Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2019, n. 29439
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Sentenza 13 novembre 2019

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In tema di omicidio colposo, il giudizio di prevedibilità relativo ad eventi naturali o calamità che si sviluppano progressivamente deve tener conto dell'esperienza del passato, e cioè della natura e delle dimensioni di eventi analoghi già verificatisi, valutando tuttavia anche la possibilità che tali eventi si possano ripetere con dimensioni e caratteristiche più gravi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del sindaco, che, dopo aver ricevuto avviso di previste condizioni meteo particolarmente avverse, ometteva di disporre l'interdizione delle vie secondarie di accesso alla zona soggetta a pericolo di allagamento nonostante fosse prevedibile una possibile estensione del fenomeno, così cagionando la morte di due persone che, a bordo di un'autovettura, venivano travolte da una massa d'acqua fuoriuscita dal corso di un torrente).

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2019, n. 29439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29439
    Data del deposito : 13 novembre 2019

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