Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 15131
CASS
Sentenza 7 marzo 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora il giudice del dibattimento, ritenuta la diversità del fatto rispetto a quello descritto nel decreto di rinvio a giudizio, abbia disposto, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, questi non può avanzare una nuova richiesta di rinvio a giudizio per lo stesso fatto ed è quindi da considerare abnorme il decreto con il quale il giudice dell'udienza preliminare accolga detta nuova richiesta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 15131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15131
    Data del deposito : 7 marzo 2007

    Testo completo