Sentenza 13 novembre 2019
Massime • 2
In tema di omicidio colposo, il giudizio di prevedibilità relativo ad eventi naturali o calamità che si sviluppano progressivamente deve tener conto dell'esperienza del passato, e cioè della natura e delle dimensioni di eventi analoghi già verificatisi, valutando tuttavia anche la possibilità che tali eventi si possano ripetere con dimensioni e caratteristiche più gravi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del sindaco, che, dopo aver ricevuto avviso di previste condizioni meteo particolarmente avverse, ometteva di disporre l'interdizione delle vie secondarie di accesso alla zona soggetta a pericolo di allagamento nonostante fosse prevedibile una possibile estensione del fenomeno, così cagionando la morte di due persone che, a bordo di un'autovettura, venivano travolte da una massa d'acqua fuoriuscita dal corso di un torrente).
Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2019, n. 29439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29439 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 29439-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO FUMU -Presidente - Sent. n. sez. 2148/2019 UP 13/11/2019 - Relatore FRANCESCO MARIA CIAMPI - R.G.N. 18374/2019 EL RR NC ZE ES RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avv. VALLASCIANI MAURIZIO del foro di MACERATA in difesa della PARTE CIVILE VI PA che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. Per la PARTE CIVILE OC LE è presente l'avv. VALORI FEDERICO del foro di MACERATA che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. E', altresì, presente l'avv. CRIPPA LETIZIA del foro di ROMA in difesa della PARTE CIVILE I.N.A.I.L. che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. Per le PARTI CIVILI IC AR e OC NI è presente l'avv. SPALLUTI MARIA ANTONIETTA del foro di BRINDISI che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. Per il RICORRENTE TT ND è presente l'avv. ALBANESI ANDREA del foro di FERMO che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4 N RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Ancona con l'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, in riforma della sentenza emessa in data 2 febbraio 2017 dalTribunale di Fermo, ha dichiarato TT ND colpevole del rreato di omicidio colposo plurimo a lui ascritto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno. Al ME era stato addebitato nella sua qualità di sindaco del comune di Sant'Elpidio a Mare e di autorità comunale della Protezione Civile, con l'obbligo, nell'imminenza di eventi e situazioni di emergenza, di assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni del territorio in forza del disposto dell'art. 15 della legge regionale n. 32 del 2001, dopo aver ricevto dalla Prefettura UTG di Ascoli Piceno la comunicazione 28 febbraio 2011 di "avviso di condizioni meteo avverse" previste per il 1° marzo 2011 fino alle ore 12,00 del 2 marzo, per colpa consistita in imperizia, negligenza e nell'omessa osservanza delle precrizioni cotenute nel "manuale operativo" predisposto dalla Regione Marche nel dcembre 2006 6 e nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile di cui alla delibea consiliare n. 36 del 29 luglio 2008, cagionava la morte di OC GI e di AL VA i quali, alle ore 5,45 circa del 2 marzo 2011, a bordo dell'autovettra BMW condotta dal OC, stavano percorrendo la via M. Gioia del citato coune di S.Elpidio M. frazione Casette d'Ete e venvano travolti dalla massa d'acqua fuoriuscita dal corso del torrente denominato "Ete" a seguito di esondazione determinata dagi accadimenti meteorologici già oggetto della comunicazione sopra specificata. Nonostante detta comuncazione della Prefettura specificasse che le condizioni meteo avverse si sarebbero concretizzate in piogge di elevata intensità corrspondenti ad 80 mm di media e fino a 100 mm. e nonostante la frazione Casetted'Ete fosse considerata zona critica a rischio di esondazione del torrente Ete ch vi scorre attraverso, ometteva di attivare la cd. "fase di attenzione" rendendo penamente operativo e permanente, fino al cessare dell'emergenza il "Centro Operativo Comunale", con sede e presidio fisso proprio nella frazione Casette d'Ete e le previste funzioni di raccordo e di supporto all'emergenza; in particolare avrebbe dovuto essere dispota, tra l'altro, l'interdizione delle vie secondarie di accesso alla zona soggetta a pericolo di allagamento, tra I quali la via M. Gioia, anche predisponendo un piano viario alernativo al normale transito, evitando situazioni pericolose in zone potenzialmente allagabili, comprendenti quella percorsa in auto dal OC. In tal 2 2. 3. 4. modo, avendo esso TT, nella qualità sopra indicata, attivato il C.O.C., solo alle ore 9,00 circa del 2 marzo 2011 e non essendo state, pertanto, rese operative le funzoni sopra indicate e adottate le conseguenti attività materiali di segnalazione e presenza sul territorio a rischio inondazione, consentiva che il OC e la AL procedessero liberamente a bordo dell'autovettura, che, in orario notturno, con le strade ormai inondate dal flusso d'acqua fuoriuscito del torrente Ete, di cui il conducente non si avvedeva anche per l'insufficiente illuminazione, si immergeva nelle acque con il conseguente decesso dei due occupanti. Il Tribunale, che aveva mandato assolto il ME, aveva ritenuto che l'evento si sarebbe verificato esclusivamente per l'eccezionalità delle condizioni atmosferiche e per la portata idrica elevatissima che si era riversata nell'alveo del fiume Ete e che nessun intervento di manutenzione avrebbe permesso di evitare l'esondazione che aveva determinato i decessi di cui all'imputazione. Aveva posto altresì in rilievo il primo giudice che il sindaco non aveva a disposizione mezzi adeguati per intervenire, considerato altresì che la piena del torrente si era manifestata in un tempo molto limitato. La sentenza impugnata ha invece ritenuto fondati gli appelli, ritenendo, in sintesi, dopo un'ampia ricostruzione fattuale degli accadimenti e della normativa applicabile, che, nonostante le segnalazioni e gli allerta meteo ed idrogeologico pervenuti sin dal precedente 28 febbraio, nessun controllo era stato predisposto, né concretamente effettuato, sottolineando altresì che qualora il sindaco avesse ritenuto di non disporre dei mezzi idonei a far fronte all'emergenza, avrebbe dovuto richiedere l'ausilio del Prefettto e della Regione. Ha altresì evidenziato come l'imputato avesse omesso di porre in essere tutte le condotte indicate nel capo di imputazione ed in particolare di non aver attivato il C.O.C., strumento atttraverso il quale il sindaco dirige e coordina i servizi di protezione civile. La Corte territoriale ha poi ritenuto la prevedibilità dell'evento, sottolineando come il livello idrico del torrente potesse repentinamente variare e come lintera zona del Comune era indicata a rischio esondazione, essendosi già verificati eventi del genere negli anni precedenti, nonché la sua evitabilità, attraverso, ad esempio, il transennamento delle zone a rischio e gli avvisi o comunque il coinvolgimento della popolazione. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea della legge penale per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello ex art. 603, comma 3 bis c.p.p., sollecitata dallo stesso P.G. 3 5. 6. 7. appellante. Si riferisce in particolare il ricorrente alla deposizione resa dall'ing. NI Stefano, responsabile del Genio Civile dell'ente provincia, secondo cui non vi erano imminenti pericoli di esondazione, le cui dichiarazioni sarebbero state interpretate dalla sentenza impugnata in maniera difforme rispetto a quanto rilevato dal primo giudice. Si sostiene che in assenza del rinnovo dell'istruttoria non si sarebbe raggiunta alcuna certezza sul pensiero effettivo del teste. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 43 c.p. quanto alla ricostruzione della colpa sotto il profilo della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento concreto. Si sostiene che non sussistevano nel caso concreto segnali fenomenici sufficienti a consentire all'imputato di prefigurarsi l'esondazione e che gli elementi empirici disponibili inducevano logicamente ad escludere che la situazione potesse degenerare. Con un terzo motivo, infine, si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla contraddittorietà ovvero apparente motivazione afferente alla condotta alternativa lecita e doverosa ed all'assenza di un vero giudizio controfattuale. E' stata depositata memoria difensiva da parte della difesa dell'imputato in cui ci si sofferma sulla mancanza di prevedibilità del rischio anche alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte sul caso ME (cass. n. 16029 del 2019). La parte civile INAIL ha depositato memoria chiedendo il rigetto el ricrso. CONSIDERATO IN DIRTTO Il ricorso proposto dal TT non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a maturare il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato che risulta commesso in data 2 marzo 2011 e che deve pertanto dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione. Tanto per le ragioni che si vengono ad esporre. Ed invero a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n.125 del 2008, nel testo dell'art.589 cod. pen. è stato inserito l'attuale comma 3, che regola specifiche ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Pertanto, non appare revocabile in dubbio che il richiamo all'art. 589, comma 3, cod. pen. contenuto nell'imputazione formulata nel 2006 vada qui riferito all'ipotesi di cui all'attuale art. 589, ultimo comma, cod. pen., che regola il caso di morte di più persone. Ma il Collegio ritiene che il raddoppio dei termini di prescrizione, previsto dall'art. 157, sesto comma, cod. pen. per le ipotesi 4 di concorso formale di più omicidi colposi, di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui il soggetto agente si sia reso responsabile di fattispecie delittuose punite ai sensi dell'art. 589, primo comma, cod. pen. Nel tempo è stato, infatti, acquisito come criterio interpretativo pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma 2 prima versione e comma 3 cod. pen. dopo le modifiche del 1966, fosse quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo o lesioni colpose) di cui l'imputato si era reso responsabile e che, a tal fine, non venisse in rilievo il limite di pena indicato nell'art.589, ultimo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 51959 del 24/11/2016,Rv. 268249 01; Sez.4, n.3127 del - 27/01/1999, Cugliari, Rv. 213221; Sez.1, n.175 del 07/11/1995, dep.1996, Ferraioli, Rv. 203346).
4.3. E si deve ritenere, d'altro canto, che il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dal vigente art.157, sesto comma,cod. pen. sia applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato, ai sensi dell'art.589, commi 2 e 3, cod. pen., dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale conclusione la Corte di Cassazione è già pervenuta (Sez. 4, n. 23944 del 17/04/2013, Corrado, Rv. 255462) in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della normativa 5 introdotta dalla legge 4 dicembre 2005, n.251, così detta ex L. Cirielli, che ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione ed al contempo ha posto alcune deroghe alla disciplina introdotta;
tra tali deroghe vi è quella secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sennonché il Legislatore, nel prevedere tale raddoppio dei termini di prescrizione relativi a quelle particolari fattispecie di omicidio colposo, ha anche menzionato l'ipotesi prevista dall'attuale art.589, comma 4, cod. pen., e cioè la disposizione che prevedeva l'omicidio plurimo in concorso formale e che non è mai stata considerata una circostanza del delitto. Verosimilmente l'intento del Legislatore era quello di evitare che gli omicidi aggravati di cui si è detto potessero prescriversi in un periodo più breve di quello per loro espressamente previsto (e cioè il doppio del termine della prescrizione ordinaria), ove fossero contestati ai sensi dell'art.589, ultimo comma, cod. pen. Che questa interpretazione sia corretta è confermato anche dal fatto che allorquando, nel 2008, vennero inaspriti i massimi edittali della pena prevista per gli omicidi aggravati ex comma 2 (portati da cinque a sette anni di reclusione) e venne introdotto quell'ulteriore comma, l'attuale terzo comma, che prevedeva la pena da. tre a dieci anni, per gli omicidi commessi con violazione delle norme del 5 8. 9. codice della strada da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche la disposizione di legge sull'omicidio colposo plurimo commesso con una sola azione od omissione venne modificata e la pena massima applicabile venne portata a quindici anni. Si è pertanto affermato, con una interpretazione della norma costituzionalmente orientata in riferimento al principio di ragionevolezza, che il termine prescrizionale massimo relativo alle ipotesi di omicidio colposo plurimo concorrente o meno con il reato di lesioni colpose, purchè non aggravate ai sensi dell'art.589, commi 2 e 3, cod. pen., sia quello di anni sette e mesi sei, in applicazione della più favorevole disciplina di cui al novellato art. 157, comma 1, cod. pen. Tanto premesso, si deve considerare che le Sezioni Unite hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risultino evidenti i presupposti per una pronuncia assolutoria, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile;
e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Pertanto, atteso che, nel caso di specie, la Corte d'Appello di Ancona ha condannato l'odierno ricorrente al risarcimento del danno in favore della parte civile si deve procedere, pur in presenza della rilevata causa estintiva, ad un esame approfondito dei motivi di doglianza, ai fini della responsabilità civile. Con il primo motivo di ricorso il TT lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3 bis del codice di rito e chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, nonostante la richiesta in tal senso del Procuratore Generale. In particolare deduce che, essendo la riforma della sentenza assolutoria di primo grado fondata su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (deposizione resa dall'ing. NI, responsabile del Genio Civile della Provincia), essa avrebbe dovuto essere oggetto di nuovo esame da parte del giudice del gravame. Il motivo è infondato: nel caso in esame non è in discussione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, preclude in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano 6 reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Il principio è stato poi codifcato con il già richiamato art. 603 comma 3 bis c,p,p, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 a decorrere dal 3 agosto 2017, con la previsione che, nel caso di appello del pubblco ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice debba disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Tuttavia come precisato da questa Corte la doverosità della rinnovazione non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte, ma riguarda esclusivamente le prove testimoniali ritenute decisive ai fini della decisione. Nel caso in esame tale "decisività" manca avendo la sentenza impugnata fondato il giudizio di colpevolezza del TT su di un differente apprezzamento del quadro probatorio complessivo e non già solo sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste NI (ritenute peraltro alla stregua di "una valutazione del tutto soggettiva" e pertanto inconferente). Ed invero la Corte di merito ha in particolare poi evidenziato (cfr. pag. 35 della sentenza) che le dichiarazioni del teste, passato sul ponte proprio nel punto in cui il fiume era poi straripato e secondo cui non era prevedibile che la situazione potesse precipitare e che si verificasse l'esondazione, andavano comunque interpretate nel senso che "il teste ha ritenuto (o forse sarebbe meglio dire sperato) che nonostante l'altezza raggiunta dalle acque, il fiume comunque non sarebbe esondato. Come quindi precisato da questa Corte, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Cass., sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133-01). Ferma l'assenza, per quanto sin qui chiarito, di un obbligo di rinnovazione della prova, va osservato che nella specie, stante il "ribaltamento" della statuizione assolutoria di primo grado, conseguente da una diversa valutazione del complessivo quadro probatorio, si porrebbe astrattamente il problema di una motivazione c.d. rafforzata da parte del giudice del gravame. Ciò in ossequio alla regola generale secondo la quale il giudice dell'impugnazione che pervenga, su punti rilevanti della decisione, a conclusioni contrastanti con quelle espresse nella pronuncia sottoposta al proprio vaglio è tenuto a fornire un'argomentata e convincente giustificazione della diversa soluzione seguita, capace di resistere anche al 7 successivo controllo di legittimità. Nella specie, tuttavia, ritiene il Collegio che la trama logico argomentativa intessuta dal giudice a quo sia certamente conforme al prescritto standard motivazionale. Ed invero la Corte di merito ha confutato expressis verbis le valutazioni compiute dal primo giudice con un argomentare che si appalesa conforme al canone della c.d. motivazione rafforzata là dove il Collegio di merito si è confrontato con il ragionamento seguito dal primo giudice e ha dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con considerazioni dotate di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza appellata. Con il secondo motivo di ricorso il TT deduce inosservanza ed 10. erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Ci si duole in particolare che la sentenza impugnata abbia aderito ad una ricostruzione della colpa in termini eminentemente precauzionali, non considerando l'insussistenza di segnali fenomenici volti a consentire al primo cittadino di prefigurarsi l'esondazione dell'Ete e la completa ७ sommersione di via AR Gioia, luogo dell'evento. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito con motivazione elaborata, priva di aporie logiche, coerentemente ed in modo argomentato risposto alle questioni poste dal ricorrente. Ed invero i giudici del gravame hanno evidenziato la sussistenza di allerta meteo diffusi con più che sufficiente anticipo e che riguardavano in particolare anche il territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare;
che dette previsioni si erano rilevate del tutto esatte con il verificarsi di piogge abbondanti che avevano provocato forti disagi e ovunque esondazione ed allagamenti. Quanto in particolare alla zona in cui si è verificato l'evento la sentenza impugnata ha così risposto all'obiezione dell'imputato : "la piantina dei luoghi rende effimera la obiezione difensiva poiché le vie appena citate erano assolutamente limitrofe rispetto a quella ove l'auto delle parti offese ha iniziato ad essere trascinata via dalla corrente ed il ponte dal quale è partita l'alluvione era proprio quello ubicato tra via La Masa e via Cavor (che a sua volta era la prosecuzione ideale di via La Masa), per cui, anche considerata la conformazione in pendenza di via Cavour, è ovvio che qualora il fiume fosse esondato, avrebbe inevitabilmente invaso anche tale via verso la quale si stavano dirigendo le parti offese, provenendo da via Gioia che era a sua volta una traversa di via Cavour distante anch'essa pochi metri dalla zona a rischio". La Corte di Ancona ha quindi evidenziato come l'imputato avesse svolto in maniera insufficiente l'attività di controllo del territorio e dei fattori di rischio in fieri e non avesse posto in essere alcuna attività di prevenzione, benchè sussistessero da un lato, gli allerta meteo diffusi ' 8 con più che sufficiente anticipo e, dall'altro, regole specifiche elaborate nel piano di protezione civile del comune di Sant'Elpidio a Mare, proprio in rapporto allo scenario di rischio prevedibile riguardanti le esondazioni, rischio che interessava in particolare due zone: "l'abitato di Casette d'Ete per un tratto di km due (via La Masa, via Don Minzoni, porzione di fabbricato sito in via Caprera) e l'area di confine con i territori di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio nel punto in cui il torrente Ete Morto si immette nel Chienti". Ciò posto quanto al giudizio di prevedibilità la sentenza impugnata ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte evidenziando come detto giudizio vada compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato (quella che aveva già portato ad individuare le vie a rischio), ma senza ignorare la possibilità di evoluzione del fenomeno nelle vie immediatamente adiacenti ove l'acqua per leggi fisiche non avrebbe potuto non propagarsi. Dette argomentazioni sono assolutamente coerenti anche con la più recente giurisprudenza di questa Corte sul punto (v. Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Rv. 276685 ). In detta decisione relativa all'alluvione di Genova del 2011 è stato infatti affermato, quanto agli eventi naturali o alle calamità che si sviluppino progressivamente, che il giudizio di prevedibilità deve tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando altresì se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità ovvero, il che è lo stesso, di plausibilità razionale rispetto alla regola cautelare e ai dati di conoscenza del territorio- la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi. Ed invero, la valutazione della prevedibilità ha sempre caratteristiche predittive, quindi da adottare con un giudizio a priori, sul quale ciò che è avvenuto in passato costituisce un elemento di conoscenza rilevantissimo ed ineliminabile, ma che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze. L'agente modello, quindi, non è quello che si adagia sulle esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità: è tale, invece, quello che è in grado di ipotizzare, entro limiti ragionevoli, le conseguenze più gravi di un fenomeno pur ricorrente. È evidente che tale valutazione andrà fatta caso per caso. Ma a voler esemplificare di cosa si stia parlando può riferirsi, ad esempio, alla ragionevole prevedibilità che la frequente esondazione di un torrente possa interessare aree più ampie di quelle che ha interessato in passato. Oppure che un fenomeno che in passato ha 9 11. provocato solo lievi smottamenti della strada possa in futuro provocare anche una più ampia frana. L'esondazione nel caso di specie ha in realtà prodotto quanto era assolutamente ragionevolmente prevedibile e probabile che producesse, a fronte di precipitazioni piovose che non solo erano prevedibili, ma che nello specifico erano state chiaramente previste, ancorché non specificamente localizzate. E, come si è più volte detto, a fronte di quelle e della inesigibile condotta già indicata, andava approntato un sistema di vigilanza e di pronto intervento sul territorio, atto a scattare al concretizzarsi dell'emergenza, che non c'è stato. Il giudizio di evitabilità, invece, assolto l'obbligo di previsione, può, dunque, definirsi come la possibilità di diminuire l'esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale. E andrebbe posto in stretta relazione con l'analisi eventualmente errata e inidonea degli indicatori di rischio e con una carente informazione ai soggetti garanti. Ove tale errata o inidonea analisi degli indicatori di rischio, ovvero la loro erronea informazione e comunicazione non sussista, come nel caso che ci occupa, non potrà che imputarsi una responsabilità al garante (per inciso sulla posizione di garanzia del Sindaco a lungo si sofferma la sentenza impugnata, né detta posizione è in discussione con l'odierno ricorso) per non avere "evitato" l'evento penalmente rilevante. Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta l'insussistenza di alcun giudizio controfattuale, non avendo, secondo l'impostazione del ricorrente, la Corte di merito evidenziato la condotta alternativa lecita doverosa. Anche il motivo in questione è assolutamente privo di pregio. La sentenza impugnata, infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, si è diffusamente soffermata su tali aspetti, ribadendo la necessità, rispetto ad un fiume cresciuto di quattro-cinque metri in ventiquattro ore di stabilire un presidio fisso o comunque una forma di controllo molto ravvicinata, di procedere al transennamento della zona a rischio, oltre a diramare tempestivamente gli avvisi alla popolazione e, soprattutto, di chiamare a raccolta tutte le forze disponibili (volontari della protezione civile, vigili del fuoco, vigili urbani, ecc.). Tali accorgimenti avrebbero fatto si (cfr. pag. 36 della sentenza di secondo grado) che le p.p.o.o. si mettessero in viaggio e/o raggiungessero il punto da cui non sono più ritornate. Di
contro
- come descritto dai primi due carabinieri giunti in loco, peraltro su richiesta diretta dei cittadini- sul posto non era presente nessuno, né tanto meno alcuna forma di presidio "anche perché non era stato preventivamente previsto alcun tipo di coordinamento, né predisposto alcun piano per affrontare quell'emergenza" (pag. 37). La sentenza impugnata ha poi in particolare posto in rilevo che sussistevano tutte le condizioni che rendevano obbligatoria non solo la convocazione del Centro 10 12. Operativo Comunale, ma anche l'adozione di tutte le ulteriori attività previste dal Piano. In particolare, all'epoca dei fatti, la Regione Marche aveva adottato e promulgato il Manuale Operativo contenente le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio idrogeologico per il governo delle piene, il cui allegato 2 individuava dettagliatamente le attività doverose in caso di allerta meteo secondo un modello pedissequamente recepito nel Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile per la salvaguardia e l'incolumità della popolazione del comune di Sant'Elpidio a Mare, adottato con delibera di C.C. n. 36 del 2008, che prevedeva appunto che, al ricevimento dell'avviso di condizioni meteo avverse da parte della Regione e/o della Prefettura, superata la soglia di livello di attenzione e/o in base a segnalazioni attendibili provenienti da Enti legittimati, il Sindaco o un suo delegato, nominato responsabile del C.O.C., previa verifica e valutazione, attiva la fase di attenzione e rende operante il C.O.C., convocando i responsabili delle funzioni di supporto interessate e verifica la responsabilità del restante personale;
mantiene i contatti con la Sala Operativa di Protezione Civile regionale e aggiorna sull'evolversi della situazione;
analizza i dati operativi relativi al monitoraggio. Ne deriva che i giudici di appello hanno del tutto correttamente effettuato il giudizio controfattuale, accertando che il comportamento alternativo e doveroso da parte del TT, ove correttamente posto in essere, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo o quanto meno limitato la messa in pericolo della pubblica incolumità, sconfessando pienamente la tesi dell'imputato secondo cui il comportamento alternativo lecito si sarebbe rilevato del tutto inadeguato a fronteggiare l'evento. I motivi di ricorso vanno pertanto rigettati ai fini civili. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili IC AR e OC NI, che liquida in complessivi euro tremila, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
OC LE, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
VI PA che liquida in complessivi euro duemilacinquecento oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, che 11 liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesco AR Ciampiпоче Giacomo Fumu mn N O I Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA A oggi,.23/10/200 S S A C *p3waK> IL FUNZIONAR O GUDIZIARIO Dott.ssa Iree Caliendo 12