Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A A 4 I / R 6 R T 2 S N A I . R T . G P B E U . UBBLICA ITALIANA R D B EL2 2 59 /02 L I L L A 4 R E A D D T . I B E S A T N T E I N CORTE SU TEMA SSAZIONE S 2 E R I 3 Oggetto S E 1 A E T Ricors Reserve . A N SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 19849/99 Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 5436 Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GORIZIA 14, presso lo studio SINAGRA-SABATINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SABATINI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD PESCARA;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 59/98 della depositata iltributaria regionale di L'AQUILA, 2001 27/07/98; 2168 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Pescara in data 16 gennaio 1996, AE De IC impugnò gli avvisi di mora nn. 3498103, 3498107 e 3498108, emessi dal Concessionario del Servizio Ri- scossione Tributi di Pescara in data 10 ottobre 1995, relativi a tre cartelle esattoriali (nn. 331301, emessa nel 1990, 3361901 e 3361903, emesse nel 1992), aventi ad oggetto ritenute di acconto i.r.pe.f. operate e non versate negli anni 1984, 1985 e 1986, per l'importo globale di £.66.473.000; che, nel ricorso, il ricorrente specificò te- stualmente che "il presente ricorso non attiene ai vizi propri degli avvisi stessi, per i quali nulla deve ec- cepire il ricorrente, bensì per il loro contenuto SO- stanziale, nella piena consapevolezza di quanto dispo- sto 636/72 e dall'art.19 D.Lgs.dall'art.16 D.P.R. 546/92"; che, costituitosi, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pescara eccepì l'inammissibilità del 2 ricorso, ai sensi dell'art.16 del d. P.R. n.636 del 1972, in quanto non avente ad oggetto vizi propri degli avvisi di mora, bensì ragioni relative ai rapporti tri- butari sostanziali sottostanti;
che la Commissione adita, con decisione n.102 del 30 marzo 1996, accolse il ricorso limitatamente al cre- dito erariale sorto alla data del 26 aprile 1986; che, a seguito di appello dell'Ufficio, la Com- missione tributaria regionale di L'Aquila, con sentenza n.59/3/98 del 27 luglio 1998, accolse il gravame, OS- 11 il ricorso che era stato pro- servando quanto segue: posto in primo grado dal contribuente nella fattispecie era chiaramente inammissibile ai sensi del citato art.16 del D.P.R. 636/72. Ed invero, nel caso di specie gli avvisi di mora impugnati dal contribuente, essendo stati preceduti dalla notifica delle relative cartelle esattoriali, potevano essere impugnati esclusivamente per vizi loro propri e non per contestazioni relative all'imposta. La decisione di primo grado che peraltro sul punto non dice nulla va, pertanto, riformata"; che taleavversO sentenza AE De IC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico mo- tivo di censura;
che il Ministro delle Finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività 3 difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art.2697 C.C. art.360 n.3 e 4 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia"), il ricor- rente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello hanno affermato l'intervenuta notifi- cazione delle cartelle esattoriali, senza che l'Ufficio, sul quale incombeva il relativo onere proba- torio, avesse mai dimostrato l'effettiva esecuzione della predetta, previa notificazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile, sia per carenza di interesse a proporlo, sia, CO- munque, perché, con esso si fa valere, in realtà, un errore della sentenza impugnata astrattamente configu- rabile un caso di revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ.; che, infatti, la sentenza impugnata afferma, in sostanza, che il ricorso introduttivo del presente giu- dizio, promosso dal DeIC avverso gli avvisi di mora in questione, avrebbe dovuto essere dichiarato inammis- sibile dai Giudici di primo grado, in quanto, con esso, si facevano valere (non già, come pure esplicitamente 4 ammessO dal ricorrente, vizi propri degli avvisi impu- gnati, bensì) ragioni attinenti al rapporto tributario sostanziale a questi sottostante;
e ciò, nonostante che gli avvisi medesimi fossero stati preceduti dalla noti- ficazione delle relative cartelle esattoriali (atti, questi ultimi, come noto, autonomamente impugnabili sia ai sensi dell'art.16 comma 1 del d.P.R. n.636 del 1972, come sost. dall'art.7 del d. P: R. n. 739 del 1981, sia ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett.d del d.lgs. n. 546 del 1992); che, dunque e in particolare, l'affermazione, se- condo cui gli avvisi impugnati sono stati preceduti dalla notificazione delle relative cartelle esattoria- li, integra un vero e proprio accertamento di fatto sull'esistenza della notificazione stessa operato sulla base degli atti e documenti di causa (cfr., per qualche riferimento, Cass. n.14624 del 2000); che, pertanto, a fronte di siffatto accertamento, la questione della dedotta violazione dei canoni di distribuzione dell'onere probatorio, tra ufficio e con- tribuente, in ordine alla dimostrazione della sussi- stenza della notificazione delle cartelle esattoriali (ai fini dell'applicazione della regola dettata dall'art.16 comma 3 del d. P. R. n.636 del 1972, о dall'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992) appare 5 del tutto irrilevante, posto che si ribadisce l'esistenza della notificazione è stata, comunque, in- dubitabilmente affermata nel caso di specie;
che, conseguentemente e d'altro canto, ove, con il ricorso, si fosse inteso denunciare l'errore di fat- to - in cui sarebbero incorsi i Giudici d'appello consistente nell'erronea percezione degli atti e docu- menti di causa (nella specie, supposizione dell'esistenza della notificazione delle cartelle esat- toriali, incontrastabilmente esclusa dall'esame degli stessi), un errore siffatto avrebbe dovuto formare og- getto di domanda di revocazione alla Stessa Commissione tributaria regionale della Campania, ai sensi dell'art.64 del d.lgs. n.546 del 1992; che non sussistono i presupposi per pronunciare sulle spese della presente fase del giudizio. E N O 6
P.Q.M.
I 8 5 Z 9 . 1 A A / N I R 4 Dichiara inammissibile il ricorso. - T / R 6 S B I A 2 . G T L Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- R E . L U R P A . B I D A B R L la Sezione Tributaria, il 5 novembre 2001 D A E T T O * Il relatore ed estensore Il Presidente * re Palme Michele Cantillo IL CANCEL IL CANCELLIERE C1 صفهانDEPOGITATO CANCELLERIA Arnaldo Casano 15 FEB. 2002. Oggi. IL CANCELLIEREC: Amaldo Gasar Ашово