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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 37624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37624 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei riguardi di IO TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37624 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveolianza di Sassari ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto da EN TA, ristretto in regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), nella parte in cui censurava la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'acquisto di riviste e giornali non inserite! nell'elenco (modello 72) delle pubblicazioni acquistabili mediante sopravvitto. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo. 2. Propongono ricorso per cassazione la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Minisl:ero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando due censure. 2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. che, in tema di corrispondenza e ricezione della stampa prevede penetranti limitazioni, rimettendone l'adozione all'Autorità amrffinistrativa, alle cui valutazioni il giudice non può sostituire le proprie, salvo il vaglio di razionalità e congruenza delle scelte operate. In particolare, si segnala che la circolare ministeriale del 2 ottobre 2017 ha dettato disposizioni attuative del circuito detentivo speciale con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa che, per costante giurisprudenza di legittimità, si giustificano alla luce dei dati emersi dalla pluriennale esperienza nello specifico settore che insegna che libri, giornali e stampa sono sovente utilizzati dai ristretti quali veicoli per la comunicazione illecita con l'esterno, attraverso l'invio ovvero la ricezione di messaggi codificati. Le prescrizioni ministeriali, pertanto, indirizzano la ricezione e la lettura dei testi verso canali sicuri, onde impedire una loro utilizzazione per lo scambio di messaggi criptici non facilmente individuabili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen. Giusta la tesi del ricorrente, la materia non autorizza la tutela giurisdizionale, non venendo in rilievo l'esistenza di un diritto, ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di pronunciarsi annullamento senza rinvio, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la tutela giurisdizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato e merita accoglimento 2. Non è superfluo, in via preliminare, ribadire che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione che violano disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, «dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 0:3/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). E', peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Strangio, Rv. 280532). È a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce affinché non si confonda il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasío, Rv. 258398). , 3 Il giudice a quo non apporta argomentazioni tali da indurre alla rimeditazione di questo consolidato orientamento. La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3. Ciò premesso in linea generale, occorre ora considerare la regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Detto regime è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti 4 dall'esterno e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 4. Questa Corte ha più volte riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni;
potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un'inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473). La circolare ministeriale si è, in parte qua, mantenuta in tale alveo, in quanto le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equi ordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviando messaggi in codice [...] che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. La disciplina in scrutinio è stata anche ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 dell'8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, né il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. Come osservato dal giudice delle leggi, nella sentenza testé menzionata, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell'istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa, mediante sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente 5 sottoscritti dalla Direzione, «l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». Questa Corte ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati - tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati - giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole [...]. Il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce). Tale assunto non implica, tuttavia, che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, con le ineludibili esigenze organizzative dell'Amministrazione, a quelle finalità anche correlate, e con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali. 6. Ciò premesso e venendo al caso che ci occupa, alla generica richiesta detenuto d'introduzione in istituto, tramite abbonamento, di riviste «diverse da quelle inseriti nel modello 72, poiché queste ultime non rispondevano agli interessi culturali del detenuto», l'Amministrazione ha ritenuto di ostacolo la concreta possibilità e facilità, validata dall'esperienza, che all'interno di esse trovassero ampio spazio annunci e messaggi privati, gratuiti o a pagamento, nonché inserzioni pubblicitarie, dietro cui abilmente nascondere messaggi criptici, di non agevole decifrazione, pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità del regime speciale. Di qui, anche nel quadro di un impiego razionale delle risorse, materiali e umane, a disposizione e tenuto conto dell'ampiezza del catalogo di riviste inserite nel modello 72, il ponderato rifiuto ad autorizzarne la diffusione nell'ambito delle sezioni detentive speciali. 7. Le ragioni preclusive così addotte dall'Amministrazione, a giustificazione di tale rifiuto, facenti leva sul contenuto delle pubblicazioni in discorso, sono esattamente rispondenti all'enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione oggetto del regime differenziato, perseguito dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa. Tali ragioni non appaiono né illogiche né pretestuose e non erano pertanto giudizialmente sindacabili. Né a superarle inni vale l'alternativa cautela, rappresentata dall'introduzione del visto di controllo. Se, in materia di corrispondenza (oggetto di diretta tutela da parte dell'art. 15 Cost.), 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. prevede tale visto come misura di elezione, affidando comunque all'Autorità 6 giudiziaria la relativa decisione (Sez. 1, n. 17807 del 06/03/2021, Guarino), per quel che riguarda la ricezione della stampa il medesimo comma 2-quater, alla lettera c), consente limitazioni più penetranti e ne rimette l'adozione all'Autorità amministrativa, non potendo il giudice sostituirsi direttamente a tale Autorità nelle sue discrezionali valutazioni, salvo il vaglio di razionalità e congruenza delle scelte da essa operate. E l'Amministrazione penitenziaria aveva convenientemente illustrato l'onerosità di meccanismi che necessariamente prevedessero la sottoposizione a censura delle riviste in parola, i cui controlli, in termini di destinazione di risorse umane, potevano incidere significativamente sull'organizzazione della Casa circondariale. 8. Conclusivamente, l'inibizione all'ingresso in istituto di non meglio precisate «riviste diverse da quelle indicate nel modello 72», nel caso che ci occupa risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né tale divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo al più ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso. L'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza, che si sono indebitamente ingeriti in tale ambito, riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, devono essere annullante senza rinvio. P.Q.N11. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 febbraio 2022. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37624 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveolianza di Sassari ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto da EN TA, ristretto in regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), nella parte in cui censurava la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'acquisto di riviste e giornali non inserite! nell'elenco (modello 72) delle pubblicazioni acquistabili mediante sopravvitto. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo. 2. Propongono ricorso per cassazione la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Minisl:ero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando due censure. 2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. che, in tema di corrispondenza e ricezione della stampa prevede penetranti limitazioni, rimettendone l'adozione all'Autorità amrffinistrativa, alle cui valutazioni il giudice non può sostituire le proprie, salvo il vaglio di razionalità e congruenza delle scelte operate. In particolare, si segnala che la circolare ministeriale del 2 ottobre 2017 ha dettato disposizioni attuative del circuito detentivo speciale con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa che, per costante giurisprudenza di legittimità, si giustificano alla luce dei dati emersi dalla pluriennale esperienza nello specifico settore che insegna che libri, giornali e stampa sono sovente utilizzati dai ristretti quali veicoli per la comunicazione illecita con l'esterno, attraverso l'invio ovvero la ricezione di messaggi codificati. Le prescrizioni ministeriali, pertanto, indirizzano la ricezione e la lettura dei testi verso canali sicuri, onde impedire una loro utilizzazione per lo scambio di messaggi criptici non facilmente individuabili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen. Giusta la tesi del ricorrente, la materia non autorizza la tutela giurisdizionale, non venendo in rilievo l'esistenza di un diritto, ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di pronunciarsi annullamento senza rinvio, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la tutela giurisdizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato e merita accoglimento 2. Non è superfluo, in via preliminare, ribadire che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione che violano disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, «dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 0:3/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). E', peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Strangio, Rv. 280532). È a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce affinché non si confonda il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasío, Rv. 258398). , 3 Il giudice a quo non apporta argomentazioni tali da indurre alla rimeditazione di questo consolidato orientamento. La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3. Ciò premesso in linea generale, occorre ora considerare la regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Detto regime è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti 4 dall'esterno e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 4. Questa Corte ha più volte riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni;
potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un'inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473). La circolare ministeriale si è, in parte qua, mantenuta in tale alveo, in quanto le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equi ordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviando messaggi in codice [...] che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. La disciplina in scrutinio è stata anche ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 dell'8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, né il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. Come osservato dal giudice delle leggi, nella sentenza testé menzionata, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell'istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa, mediante sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente 5 sottoscritti dalla Direzione, «l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». Questa Corte ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati - tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati - giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole [...]. Il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce). Tale assunto non implica, tuttavia, che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, con le ineludibili esigenze organizzative dell'Amministrazione, a quelle finalità anche correlate, e con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali. 6. Ciò premesso e venendo al caso che ci occupa, alla generica richiesta detenuto d'introduzione in istituto, tramite abbonamento, di riviste «diverse da quelle inseriti nel modello 72, poiché queste ultime non rispondevano agli interessi culturali del detenuto», l'Amministrazione ha ritenuto di ostacolo la concreta possibilità e facilità, validata dall'esperienza, che all'interno di esse trovassero ampio spazio annunci e messaggi privati, gratuiti o a pagamento, nonché inserzioni pubblicitarie, dietro cui abilmente nascondere messaggi criptici, di non agevole decifrazione, pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità del regime speciale. Di qui, anche nel quadro di un impiego razionale delle risorse, materiali e umane, a disposizione e tenuto conto dell'ampiezza del catalogo di riviste inserite nel modello 72, il ponderato rifiuto ad autorizzarne la diffusione nell'ambito delle sezioni detentive speciali. 7. Le ragioni preclusive così addotte dall'Amministrazione, a giustificazione di tale rifiuto, facenti leva sul contenuto delle pubblicazioni in discorso, sono esattamente rispondenti all'enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione oggetto del regime differenziato, perseguito dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa. Tali ragioni non appaiono né illogiche né pretestuose e non erano pertanto giudizialmente sindacabili. Né a superarle inni vale l'alternativa cautela, rappresentata dall'introduzione del visto di controllo. Se, in materia di corrispondenza (oggetto di diretta tutela da parte dell'art. 15 Cost.), 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. prevede tale visto come misura di elezione, affidando comunque all'Autorità 6 giudiziaria la relativa decisione (Sez. 1, n. 17807 del 06/03/2021, Guarino), per quel che riguarda la ricezione della stampa il medesimo comma 2-quater, alla lettera c), consente limitazioni più penetranti e ne rimette l'adozione all'Autorità amministrativa, non potendo il giudice sostituirsi direttamente a tale Autorità nelle sue discrezionali valutazioni, salvo il vaglio di razionalità e congruenza delle scelte da essa operate. E l'Amministrazione penitenziaria aveva convenientemente illustrato l'onerosità di meccanismi che necessariamente prevedessero la sottoposizione a censura delle riviste in parola, i cui controlli, in termini di destinazione di risorse umane, potevano incidere significativamente sull'organizzazione della Casa circondariale. 8. Conclusivamente, l'inibizione all'ingresso in istituto di non meglio precisate «riviste diverse da quelle indicate nel modello 72», nel caso che ci occupa risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né tale divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo al più ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso. L'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza, che si sono indebitamente ingeriti in tale ambito, riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, devono essere annullante senza rinvio. P.Q.N11. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 febbraio 2022. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente