cassa ricorrente, lungi dal denunciare il fatto che il tribunale di Trento non si è attenuto al principio enunciato in subiecta materia da questa Corte, si limita, come si è visto, ha proporre l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme dalle quali tale principio è stato tratto, per cui la censura non può trovare ingresso in questo giudizio.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della Cassa alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L 35.000 oltre a 3.000.000 per onorarlo di avvocato.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999