Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 11113
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante. Ne deriva che le due violazioni concorrono perché gli interessi tutelati sono differenti, oltre che per il diverso ambito di riferimento.

Nell'ipotesi in cui l'attività compiuta dai corpi specializzati di polizia, quali i N.A.S., rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del cod. proc. pen. devono esser osservate solo quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive. Diversamente l'inottemperanza delle statuizioni amministrative non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l'inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta in violazione di divieti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 11113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11113
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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