Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR 3397 /03 IN NOME DEL POPOLO ITA ANG A DI SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N.10665/00 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. 7799 Consigliere Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Rep. 9551 Consigliere DI PALMADott. Salvatore Ud. 18/11/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10665/00 proposto da: N. 70003 н Ministero delle Finanze in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
i.
contro
Comune di Mozzecane in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli 180, presso l'avv. Mario Sanino, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Aldo ed Elisa Fichera del Foro di Verona per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale
- controricorrente -
E
contro
LF GI, elett.te domiciliato in Roma via delle Tre Madonne 8 presso l'avv. Maurizio Marazza che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. 2090 2002 Gianpiero Belligoli di Verona per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 13308/00 proposto da: Comune di Mozzecane in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma viale dei Parioli 180 presso l'avv. Mario Sanino che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Aldo ed Elisa Fichera di Verona per procura speciale a margine del controricorso contenente ricorso incidentale - ricorrente incidentale -
Contro
Ministero delle Finanze in persona del Min.in carica
- intimato -
E LF GI - intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 508 del 7 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.2002 dal Relatore Cons. Luigi Macioce Udito l'avv.Francesco Braschi, in sostituzione dell'avv. Mario Sanino, per il Comune di Mozzecane che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.9.1987 l'Amministrazione delle Finanze dello Stato conveniva innanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Mozzecane e LF GI onde ottenerne l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dalla ritardata notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente MI AN ed al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma pari alla perdita della maggiore imposta, delle pene pecuniarie, degli accessori. Al proposito l'Amministrazione precisava che il 12.12.1980 l'Ufficio distrettuale competente aveva trasmesso al Comune di Mozzecane l'avviso relativo all'anno 1974 affinchè il messo comunale provvedesse alla tempestiva notifica (nei termini previsti dall'art. 43 DPR 600/73 e quindi entro il 31.12.1980) ma che all'incombente si era provveduto solo il 27.1.1981 con la conseguente decadenza di essa Amministrazione dal diritto di procedere alle riscossioni. Si costituivano il Comune di Mozzecane ed il LF chiedendo la reiezione della domanda e l'adito Tribunale con sentenza 9.12.1993 condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di lire 35.866.957 oltre interessi e spese e condannava il LF a "tenere indenne" il Comune dei relativi esborsi. La sentenza era appellata dal Comune di Mozzecane e, con separato atto, dal LF e, costituitasi l'Amministrazione, la Corte d'Appello di Venezia, riunite le due impugnazioni, con sentenza 7 aprile 1999 in riforma dell'impugnata sentenza rigettava le domande dell'Amministrazione 3 finanziaria dello Stato. Nella motivazione della pronunzia la Corte territoriale: - premetteva che, sulla scorta dei pronunziati del S.C., doveva affermarsi che, allorquando l'A.F. avvalendosi della facoltà di cui all'art. 60 DPR 600/73 avesse chiesto al Comune di procedere alla notificazione a mezzo dei messi comunali, sarebbe sorto un rapporto di preposizione assimilabile al mandato ex lege nel quale il Comune avrebbe assunto l'ordinaria responsabilità contrattuale in caso di inosservanza delle obbligazioni;
- osservava quindi che il messo, il cui comportamento inadempiente avesse determinato siffatta responsabilità, sarebbe incorso in diretta responsabilità la ai sensi dell'art. 28 Cost (con diritto del Comune alla rivalsa), - condivideva, però, nel concreto le censure mosse dagli appellanti alla sentenza del Tribunale ed al proposito: - procedeva alla analitica disamina dei comportamenti dell'Amministrazione Finanziaria - documentati in atti - occorsi alla vigilia della vicenda e nella sua realizzazione e dalla loro valutazione escludeva che fosse occorsa alcuna violazione degli obblighi di adempiere con diligenza al mandato ricevuto, tanto da parte del Comune quanto da parte del messo notificatore. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso l'Amministrazione delle Finanze notificando l'atto al Comune ed al Ghefi il 15.5.2000 ed in esso articolando due motivi. Resisteva il Comune di Mozzecane con controricorso notificato il 21 ed il 22.6.2000 contenente ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi. Resisteva, altresì, il LF con atto notificato il 20 ed il 26.6.2000 al 4 Ministero delle Finanze ed al Comune di Mozzecane. I ricorsi venivano quindi assegnati alle Sezioni Unite della Cassazione in ragione della esistenza di questione di giurisdizione posta con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune. Le Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 711 del 2002, risolte, nel senso della infondatezza delle proposte eccezioni, questioni pregiudiziali poste dalle parti ed afferenti l'ammissibilità del ricorso e la costituzione delle partri stesse, affermata la irrilevanza del condizionamento del ricorso incidentale, esaminava il motivo tendente a negare la giurisdizione dell'AGO e lo rigettava affermando sussistente la giurisdizione del g.o. sull'azione proposta dall'Amministrazione Finanziaria contro il Comune ed il messo per fatti avvenuti nel 1980-1981. La stessa sentenza, infine, provvedeva a rimettere i ricorsi riuniti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice al fine di pervenire alla decisione sugli altri motivi e sulle spese processuali. Il Comune di Mozzecane ed il LF depositavano memorie ed il difensore del primo illustrava in discussione orale le proprie richieste. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno in primo luogo riuniti i due ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. La controversia viene alla decisione del Collegio della Prima sezione civile dopo che la sentenza n. 711/02 delle S.U. di questa Corte ha non solo risolto la questione di giurisdizione posta con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune (affermando la giurisdizione del G.O.) ma anche deciso come non mostra di aver notato il Comune di 5 Mozzecane nella memoria finale là dove reitera le proprie eccezioni - le questioni pregiudiziali afferenti la notifica del controricorso LF al Comune stesso. Venendo, quindi, all'esame del motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze avverso la sentenza della Corte veneziana, si rileva che con esso si denunzia la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e vizio di motivazione: ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe escluso la responsabilità dei convenuti sulla base delle illogiche circostanze afferenti:
1. le omesse precisazioni di urgenza anche sul plico inviato per la notifica, a (pur avendo ammesso che apposita precedente circolare aveva attirato l'attenzione dei Comuni sull'esigenza di rispettare il termine del 31.12.1980 per le notifiche degli avvisi afferenti l'anno 1974);
2. i "pochissimi giorni” tra data di ricezione e termine per il compimento della notifica, di contro pari a ben quindici;
3. il carico di gravosi compiti istituzionali del messo, senza farsi carico di accertare se l'onerato di provare l'assenza anche di colpa lieve avesse comprovato l'impossibilità di adempiere, al contempo perpetrando le denunziate violazioni di legge. Il motivo è del tutto infondato. Come rammentato dalla sentenza 711/02 delle S.U. emessa nel presente ricorso, questa Corte ha ripetutamente affermato che le volte in cui, a fronte di una omessa o tardiva notificazione effettuata dal messo comunale richiesto dall'Amministrazione Finanziaria di eseguire tale incombente ai sensi dell'art. 38 lett. A del DPR 645/58 - I'A.F. intenda agire per il ristoro del danno da tale vicenda scaturito, la responsabilità in tal guisa azionata dovrà ricollegarsi all'inadempimento di un mandato ex lege attribuito, con la conseguente applicazione delle regole proprie della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni contrattuali (in tal senso vd. S.U. 878/84 Cass. Sez. 1a n. 3594/94, n. 5069/97, Cass. Sez. 3a n. 6987/98).- E su tale premessa è evidente l'improprietà del richiamo effettuato dalla ricorrente ai principi in tema di onere probatorio del responsabile da atto illecito, tali principi essendo del tutto fuor di segno nella regolamentazione della azionata responsabilità per omessa tempestiva notifica di atto dell'A.F. da parte del richiesto messo comunale. leen Di contro, la Corte di merito, esattamente richiamando l'esigenza, più volte sottolineata dalla Corte di legittimità, di affrontare la questione alla stregua dei principi vigenti in tema di responsabilità contrattuale, ha con chiarezza espositiva ed adeguata motivazione:
1. sottoposto ad attenta interpretazione il dettato normativo (art. 108 c. 2 DPR 1229/59) relativo all'obbligo di eseguire le notificazioni senza indugio (in assenza di previa fissazione di termine), pervenendo ad un contemperamento della rigorosa formula letterale con le esigenze d'ufficio ulteriori del dipendente, e quindi realizzando una operazione di riduzione dell'area dei ritardi/inadempimenti rilevanti che l'A.F. ricorrente non ha neanche contestato (e tampoco compreso) nel motivo in esame;
2. conseguentemente dato al concetto di causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. una portata tale da comprendere anche le situazioni di grave difficultas operandi del messo notificatore (del pari senza che 7 tale operazione logica di interpretazione normativa sia stata compresa e specificamente contestata nel motivo) 3. in fatto valutato tutte le circostanze rilevanti della vicenda (dalla generale circolare sull'inderogabilità della scadenza alla assenza di richiami specifici sul plico inviato per la notifica al MI;
dalla coincidenza della ricezione con le festività natalizie alla gravosità dei carichi di lavoro, in tal periodo, del messo comunale LF) con apprezzamento attento e logico contro il quale la ricorrente A.F. adduce alcune comprensibili ragioni di non condivisione ma nessuna accoglibile censura di vizio di motivazione (a tal genus non essendo rapportabili le affermazioni per le quali quindici giorni sono un termine congruo o il Comune non poteva non riconoscere i plichi contenenti atti da notificare con urgenza). Conclusivamente, da quanto sin qui affermato discende tanto la reiezione del ricorso dell'Amministrazione quanto il conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune. L'esito del giudizio consiglia di disporre la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2002 Il Presidente Il Cons.relatore juve disi ANGELTERE EA CH