CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2023, n. 38693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38693 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GE EL, nato a [...] il [...] (CUI 01Z8E13) avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Angela Porcelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Per il tramite del suo difensore, EL GE propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19 aprile scorso, che, all'esito della convalida del suo arresto in flagranza, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altre due persone, oltre 43 chilogrammi lordi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38693 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 11/07/2023 2. Il ricorso lamenta l'assenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato, sotto tale profilo, solo per le posizioni dei due coindagati. L'ordinanza impugnata, in particolare, non avrebbe spiegato perché il ravvisato pericolo di reiterazione criminosa debba dirsi attuale e concreto, nel senso dell'elevata probabilità di una prossima occasione per delinquere, né per quale ragione tale esigenza cautelare, se esistente, non possa comunque essere salvaguardata con misure più blande. Anzi, sotto quest'ultimo aspetto, non possono valere per il ricorrente le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione dell'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari per gli altri indagati, ovvero, per uno, l'assenza di un domicilio in Italia e, per l'altro, il fatto che la droga fosse custodita proprio presso la sua abitazione: GE, infatti, vive in Italia dal 1995, sua moglie lavora, egli possiede automobili, è titolare di conti correnti bancari, non ha alcuna pendenza giudiziaria e le perquisizioni domiciliari nei suoi confronti hanno avuto esito negativo. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo sulle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è ammissibile. 2. A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto solo per violazione di legge. Tale è, senza dubbio, anche l'omissione di motivazione o la mera apparenza della stessa, in relazione al generale dovere di motivazione delle sentenze e - per quel che interessa in questo caso - delle ordinanze, imposto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. Tuttavia, per motivazione apparente deve intendersi solo quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). -2/ 3. Nello specifico, non solo la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta tali profili patologici evidenti, ma, ancor prima, questi non vengono neppure dedotti dal ricorrente, che, nella sostanza, si limita a contestare le valutazioni compiute dal giudicante. 3.1. Non vi è, anzitutto, alcuna omissione di motivazione, perché, se è vero che il Tribunale, trattando delle esigenze cautelari, non si sofferma specificamente sulla figura di GE, esso costruisce la propria motivazione sul punto valorizzando proprio i profili della pluralità di persone coinvolte, della distinzione di ruolo tra loro, dei loro legàmi internazionali e della dimensione organizzata del traffico, altresì significando come anche GE, al pari degli altri, possedesse un telefono criptato: in tal modo, quindi, offrendo una spiegazione che tiene conto - anche - della sua specifica condotta e che ben si attaglia ad essa. 3.2. Sulla base di tali argomenti, inoltre, l'ordinanza spiega in particolare perché gli arresti domiciliari, ancorché con il controllo elettronico, non sarebbero idonei ad interrompere i contatti del ricorrente con quei contesti criminali e, dunque, ad elidere il ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, con una motivazione senza dubbio ragionevole, ma, comunque, effettiva e non semplicemente apparente, e quindi - per quanto già osservato - non censurabile in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle < spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle P ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, O disp. att. cod. proc. pen.. r.) Così deciso 1'11 luglio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Angela Porcelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Per il tramite del suo difensore, EL GE propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19 aprile scorso, che, all'esito della convalida del suo arresto in flagranza, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altre due persone, oltre 43 chilogrammi lordi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38693 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 11/07/2023 2. Il ricorso lamenta l'assenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato, sotto tale profilo, solo per le posizioni dei due coindagati. L'ordinanza impugnata, in particolare, non avrebbe spiegato perché il ravvisato pericolo di reiterazione criminosa debba dirsi attuale e concreto, nel senso dell'elevata probabilità di una prossima occasione per delinquere, né per quale ragione tale esigenza cautelare, se esistente, non possa comunque essere salvaguardata con misure più blande. Anzi, sotto quest'ultimo aspetto, non possono valere per il ricorrente le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione dell'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari per gli altri indagati, ovvero, per uno, l'assenza di un domicilio in Italia e, per l'altro, il fatto che la droga fosse custodita proprio presso la sua abitazione: GE, infatti, vive in Italia dal 1995, sua moglie lavora, egli possiede automobili, è titolare di conti correnti bancari, non ha alcuna pendenza giudiziaria e le perquisizioni domiciliari nei suoi confronti hanno avuto esito negativo. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo sulle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è ammissibile. 2. A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto solo per violazione di legge. Tale è, senza dubbio, anche l'omissione di motivazione o la mera apparenza della stessa, in relazione al generale dovere di motivazione delle sentenze e - per quel che interessa in questo caso - delle ordinanze, imposto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. Tuttavia, per motivazione apparente deve intendersi solo quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). -2/ 3. Nello specifico, non solo la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta tali profili patologici evidenti, ma, ancor prima, questi non vengono neppure dedotti dal ricorrente, che, nella sostanza, si limita a contestare le valutazioni compiute dal giudicante. 3.1. Non vi è, anzitutto, alcuna omissione di motivazione, perché, se è vero che il Tribunale, trattando delle esigenze cautelari, non si sofferma specificamente sulla figura di GE, esso costruisce la propria motivazione sul punto valorizzando proprio i profili della pluralità di persone coinvolte, della distinzione di ruolo tra loro, dei loro legàmi internazionali e della dimensione organizzata del traffico, altresì significando come anche GE, al pari degli altri, possedesse un telefono criptato: in tal modo, quindi, offrendo una spiegazione che tiene conto - anche - della sua specifica condotta e che ben si attaglia ad essa. 3.2. Sulla base di tali argomenti, inoltre, l'ordinanza spiega in particolare perché gli arresti domiciliari, ancorché con il controllo elettronico, non sarebbero idonei ad interrompere i contatti del ricorrente con quei contesti criminali e, dunque, ad elidere il ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, con una motivazione senza dubbio ragionevole, ma, comunque, effettiva e non semplicemente apparente, e quindi - per quanto già osservato - non censurabile in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle < spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle P ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, O disp. att. cod. proc. pen.. r.) Così deciso 1'11 luglio 2023.