Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonchè la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 28529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28529 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1581
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 4316/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RA, N. IL 03/07/1937;
avverso la sentenza n. 2903/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Luceri Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Diddi Alessandro, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RO AF utilizzava una procura generale a firma di RO AR ed a favore di esso RO AF, rilasciata nel 1970 e poi revocata il 5 settembre 2002, per attestare, il 30 dicembre 2002, dinanzi al notaio rogante, la propria legittimazione a contrattare in nome e per conto del fratello RO AR la cessione di quote della società San Filippo II s.r.l. alla Iniziative costruzioni 1978 s.r.l., nonché la vendita di proprietà immobiliari da RO AR alla società Poggio Fiorito s.r.l..
Per tali fatti, qualificati dapprima come falso per induzione ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. e poi come violazione dell'art. 483 c.p., RO AF veniva condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 maggio 2006 alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore della costituita parte civile.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 6 marzo 2009, dopo avere ribadito che la falsa dichiarazione al notaio aveva determinato il pubblico ufficiale ad attestare falsamente la qualità dell'imputato di procuratore generale di RO AR ed avere affermato, senza specifica motivazione, che l'atto rogato era destinato a provare la verità di siffatta attestazione, escludeva che RO AF potesse essere caduto in errore circa la validità della procura, rigettava la richiesta di escussione del teste SI e confermava la decisione di primo grado. Con il ricorso per Cassazione RO AF deduceva:
1) la violazione dell'art. 483 c.p. per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato le disposizioni in materia di false dichiarazioni al pubblico ufficiale, perché il ricorrente non aveva l'obbligo di dichiarare la verità al notaio in ordine alla validità della procura generale e l'atto redatto non era destinato a provare la verità di siffatta dichiarazione;
2) la violazione dell'art. 493 c.p.p., e art. 495 c.p.p., comma 2, per non essere stata acquisita prova a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova, avendo sia il primo giudice che quello di appello non ammesso la testimonianza di SI EN, collaboratore di RO AF, che avrebbe potuto riferire circostanze importanti per escludere il dolo nella condotta del ricorrente, prova contraria che si sarebbe potuta escludere soltanto per difetto dei requisiti della pertinenza e della rilevanza e la cui richiesta di ammissione non avrebbe potuto essere valutata ai sensi dell'art. 603 c.p.p.;
3) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla applicazione dell'indulto ed alla quantificazione delle disposizioni civili;
4) la violazione di legge per essere state liquidate alla parte civile le spese di difesa, pur non essendo munito il difensore di procura speciale.
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da RO AF è fondato.
Ed, infatti, il delitto di cui all'art. 483 c.p. sussiste quando il privato attesti falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La necessaria esistenza dei due elementi segnalati, che costituiscono l'elemento oggettivo del reato, è desumibile dalla precisa espressione letterale della disposizione in esame, oltre che dalla ratto della norma incriminatrice.
La giurisprudenza della Suprema Corte, invero, ha chiarito e precisato che il delitto in questione è configurabile soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica extrapenale attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto - documento al dovere del dichiarante di affermare il vero (così SS.UU. 15 dicembre 1999-9 marzo 2000, n. 28, CED 215413; vedi anche SS.UU. 17 febbraio - 31 marzo 1999, n. 6, Lucarotti). Orbene nel caso di specie è accaduto, come si è già detto, che l'imputato RO AF in un atto di compravendita dinanzi al notaio si sia dichiarato procuratore del fratello, mentre la procura generale era stata revocata.
È certamente ravvisabile in tale fattispecie il presupposto della falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale, quale è sicuramente il notaio rogante, ma deve escludersi che l'atto di compravendita sia destinato, in virtù di disposizione di legge, a provare la verità dei fatti dichiarati da una delle parti contraenti. L'atto pubblico di compravendita, infatti, ha la funzione tipica di trasferire un bene mobile o immobile da un soggetto all'altro, previa corresponsione del prezzo, ma non quella di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sulla necessità che i fatti attestati dal privato abbiano una rilevanza probatoria inerente alla essenza funzionale dell'atto vedi Cass., Sez. 5, 31 marzo 1969, CED 112068). Ed, infatti, secondo la legge notarile il contraente è obbligato a declinare all'ufficiale rogante le sue esatte generalità - nome, cognome e paternità - perché di ciò fa fede l'atto pubblico di compravendita, ma non anche le sue qualità personali. Del resto in un caso del tutto analogo la Suprema Corte ha stabilito che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - violazione dell'art. 483 c.p. - la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio - in sede di redazione di un atto pubblico di donazione - di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante (così Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2007 - 4 febbraio 20 8, n. 5365, CED 239110). È vero che sempre la Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 3 giugno 2008, sentenza n. 35999) ha ravvisato il reato in discussione nella condotta di un privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che aveva dichiarato falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, ma è pure vero che la stessa Corte ha chiarito che sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi di obbligo preordinato alla tutela di interessi pubblici, connessi alla ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà. Tale decisione, in effetti, non è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dinanzi segnalato perché conferma che l'atto di compravendita non è in linea generale funzionalmente destinato a provare la verità di quanto dichiarato dalle parti, essendo prevista siffatta funzione soltanto in relazione a specifiche dichiarazioni richieste espressamente dalla legge per la tutela di prevalenti interessi pubblici.
La correttezza di quanto fin qui affermato si desume altresì dal fatto che il contratto stipulato dal falsus procurator, ovvero da colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri, non è, da un punto di vista civilistico, illecito, ma semplicemente annullabile, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto può essere sempre ratificato dal rappresentato. In siffatte situazioni il falsus procurator assumerà responsabilità nei confronti, oltre che del rappresentato, anche nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
Si può, in conclusione, affermare che il contratto di compravendita non ha la funzione tipica di provare la verità di quanto dichiarato dalle parti in ordine alle loro qualità personali, cosicché non è ravvisabile, per quel che prima si è detto, nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato contestato.
Ne consegue che il reato contestato non sussiste, e tanto deve essere dichiarato da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010