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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2023, n. 27016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27016 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS IA, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. e Penale Sent. Sez. 6 Num. 27016 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con fa sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di IA AS alla Autorità Giudiziaria della Germania, in relazione al reato di lesioni personali in danno di PA AL e AN RO KO, commesso in data 31 marzo 2022. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano. In particolare, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, motivo per il quale non poteva trovare accoglimento la richiesta della difesa di integrazione della documentazione con la decisione dell'Autorità tedesca. 2. Ha proposto ricorso il difensore del richiesto, lamentando la violazione di legge riferita agli artt. 16 e 6 della legge n. 69 del 2005, atteso che la Corte, trascurando la richiesta di integrazione documentale sollecitata dalla difesa, ha ugualmente disposto la consegna, malgrado le diverse incertezze emergenti dal mandato di arresto quanto all'ascrivibilità dei fatti contestati a AS, con particolare riguardo al titolo in forza del quale la Autorità Giudiziaria tedesca ha avanzato la richiesta;
in tal senso deduce che dalla dicitura dello stesso mandato si evince che vi è già stato un giudizio al quale il richiesto non ha partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Si osserva che già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che, in caso di mandato d'arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, di cui il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). 2 Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall'art. 17 il riferimento ai "gravi indizi", con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l'art. 6, comma 1, lettera e), nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al prévigente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta dalla novella del 2021). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di AS nell'episodio di lesioni volontarie considerato;
aspetti che il ricorso contraddice del tutto inammissibilmente, sollecitando una verifica da rendere secondo parametri, quelli della cognizione cautelare interna, comunque estranea alle competenze del giudice della consegna. Destituita di fondamento è poi l'adombrata ipotesi di un giudizio già celebrato, dal momento che si tratta di un mandato di arresto processuale: dalle indicazioni contenute a pag. 2 dell'atto si evince che si tratta di un "Mandato di arresto cautelare" e che non vi è, allo stato, alcuna "Sentenza esecutiva". 3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art 22, gomma 5, legge n. 69 del 2005. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 20/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. e Penale Sent. Sez. 6 Num. 27016 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con fa sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di IA AS alla Autorità Giudiziaria della Germania, in relazione al reato di lesioni personali in danno di PA AL e AN RO KO, commesso in data 31 marzo 2022. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano. In particolare, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, motivo per il quale non poteva trovare accoglimento la richiesta della difesa di integrazione della documentazione con la decisione dell'Autorità tedesca. 2. Ha proposto ricorso il difensore del richiesto, lamentando la violazione di legge riferita agli artt. 16 e 6 della legge n. 69 del 2005, atteso che la Corte, trascurando la richiesta di integrazione documentale sollecitata dalla difesa, ha ugualmente disposto la consegna, malgrado le diverse incertezze emergenti dal mandato di arresto quanto all'ascrivibilità dei fatti contestati a AS, con particolare riguardo al titolo in forza del quale la Autorità Giudiziaria tedesca ha avanzato la richiesta;
in tal senso deduce che dalla dicitura dello stesso mandato si evince che vi è già stato un giudizio al quale il richiesto non ha partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Si osserva che già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che, in caso di mandato d'arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, di cui il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). 2 Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall'art. 17 il riferimento ai "gravi indizi", con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l'art. 6, comma 1, lettera e), nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al prévigente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta dalla novella del 2021). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di AS nell'episodio di lesioni volontarie considerato;
aspetti che il ricorso contraddice del tutto inammissibilmente, sollecitando una verifica da rendere secondo parametri, quelli della cognizione cautelare interna, comunque estranea alle competenze del giudice della consegna. Destituita di fondamento è poi l'adombrata ipotesi di un giudizio già celebrato, dal momento che si tratta di un mandato di arresto processuale: dalle indicazioni contenute a pag. 2 dell'atto si evince che si tratta di un "Mandato di arresto cautelare" e che non vi è, allo stato, alcuna "Sentenza esecutiva". 3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art 22, gomma 5, legge n. 69 del 2005. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 20/06/2023