Sentenza 5 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
P 56903 a REPUBBLI ITALILOITALIOA SONU IN NOME DEL POPOLOFITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto редователка Marinhro SEZIONI UNITE CIVILI scout, buti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contortily Dott. Franco BILE Primo Presidente F. F. R.G.N. 2305/97 www Cron. 3005 Dott. Mario CORDA - Presidente di Sezione Rep. hhb Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Dott. Gaetano GAROFALO Rel. Consigliere Ud. 01/10/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere 3000 CANCELLERIA Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere CK880071 Dott. Francesco SABATINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 56903 sul ricorso proposto da: N. CONSORZIO DI BONIFICA CORFINIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, Rilasciata copia studio giusta delega a margine del ricorso;
al SIG. IL SOLE 24 ORE 31000 ricorrente -4 per diritti FR. 1909 it IL CANCELLIERE1998 contro 484 COMMISSARIO AD ACTA DEL MINISTERO DELLE RISORSE -1- AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE CORTE RASSAZIONE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Richi ta la studio controricorrente (dale COMPAGNO in por clit 9000 per regolamento preventivo di giurisdizione IL CANCELLIERE relazione al giudizio pendente n. 89/96 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
CC101603 udito 1'Avvocato Giovanni COMPAGNO per il CC101504 ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. yer MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. LUKTE SEPREMA DI CASSAZION LIRE 2000 COT SPREMA DI CASSA u Reg. Prox. f A TO. AW. GEN. STATO CANCELLERIA FFICIO COPIE rilasciate 1 ampia legale LIRE 200 Nesta copia legale_ per notifica CANCELLER Cona bollata 1.60.000 40 Per diritti L./2000+3 xl Sigy 12-200 Di Copia 79 MAR 1999 Urgenza LAY195557 IL CANCELLIERE Conformità A Ligenza AY195562 a Marc AY135568 Totale 12000 AY195563 11 MAR 1999 LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA Roma. IL CANCELLIERE CANCELLER -2- AY195569 AVIAFF FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSO 1. Il consorzio di bonifica Corfinio ha conve- innanzi al Tribunale Superiore delle acque nuto pubbliche il commissario ad acta del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, chie- dendone sommala condanna al pagamento della di lire 15.522.036.233, oltre interessi e rivalutazio- a titolo di contributo finanziario correlato al ne, completamento ed alla gestione di opere idrauliche ad esso commesse e trasferite in regime di conces- sione, con delibere del 29 e 30 dicembre 1977, dal- la Cassa per il Mezzogiorno, la quale aveva assicu- 1 rato assistenza finanziaria e tecnica al momento del trasferimento e poi - questo attuato aveva indebitamente negato il pagamento di quanto dovuto, da determinare sulla base di parametri diversifica- ti per tipologia di opere, con riferimento al loro e realizzazione, attualizzato al tempo della costo consegna tenendosi conto della maggiore ° minore onerosità delle gestioni.
2. L'amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha in limite eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle acque, trattandosi, a suo dire, di controversia at- tribuita alla cognizione del giudice ordinario op- 3 1 pure, in ipotesi subordinata, quella del Tribuna- le Regionale delle acque.
3. Successivamente lo stesso consorzio ha chie- sto a questa Corte il regolamento preventivo della giurisdizione, deducendo spettare la stessa all'adito Tribunale Superiore delle Acque, verten- dosi in tema di concessione ed avendo la causa ad oggetto l'esistenza stessa del credito del conces- sionario, indebitamente disconosciuto e non liqui dato dall'amministrazione. Quest'ultima ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1411 1. Assume il ricorrente consorzio che la giuri- sdizione competa nel caso in esame al Tribunale Su- periore delle Acque, ex artt. 5 della legge 1034 del 1971, 140, 143 e 197 del T.U. n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche, rilevato che la controversia riguarda il rapporto concessorio intervenuto tra esso ricorrente e la Cassa per il Mezzogiorno ed è insorta a seguito e per effetto del rifiuto da par- te della pubblica amministrazione di corrispondere il contributo finanziario correlato al completamen- to ed alla gestione delle opere idrauliche;
il ri- corrente osserva che è sottratta alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa ad un rapporto 4 di concessione, che investa stenza stessa del credito azionato dal concessionario, anche quando l'amministrazione pubblica si sia limitata, in man- canza di un esplicito provvedimento, a rifiutare il riconoscimento della pretesa del concessionario;
e che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque, in luogo di quella del Tribunale Regionale, deriva dal fatto che la controversia prende le mos- se dalla progettazione dell'esecuzione di opere idrauliche di bonifica e dal successivo rifiuto della pubblica amministrazione di corresponsione del richiesto contributo, dovendosi applicare al Pact caso di specie l'art. 197 del T.U. citato, il quale espressamente dispone "che se il ricorso presentato ai sensi dell'art. 143 della legge proponga que- stioni della natura di quelle indicate del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche è com- petente anche a decidere le suddette questioni". La controricorrente amministrazione oppone che, avendo la controversia ad oggetto il diritto soggettivo del Consorzio al pagamento del corri- spettivo, in tesi dovutogli, la giurisdizione ap- partiene, per generale principio, al giudice ordi- nario, non essendo pertinenti, a suo giudizio, sia il richiamo all'art. 5 della legge 1034 del 1971, 5 Γ che disciplina la giurisdizion i tribunali ammi- nistrativi regionali, facendo salva la giurisdizio- ne dei Tribunali delle acque, sia l'altro richiamo all'art. 197 del T.U. sulle acque pubbliche, che prevede la decisione in via incidentale del Tribu- nale sulle acque in ordine a talune questioni pre- giudiziali.
2. Ritiene la Corte che le deduzioni del ricor- rente siano fondate. L'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, enuncia che sono devoluti alla cognizione di detti tribunali e non del giudice ordinario i ricorsi ycacr contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici;
e che, nel- le materie indicate negli art. 140 143 del T.U. delle leggi sulle acque, resta salva la giurisdi- zione dei tribunali sulle acque pubbliche. Posto che la pubblica amministrazione ha, sin'ora, negato il contributo finanziario invocato dal consorzio concessionario, non ancora determina- to nel quantum (secondo le modalità esecutive ed i parametri di cui alla legge 1 marzo 1986 n. 64, al 1984 n. 581 ed alle 17 novem-D.L. 18 settembre bre 1984 n. 775, richiamati in ricorso) vertesi in 6 tema non di diritti soggettive di interessi le- gittimi, così che la controversia va attribuita al giudice degli interessi in materia di acque, cioè all'adito Tribunale Superiore delle acque: sul pun- conto la giurisprudenza comunemente ritiene che, riguardo ad obbligazioni а carico della pubblica amministrazione, scaturenti dalla pretesa di sog- getti che invochino la concessione di contributi o sovvenzione, sino a quando l'amministrazione stessa non abbia emanato il provvedimento che l'abbia resa concretamente debitrice, non sussista un debito correlato ad un diritto soggettivo azionabile in- 140 nanzi al giudice ordinario, potendo invece essere ipotizzato soltanto un interesse legittimo contrap- posto a poteri autoritativi e discrezionali, a loro volta correlati alla cura di pubblici interessi, non soltanto nel momento dell'ammissione dell'istante al contributo medesimo ma anche nella successiva fase volta all'effettiva liquidazione soltanto con quest'ultima perfezionandosi un rap- porto obbligatorio di natura paritetica Vertendosi su posizioni correlate ad interessi legittimi e su materia attribuita dalla legge ai Tribunali delle acque pubbliche, per il rinvio ope- rato dall'art. 197 agli artt. 140 e 143 del T.U. 11 7 * dicembre 1933 n. 1775, deve essere ritenuta ed affermata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque;
per vero la domanda giudiziale del Consorzio è volta sia all'accertamento della sussi- stenza del credito del concessionario e del debito dell'amministrazione concedente l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno, cui è succeduto il Commissario ad acta del Ministero del- - sia le Risorse Agricole Alimentari e Forestali alla condanna dell'amministrazione convenuta al pa- gamento di quanto sopra spettante, così che, trat- tandosi di istanze tra loro connesse ed interdipen- acalt denti, non è dubbio che, ex art. 197 citato, dell'intera causa debba conoscere il Tribunale Su- periore delle acque e non il Tribunale Regionale.
3. Deve pertanto essere conclusivamente dichia- rata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Le spese del giudizio fanno carico all'ammini- strazione resistente, rimasta soccombente;
e vanno liquidate in complessive lire 10 320.000 H in esse ' comprese lire dieci milioni per onorari di avvoca- to.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giuri- sdizione del Tribunale Superio delle acque pub- bliche e condanna il Commissario ad acta del Mini- stero delle Risorse Agricole, Alimentari e Foresta- li alle spese del giudizio, liquidate in complessi- ve lire 103200 in esse comprese lire dieci milio- ni per onorari di avvocato. Così deciso il 1 ottobre 1998. निरと стелген баи рал ерт 1) Collaboratore di Cancelleria Qu i ate in Concelleria я [5 FEB. 1900 n 11 COLLABORATORE DI CRICELLERIA D 9 0 19 Z I D U I 2 G 1 2 1 8 1100 7 9 il . 250000 a ila 2 m E im o 1 R R 731T c 5 O ie a u d T 60000 3 ta to T E n tra IR e [TOTALE 310000 c D is e f r g T e . . R L N e l tt a a s E . a d