Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10900 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 09 20 10 2 LA CORI Oggetto Ricorso ex art. 111 Cost. SEZIONE avverso ordinanza giudice esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 5794/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron.78506 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Rep. 2786 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere Ud. 26/04/02 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CAS SENTENZA UFFICIO COP Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 GI TO, MA MA BI, elettivamente 25 LUG. 2002 il domiciliati in ROMA VIA MARCO ATILIO 15, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato GIUSEPPE SPINELLI, difesi €0,77 £1500 dall'avvocato TO GI, giusta delega in CANCELLERI atti;
- ricorrenti
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SPA;
FB1223 intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di SALA CONSILINA, 2002 emessa il 02/03/99 (RG.Es. 17/93); 997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza in data 2 marzo 1999, il Giudice del- l'esecuzione del Tribunale di Sala Casilina, rigettò l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata inizialmente (ed unitamente ad atto di opposizione qua- lificata ex art. 615 C. p. c.) in data 29 maggio 1998 dai debitori esecutati VA NI e RI IA RI, ulteriormente ribadita con istanze pre- sentate in data 17 settembre 1998 ed in data 2 dicembre 1998, rilevando in parte motiva: che con l'opposizio- Yam ne di cui trattasi i debitori esecutati contestano il diritto della AM ON (cui è subentrato il Banco Ambrosiano Veneto) a procedere all'esecuzione forzata, in quanto il titolo esecutivo doveva considerarsi giu- ridicamente inesistente, posto che la copia conforme dello stesso risultava formata da un aiutante ufficiale giudiziario;
- che, peraltro, la predetta irregolarità non implicava, contrariamente a quanto sostenuto dai debitori, un'inesistenza giuridica del titolo esecuti- vo, ma, al più, una nullità dell'atto di esecuzione 2 connesso all'utilizzazione della copia del titolo ese- cutivo irritualmente rilasciata;
che l'inesistenza lamentata dagli opponenti atteneva solo alla copia del titolo esecutivo, per cui la censura prospettata doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, pe- che, infine, non era applicabile nel- raltro tardiva;
- la specie la disciplina di cui all'art.295 C. p. C. esclusivamente per il pro- essendo tale norma dettata cesso di cognizione. Per la cassazione della suindicata ordinanza hanno proposto ricorso VA NI e RI IA Ma- rino, sulla base di un solo motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. E' noto, infatti, che, ai fini dell'impugnabilità un provvedimento giurisdizionale con il ricorso per di cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione, necessario che il provvedimento impugnato presenti, ol- tre al requisito della decisorietà, anche quello della definitività, da intendersi nel senso che contro il provvedimento medesimo non deve essere previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. In particolare, ove si tratti di un'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'op- 3 B posizione all'esecuzione, abbia rigettato la richiesta dei debitori di sospensione dell'esecuzione, questo Su- premo Collegio ha già enunciato il principio, che deve trovare ulteriore conferma in questa sede, secondo cui tale ordinanza è impugnabile con il rimedio dell'oppo- sizione agli atti esecutivi, mentre non è impugnabile per cassazione a norma dell'art.111 della Costituzione, mancando del carattere della decisorietà. Il ricorso proposto, inoltre, non può valere come impugnazione di provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.42 C. p. c.. Infatti, presupposti della di- sposizione contenuta in quest'ultima norma sono: che si tratti di provvedimento di sospensione emanato nell'ambito di un giudizio di cognizione, come è con- fermato dal richiamo alle disposizioni contenute nel- l'art.295 del codice di rito che regola espressamente la sospensione del processo di cognizione;
che si tratti di provvedimento che ha disposto la sospensione e non di provvedimento che tale sospensione ha nega- to, posto che il rimedio del regolamento di competenza in tema di sospensione del processo volto a contrastare la strumentalizzazione della sospensione e non si ap-del processo in favore di chi la subisce plica ai casi in cui la sospensione sia stata negata. Conclusivamente, il ricorso. va dichiarato inammis- 4 to sibile, mentre la decisione in tal senso adottata p re- clude l'esame del relativo motivo. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 109T 12911 ne, il 26 aprile 2002. 456T 2,66 Consigliere relatore ed estensore 149.77 Il Presidente 866T 18.00 ' sion' 167.77 ры IL CANCELLIERE C Dott.ssa Mc Gith Depositata in Cancelleria Oggi,25.07.02 IL CANCELLIERE C Dott.ssa RI Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.1.2012 Serie 4 al n. 3333 versate € 167.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11$ del 30/5/2002) 5