Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante. Ne deriva che le due violazioni concorrono perché gli interessi tutelati sono differenti, oltre che per il diverso ambito di riferimento.
Nell'ipotesi in cui l'attività compiuta dai corpi specializzati di polizia, quali i N.A.S., rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del cod. proc. pen. devono esser osservate solo quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive. Diversamente l'inottemperanza delle statuizioni amministrative non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l'inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta in violazione di divieti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 11113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11113 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Giammanco Presidente del 15/6/1999
2. Dott. Olindo Schettino Consigliere SENTENZA
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 2230
4. Dott. Carlo Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Francesco Novarese Consigliere N. 045542/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BOLZIERI TIZIANA, n. 19.11.64 Asola avverso la sentenza 3.7.98 del pretore di Mantova sezione di Castiglione dello Stiviere;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. B. Ranieri, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo.
Il 3 luglio 1998 il pretore di Mantova sezione di Castiglione dello Stiviere ha condannato alla pena di lire dieci milioni d'ammenda Tiziana Bolzieri, ritenuta colpevole del reato di cui, agli artt. 36 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 perché somministrava a due vitelloni del proprio allevamento una sostanza farmacologicamente attiva (clenbuterolo) non attraverso medicinali veterinari autorizzati, in Casalmoro fino al 14.8.96. Propone appello - da qualificare ricorso - l'imputata, deducendo cinque motivi.
Con il primo impugna l'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore ha rigettato la richiesta di disporre perizia sui campioni prelevati dal N.A.S. in base alla considerazione secondo cui l'accertamento circa la manomissione delle provette sarebbe stato superfluo. In tal modo non sarebbe stata acquisita una prova decisiva, in quanto non sarebbe stato controllata la corrispondenza tra i campioni sottoposti a revisione quelli prelevati. Mancherebbe, quindi, la certezza della loro identità. In ogni caso la difesa avrebbe dimostrato che era possibile manomettere i campioni di urina a suo tempo acquisiti. Nè sarebbe corretta l'argomentazione adottata dal pretore, secondo cui la parte avrebbe potuto sottoporre a perizia quello posto a sua disposizione, in quanto ciò avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 260 cod. proc. pen. e 220 delle disposizioni di coordinamento e 7 del D.P.R. n. 327 del 1980, poiché i campioni sarebbero stati conservati con modalità diverse da quelle stabilite dal citato art.
7. In particolare dovevano essere utilizzati contenitori di plastica a doppio tappo (tappo a pressione più tappo a vite) e con due asole in modo da apporre un sigillo tra tappo e contenitore, evitando di utilizzare sacchetti di plastica, sui quali collocare direttamente il sigillo. Nel caso di specie sarebbe stato possibile sfilare lo spago senza violare i sigilli.
Sarebbe erroneo l'assunto del pretore, secondo cui le norme che disciplinano il campionamento sarebbero statuizioni tecniche non vincolanti ne' sanzionate da nullità e, quindi, derogabili dall'organo amministrativo. Tale affermazione sarebbe contrastante con l'art. 220, che stabilisce l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura per le attività ispettive e di vigilanza, qualora siano compiuti atti diretti ad assicurare fonti di prova. Quest'ultima sarebbe inutilizzabile in virtù dell'art. 191 cod. proc. pen., perché acquisita illegittimamente ovvero in violazione delle menzionate prescrizioni di cui al citato art. 260. Ricorda che le sezioni unite hanno precisato essere inutilizzabili, quando siano acquisite con un procedimento manifestamente illegittimito. Nella specie l'inosservanza delle procedure di campionamento delle urine intaccherebbe profondamente il menzionato processo di acquisizione della prova, poiché non sarebbe possibile stabilire se i campioni siano quelli prelevati.
Con il terzo motivo evidenzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza di elementi che potessero indurre a ritenere verificata la contaminazione del campione. In contrario rileva la superfluità di questa argomentazione, essendo, invece, rilevante soltanto la mancanza della certezza in ordine alla provenienza delle provette. osserva che il pretore avrebbe svolto un ragionamento "sostanziale" laddove si tratta di una questione procedurale di garanzia difensiva.
Con il quarto motivo adduce altra violazione di legge, poiché il pretore avrebbe ritenuto applicabili gli artt. 36 e 38 citati e non l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 1992, norma amministrativa speciale rispetto alle prime, sanzionate penalmente. Assume che l'orientamento seguito da quel giudice, che ha ritenuto il concorso delle due violazioni, sarebbe contrario all'indirizzo di questa corte ed erroneo, in quanto la condotta prevista dall'art. 3 sarebbe coincidente con quella penale e presenterebbe un quid pluris:
gli animali dovrebbero essere "d'azienda" e la sostanza dovrebbe essere anabolizzante o ad effetto anabolizzante.
Con l'ultimo motivo rappresenta altra manifesta illogicità. Rammenta su cinque bovini esaminati dal N.A.S. soltanto due erano risultati positivi al clenbuterolo. Da ciò sarebbe desumibile che non vi è stato un trattamento anabolizzante. Evidenzia che il pretore da un lato afferma la sussistenza di questo ma dall'altro riconosce le circostanze attenuanti generiche ed applica la sola pena pecuniaria proprio perché solo due capi presentavano la sostanza de qua. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
1)
La decisione del pretore di non disporre perizia sui campioni prelevati non è censurabile in cassazione, poiché, essendo logicamente motivata con riferimento all'impossibilità d'accertare la pretesa manomissione, attiene al merito.
2) 3)
Con il secondo motivo si sollevano due questioni:
a) l'inosservanza dell'art. 7 D.P.R. n. 327 del 1980 determinerebbe la violazione dell'art. 260 cod. proc. pen. in relazione all'art. 220 delle disposizioni di coordinamento;
b) questa violazione avrebbe determinato l'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.. Con il terzo motivo la ricorrente osserva che l'assenza di elementi di prova della contaminazione dei campioni sarebbe irrilevante, essendo sufficiente l'inottemperanza delle garanzie difensive. Le affermazioni della ricorrente si basano su una erronea lettura delle disposizioni processuali.
Nell'ipotesi in cui l'attività compiuta dai corpi specializzati di polizia (nella specie N.A.S.) rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del codice di procedura devono essere osservate, quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive.
Qualora, invece, siano espletate mere attività amministrative occorre pur sempre applicare le norme relative, che disciplinano il prelievo dei campioni e la loro conservazione.
L'inottemperanza di queste statuizioni, però, non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l'inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta "in violazione di divieti".
Nell'ipotesi in cui il giudice di merito con corretta logica e puntuale riferimento ai fatti di causa escluda, però, che il mancato rispetto delle disposizioni amministrative in materia di "prelievi ed analisi" abbia comportato una contaminazione del campione o la sua arbitraria manomissione o illecita sostituzione, i risultati conseguiti sono utilizzabili, perché nessuna norma impone un "divieto" di assumerla.
(nel senso che le stesse modalità di custodia delle cose sequestrate sono meramente indicative e non contestabili, quando non abbiano dato luogo ad inconvenienti cass. sez. 6 sent. 0 6166 del 27/05/95 ud. 14/03/95 rv. 201824 ric. Sanfilippo;
per l'inesistenza di nullità nel caso di mancata apposizione del sigillo su reperti che la polizia giudiziaria è autorizzata a trattenere per esaminarli al fine di ricavarne elementi utili per le indagini cass. sez. 1 sent. 0 2967 del 28/03/97 ud. 12/02/97 rv. 207224 ric. p.m. e Cintorino). In punto di fatto, poi, va esclusa la violazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, il quale prevede
Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo.
Il pretore ha, infatti, evidenziato che ogni singola provetta era contenuta all'interno di diversi sacchetti ciascuno dei quali sigillato esternamente.
L'utilizzazione di contenitori di plastica a doppio tappo, che presentino due asole in modo da apporre un sigillo rientra soltanto tra i criteri fissati dalla circolare del Ministero della sanità n. 600.7/24490/AG.13
4)
Infine è sufficiente ricordare che già in altre due decisioni (sez. 3 sent. 21285 del 30/12/96 ud. 08/11/96 rv. 206732 ric. Isaia;
sez. 3 sent. 10196 del 29/09/98 ud. 19/06/98 rv. 211835 ric. Poracchia) questa corte ha stabilito che
La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente.
L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma terzo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante ad "animali d'azienda destinati all'ingrasso". Attraverso la previsione del suddetto reato viene realizzato un arretramento della soglia di punibilità di comportamenti, che possono incidere nel loro effetto terminale sulla salute umana. Ne deriva che le due violazioni concorrono non soltanto perché gli interessi tutelati dalle distinte disposizioni sono differenti ma anche in quanto la fattispecie penale riguarda il limitato numero di sostanze innanzi elencate ed esclusivamente gli animali da ingrassare, mentre quella amministrativa si riferisce a tutti gli animali ed a sostanze farmacologicamente attive.
Il collegio non reputa di doversi discostare da questo orientamento, poiché non sono state indicate utili ragioni.
5)
Non è ravvisabile, infine, alcuna manifesta illogicità nel ragionamento del pretore, che ha ritenuto sussistente un trattamento a base di sostanze anabolizzanti ed ha applicato le circostanze attenuanti generiche. Il primo aspetto attiene alla responsabilità;
il secondo alla determinazione della pena contenuta nell'ambito di quella pecuniaria, proprio in considerazione del rinvenimento del metodo vietato soltanto in due capi di bestiame.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999