Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non quello di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma secondo, cod. pen. - la condotta del privato che, in sede di redazione di atto notarile - dichiari falsamente al notaio la sussistenza della procura generale ad agire in nome e per conto del fratello, che, invece, gli era stata revocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 29840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29840 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 24/04/2015
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1445
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 34716/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL OL N. IL 09/05/1947;
avverso la sentenza n. 468/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 10/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelillis C., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Saronno Sergio, in sost. dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Marino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Di Taranto Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/04/2014 la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AS CO in ordine al reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, confermando le statuizioni civili della decisione di primo grado.
Al AS è contestato di avere dichiarato, in occasione della redazione di un atto notarile del 15/03/2000, di agire nella qualità di procuratore generale del fratello, AS SC - il quale, invece, il precedente 27/01/2000, gli aveva revocato la procura -, in tal modo inducendo in errore il notaio, che aveva rogato l'atto di compravendita, attestando falsamente fatti dei quali l'atto fidefacente era destinato a provare la verità.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p., comma 2, artt. 157 e 483 c.p., rilevando che, a tacer della contestata sussistenza del contratto concluso dal falsus procurator, il fatto non poteva essere inquadrato nè nella fattispecie contestata, ne' in quella di cui all'art. 483 c.p., dal momento che l'atto pubblico di compravendita non è
destinato ad attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle proprie qualità personali.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione degli artt. 157, 160, 483, 495 e 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, art. 129 c.p.p., comma 2, sottolineando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la questione della qualificazione giuridica del fatto non è irrilevante, dal momento che si correla alla determinazione del termine di prescrizione, che, nella specie, sarebbe decorso, in caso di ritenuta applicabilità dell'art. 483 o dell'art. 495 c.p.. Aggiunge il ricorrente che l'estinzione del reato sarebbe anzi, in tal modo opinando, avvenuta prima del decreto di fissazione dell'udienza preliminare del 07/09/2007.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., in relazione agli artt. 129 e 531, rilevando che, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione in data anteriore alla fissazione dell'udienza preliminare, il giudice d'appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, è fondato, giacché, secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali. (Sez. 5, n. 28529 del 17/06/2010, Pirro, Rv. 247906). Tale conclusione impone, altresì, di ritenere insussistente la fattispecie contestata di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 476, dal momento che, anche a tali fini, assume rilievo la funzione fidefacente della dichiarazione.
La condotta contestata va, in realtà, ricondotta nell'alveo dell'art. 495 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte ha, ad es., ritenuto configurabile tale ipotesi di reato nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l'eventuale errore dell'agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale (Sez. 5, n. 24699 del 23/03/2004, Olivan, Rv. 229549). La soluzione riposa sulla considerazione che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità od il suo stato, anche ad ogni altro attributo cui una particolare norma riconnetta effetti giuridici.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni è fondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che, risalendo il fatto al marzo 2000 e dovendo, pertanto, considerarsi il regime sanzionatorio previgente alla modifica dell'art. 495 c.p., apportata con il D.L. n. 92 del 2008, conv. dalla L. n. 125 del 2008, occorre assumere come parametro di riferimento la pena della reclusione sino a tre anni. Ora, sia che si applichi la disciplina in tema di prescrizione previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, sia che si faccia riferimento alla normativa novellata (e il confronto è doveroso, in quanto la sentenza di primo grado del 05/02/2013 è successiva all'entrata in vigore della cit. L. n. 251), il termine di prescrizione è di sette anni e mezzo e comporta la conseguenza che il reato si era estinto certamente prima della decisione di primo grado.
3. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, va accolto anche il terzo motivo di impugnazione, giacché il giudice di appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute (di recente, v. Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C, Rv. 263018, sulla scia dell'insegnamento di Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191). In conseguenza, vanno annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado, senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 c.p., annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015