Sentenza 1 giugno 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
¥ ¥ ш Þ о ª н Z н E е POPOLO ITAL0 5 303/ 9 9 ч T ° е 8 р BLICA ITALIANA 1 а - т 1 а 1 г - е 1 ш 4 8 д 1 SSAZIONE RTE ' о Oggetto и N ' р SANZION SEZIONE PRIMA CIVILE 9 8 AMMINISTRATIVE 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA - Presidente R.G.N. 11279/96 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron.15599 Dott. Giovanni VERUCCI © Consigliere Rep. Ud. 08/02/99 Dott. Salvatore DI PALMA © Consigliere ASSAZIONE ha pronunciato la seguente 1960 apja studio SEN TENZA SOLE 24 ORE 0 dal sig. 20 L. sul ricorso proposto da: ✓ 1 GIU. 1999 per apja 1. CANGEL.. - DIPARTIMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro LIRE 3000 tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA STATO, che la presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CC183051=
contro
OV AN;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimata Rilasciata copia legale avversO la sentenza n. 3260/95 del Pretore di NAPOLI, al Sig. Avv. GEN. STATO per diritti L. 1999 depositata il 20/06/95; || 24 AGO 1999 IL CANCELLIERE 493 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell 08/02/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato Sclafani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo 1. La docente NC IO propose opposizione davanti al Pretore di Napoli avversO l'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Ministero della funzione pubblica, con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 146/90 e dell'art.4 dell'ordinanza mi- nisteriale del 2 giugno 1992, per la sua astensione 4 dalle operazioni di scrutinio. Dedusse, sotto diversi profili, la illegittimità della ingiunzione, e conclu- se per l'annullamento del decreto-ingiunzione impugna- to.
2. Il Pretore, con sentenza depositata il 20 giu- gno 1995, accolse il ricorso ed annullò il provvedi- mento. A sostegno della pronuncia il giudice adito osser- vò che la sanzione appariva illegittima, "atteso che dalla ordinanza n.3 del 1992 non è dato rilevare 2 -3- nessun divieto di sciopero nel periodo degli scrutini, ma solo, ed è diverso, il divieto di porre in essere comportamenti meramente dilatori ei comunque, non cor- delle attività cherispondenti al normale andamento solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutinio e di esami finali con l'intento di protrarne la conclusione". Osservò ancora che surrettiziamente caso di specie, trattandosi di astensione dal la- "nel voro per l'adesione ad uno sciopero, illegittima appa- re la sanzione amministrativa inflitta, non potendosi ritenere che lo sciopero costituisca un comportamento meramente dilatorio e, comunque, non corrispondente al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutinio e di esami finali con l'intento di protrarne surrettizia- mente la conclusione".
3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, la Presidenza del consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica. La intimata non si è costituita. Questa Corte, pronunciatasi a Sezioni unite sulla questione della giurisdizione posta col primo motivo del ricorso, ha rimesso la causa per l'ulteriore cor- SO a questa Sezione. Motivi della decisione Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 1. Col terzo motivo del ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt.1, co.2, lett.d), 4, 8 e 9 1. n. 146/90, nonché assoluta illogi- cità e contraddittorietà di motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando che il Pre- tore abbia trascurato del tutto il disposto del prov- vedimento 3/92, contenente l'ordinanza di precettazio- ne, ed il quadro normativo di riferimento dell'ordinanza stessa, considerando sanzionati il so- li comportamenti meramente dilatori e non già l'esercizio, nei giorni di scrutinio, del diritto di sciopero.
2. Il motivo, nella parte in cui si denunzia il vizio di motivazione, è fondato.
3. Il Pretore ha annullato la sanzione amministra- tiva inflitta, muovendo dalla premessa che il compor- tamento integrante la condotta dell'infrazione non fosse vietato dall'ordinanza ministeriale, diretta a reprimere soltanto le forme anomale dello sciopero.
4. E' opportuno rilevare, preliminarmente, che il Pretore pervenuto a tale conclusione me- essendo diante l'interpretazione dell'atto di precettazione, nell'implicito assunto di una sua corrispondenza al modello legale, ed essendo tale provvedimento un atto - il sinda- amministrativo privo di funzione normativa Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 1 -5- 4 cato di questa Corte è limitato alla verifica dei de- nunciati vizi di motivazione e del governo delle rego- le di ermeneutica contrattuale, assumendo come quadro di riferimento dell'interpretazione la legge 146/90. Occorre considerare che, nel 5. Tanto premesso, sistema di questa legge diretta a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, collocati l'uno e gli altri su di un piano di assoluta parità il diritto di sciopero può essere compresso soltanto in presenza di determinati presupposti, rite- nuti dal legislatore necessari e sufficienti a realiz- zare quel bilanciamento tra contrapposti interessi, cui l'intervento riformatore si ispira. In tale pro- spettiva deve essere inteso il potere di precettazione disciplinato dall'art.8, che al secondo comma sottoli- nea la necessità di contemperare, nell'ordinanza moti- vata diretta a garantire le prestazioni indispensabi- li, "l'esercizio del diritto di sciopero con il godi- mento dei diritti della persona costituzionalmente tu- telati". Il legislatore del 1990 ha adottato la scelta del- la procedimentalizzazione del potere di precettazione, delineando un'articolata procedura che coinvolge di- versi soggetti a vario titolo interessati al conflitto Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 -6- e che impone al titolare del potere di compiere tutti i tentativi per la sua soluzione. L'ordinanza viene a configurarsi come momento di chiusura, ove risulti evidente che non sono praticabili altre soluzioni a tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. L'art. 8 della legge 146/90 fonda il potere di pre- cettazione su un duplice presupposto, sostanziale e formale. Quello sostanziale si identifica nel fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;
quello formale consiste in un articolato procedimento scan- dito, nella ipotesi di conflitti sindacali di rilevan- : za nazionale o interregionale, dall'invito del presi- dente del consiglio о del ministro da lui delegato, ovvero del prefetto o del corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale negli altri casi, а desi- stere da comportamenti che determinano la situazione di pericolo;
dall'esperimento del tentativo di conci- liazione;
dall'invito alle parti, in caso di esito ne- gativo, ad attenersi alla proposta eventualmente for- mulata dalla Commissione di garanzia;
ed ancora, dall'audizione, se la situazione di pericolo permanga, ed ove possibile, delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'astensione collettiva e delle ammini- Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 -7- strazioni о delle imprese erogatrici del servizio, nonchè dalla acquisizione del parere del presidente della giunta regionale e dei sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza loca- le. La formulazione di tale complesso disposto norma- tivo, articolato su una serie di prescrizioni logica- mente e cronologicamente collegate, rende evidente che il procedimento si snoda secondo uno sviluppo unita- rio, raccordandosi direttamente la fase descritta nel secondo comma con quella delineata nel primo;
al ter- mine del quale deve essere nuovamente verificato il presupposto sostanziale del pregiudizio grave ed immi- nente ai diritti costituzionali della persona. Nella impostazione garantistica della legge, il momento pro- cedimentale si delinea come la forma giuridica median- te la quale il momento sostanziale del fondato perico- lo del pregiudizio si sottopone a rinnovata verifica, richiedendosi nei vari momenti la valutazione dei ri- flessi dell'astensione dal lavoro sui diritti fonda- mentali dei cittadini, secondo il criterio del con- temperamento e, in particolare, 1'accertamento, prima dell'espletamento della fase conclusiva, del permanere della situazione di pericolo. Ed è il concorso del presupposto procedimentale con quello sostanziale, al Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96. -8- medesimo livello di incidenza, che vale ad assicurare la piena compatibilità dell'art.8 della legge con l'art. 40 della costituzione, attuando quel contempera- mento tra i diritti con forte radicamento nella co- stituzione che costituisce il criterio guida per la pubblica amministrazione nella esplicazione del potere di ordinanza.
6. In questo quadro è evidente che, ove ricorrano entrambi i requisiti, l'Autorità di governo (o quella delegata) può adottare, tra le misure autoritarie pre- viste, anche quella del divieto di sciopero per il tempo necessario alla effettuazione degli scrutini. Ed è egualmente chiaro che il legislatore, pur facendosi A carico di coinvolgere nell'efficacia complessiva dell'ordinanza di precettazione tutte le forme di sciopero anomalo, non per questo ha mandato esenti dall'ipotesi di compressione le tradizionali astensio- ni totali dal lavoro, posto che entrambe possono reca- re pregiudizio grave ed imminente ai diritti della prestazioni persona impedendo la erogazione delle indispensabili.
7. La sentenza impugnata, da un lato, ha completa- mente trascurato il richiamato contesto normativo. Dall'altro, ha basato la propria interpretazione sulla comma 2, del provvedi- sola formula finale dell'art.3, Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 -9- mento ministeriale 3/92 (recante il divieto di compor- tamenti meramente dilatori ○ comunque, non corrispon- denti al normale andamento delle attività che si svol- gono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarne surrettiziamente la conclusio- ne). Ha, inoltre, confuso tra le misure necessarie e possibili di attenuazione/elisione delle conseguenze dello sciopero e l'area di possibile intervento della precettazione, pervenendo alla conseguenza che la complessa ordinanza di precettazione sia stata adotta- ta solo per reprimere gli scioperi anomali.
8. La evidente incoerenza ed illogicità della let- A tura dell'ordinanza, incidentalmente oggetto della gnizione del Pretore, impongono l'accoglimento del ri- corso e, correlativamente, la cassazione della deci- sione impugnata. Il giudice del rinvio per decidere dovrà, dunque, interpretare l'ordinanza ministeriale alla luce dei suenunciati criteri. Vorrà, inoltre, provvedere sulle spese del giudizio di cassazione (art.385, comma ter- 20, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giu- dizio di legittimità, alla Pretura di Napoli, in per- Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96 - 10 - sona di altro magistrato. Così deciso il giorno 8 febbraio 1998, in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consiliere est. Il Presidente Mario CordaLueri hluä Vincenzo ProtoProto ELLERIA DI CANC RE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Nu uzza TO -1 GIU. 1999 RA ZO BO N i Oggi, LLA Mariane L D L CO aria IL O M 9 B 8 2 6 e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA l . E a N n N MaciaDi ZO O e , I p 1 Z 8 A a 9 R m T 1 e S - t I 1 s G i 1 E s - R l 4 a 2 A e D . h L E c i T f 3 i N 2 d E S o E T m A Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 11279 96