Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 28529
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Sentenza 17 giugno 2010

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Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonchè la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 28529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28529
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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