Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6996 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
11 0 60 96 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente - R.G.N. 22497/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere 22499/99 . 18684 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Camilla DI IASI Consigliere Ud.14/03/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISMERI 11, presso lo studio dell'avvocato PA PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN MARIA GUALA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 2002 1106 PONTURO, BI FO, FA OR, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 22499/99 proposto da: CENTRO RIABILITAZIONE "GIOVANNI FERRERO S.r.1.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLIS MERI 11, presso lo studio dell'avvocato PA PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN MARIA GUALA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
HO nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, BI FO, FA OR, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 202/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 08/07/99 - R.G.N. 425/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PACIFICI;
-2- udito l'Avvocato SGROI per FO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- ཀ ཟིན དེང་སྐབ ། ་་་་ 1 22497/99 Svolgimento del processo Con separati ricorsi, successivamente riuniti, PA CC e la soc. Centro di Riabilitazione G. Ferrero a r.
1. adivano il Pretore del lavoro di Cuneo esponendo che l'INPS, 21.3.1991, ravvisando incompatibilità tra la con nota del amministratore delegato e quella di dirigente funzione di svolte dal rag. CC presso la società, aveva annullato la posizione contributiva aperta in favore del CC. Chiedevano, pertanto, che venisse accertato il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società ed il CC, dichiarando al contempo inefficace il provvedimento di annullamento della posizione contributiva. L'INPS si costituiva e si opponeva alle domande. Il Pretore, con sentenza del 30.3.1999, respingeva i ricorsi. Ohpoi Avverso detta sentenza proponevano separate impugnazioni sia la società che il CC. Il Tribunale di Cuneo, riunite le impugnazioni, con sentenza resa il 6 luglio 1999, rigettava gli appelli. In motivazione il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sui limiti di compatibilità tra le mansioni di amministratore della società e quelle di lavoratore subordinato della stessa, osservava che nella specie gli appellanti non avevano fornito la prova né dell'effettiva esistenza di una volontà della società distinta da quella del CC, né della sottoposizione dell'amministratore al del consiglio di potere direttivo e disciplinare amministrazione;
rilevava, per contro, che i poteri conferiti all'amministratore delegato erano talmente ampi da identificarlo come l'effettivo centro decisionale della società, mentre non era emersa alcuna prova che il CC fosse in concreto soggetto, nello svolgimento di tali poteri, ad un effettivo e concreto controllo da parte del consiglio di amministrazione. cassazione di questa sentenza la società ed il PE la hanno proposto separati ricorsi per cassazione CC da un unico identico motivo. L'INPS ha sostenuti ciascuno resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi impugnazioni a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di proposte contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si osserva che Dhon dalla documentazione prodotta, e in particolare dai verbali del consiglio di amministrazione, e dalle altre prove raccolte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si evince chiaramente che il CC, nell'esercizio dei suoi poteri di dirigente e di amministratore delegato, agiva sempre nell'ambito delle direttive del consiglio di amministrazione, cui in sostanza era rimesso l'effettivo potere decisionale;
il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di considerare che al CC, che era già amministratore delegato, vennero attribuite le mansioni di direttore solo in data 26.3.1988 a seguito delle dimissioni del dipendente che in precedenza le ricopriva, sicchè non vi era possibilità di confusione tra le funzione di dirigente e quelle di amministratore;
dalle testimonianze ravvolte si evinceva, altresi, che il CC era tenuto al rispetto di un orario di lavoro, che doveva giustificare le assenze per malattia e che doveva concordare le sue ferie con il Presidente della società. I ricorsi sono infondati. Pacifico in fatto che il CC rivestiva la duplice qualifica di amministratore delegato e di direttore della società, i ricorrenti non pongono in discussione il principio, affermato da questa Corte, secondo cuiripetutamente è l'amministratoreconfigurabile un rapporto di lavoro tra delegato e la società soltanto quando il primo sia soggetto ad un organo, a lui esterno, esprimente la volontà della medesima società, che in concreto eserciti i poteri di controllo, comando e disciplina, tipici del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3527 del 1998). Ispen Le censure dei ricorrenti si risolvono nell'addebitare al Tribunale una errata valutazione delle prove raccolte, la cui attenta lettura avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a rilevare che il CC era soggetto in tutto al potere direttivo e di controllo del consiglio di amministrazione, sicchè era perfettamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato del predetto amministratore con la società. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di fatti conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando argomentazioni esista un insanabile contrasto tra le complessivamente adottate, tale da non consentire 1'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a restando escluso che le censure base della decisione, Objavi concernenti il difetto motivazionale possano risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, dovendo necessariamente specificare quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nel caso di specie il Tribunale, con ampia e coerente motivazione, ha rilevato che gli appellanti non avevano fornito prova sufficiente dell'assoggettamento del CC al potere controllo e disciplinare del consiglio di direttivo, di amministrazione, e di conseguenza ha escluso l'esistenza di un subordinato, reputando insufficiente il rapporto di lavoro semplice inquadramento formale tra i dipendenti della società per la qualifica di direttore e prevalenti le funzioni di amministratore delegato;
inoltre ha ritenuto non significative al riguardo le circostanze che il CC dovesse rispettare un orario di lavoro e dovesse concordare le ferie con il ! 5 osservato per contro che l'art. 12 dello presidente, ed ha vasti edall'amministratore delegato statuto conferiva incontrollati poteri di amministrazione, anche straordinaria, della società, con esclusione solo di specifiche materie, quali quella degli affidamenti bancari. Queste valutazioni del Tribunale non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con i dati di fatto presi in esame e consentono di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione. PE contro le censure mosse dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso sfavorevole alle aspettative dei medesimi ricorrenti e si traducono in definitiva nella richiesta di riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità. PE tutte le considerazioni sopra svolte i ricorsi, dunque, devono essere respinti ed i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 Il Presidente Il Cons. estensore PremerlaPromento Delgestion Selleне IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 NOG 2800 IL CANCELLIERE